Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11745 del 11/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 11/05/2017, (ud. 22/02/2017, dep.11/05/2017), n. 11745
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29561/2015 proposto da:
S.A., in proprio ed in qualità di liquidatore e legale
rappresentante pro tempore della TENUTA NOGARE SRL in liquidazione,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 133, presso lo
studio dell’avvocato SIMONE CADEDDU, che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati NICOLA TELLA, MAURO FERRUZZI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
e contro
PREFETTURA DI VENEZIA – UTG;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1837/2015 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata
il 26/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
S.A. propone ricorso per cassazione. illustrato da memoria, contro il Ministero dell’interno, che resiste con controricorso, avverso la sentenza del Tribunale di Venezia che ha respinto l’appello a sentenza del GP, che aveva rigettato l’opposizione ad o.i. relativa ad emissione di due assegni senza autorizzazione del trattario, fondata sulla loro postdatazione. 11 ricorso denunzia: 1) violazione della L. n. 386 del 1990, art. 1, perchè il provvedimento di revoca era successivo, 2) violazione della stessa norma in relazione all’elemento soggettivo, perchè non vi era conoscenza della revoca.
Ciò premesso si osserva:
Le censure sono infondate riproducendo i motivi di appello sui quali la sentenza ha dato sufficiente risposta.
La sentenza ha correttamente ritenuto sussistente la responsabilità nel caso di emissione di assegni quando tra la data di emissione e quella di presentazione l’autorizzazione è stata revocata, essendo irrilevante che in alcuni titoli manchi la data o la stessa sia postergata giacche in tal caso il traente assume su di sè il rischio della revoca al momento in cui gli assegni vengono presentati per la riscossione (Cass. 4.5.2011 n. 9788).
Al riguardo il controricorrente deduce che il S. non ha provato di aver emesso gli assegni il (OMISSIS) con la conseguenza che gli stessi vanno considerati emessi nelle date indicate del 31.3.2013 e del 30.4.2013 entrambe successive alla revoca dell’autorizzazione del 19.3.2013 ed anche a voler ammettere l’emissione il (OMISSIS) sussiste l’elemento psicologico della colpa per l’assunzione del rischio della revoca della autorizzazione. Appare decisiva la circostanza che la postadatazione non è ammessa e l’assegno è pagabile a vista per cui non può essere invocata la scriminante della buona fede.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 2300 oltre spad, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017