Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11744 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/05/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 27/05/2011), n.11744

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12159/2010 proposto da:

C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA OVIDIO 32, presso lo STUDIO LEGALE VIGLIONE – VITOLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GRANESE Marco, giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FONDIARIA SAI SPA, D.C.F., D.C.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2500/2 009 del TRIBUNALE di SALERNO del

16.11.09, depositata il 27/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Marco Granese che si riporta agli

scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Il fatto che ha originato la controversia è il seguente:

C.A. ha chiesto il risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro stradale.

Con sentenza depositata in data 27 novembre 2009 il Tribunale di Salerno ha ridotto la somma liquidata dal Giudice di Pace.

Alla Corte di Cassazione è stata devoluta la seguente questione di diritto: l’efficacia della notifica della sentenza di primo grado presso la cancelleria al difensore che non aveva eletto domicilio nel circondario ai fini della decorrenza del termine breve per proporre appello.

2 – Il relatore propone la trattazione del ricorso in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c..

3. – L’unico motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 170 e 285 c.p.c.. Il Tribunale ha ritenuto tempestivo l’appello, proposto utilizzando il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., sul rilievo che in primo grado la Fondiaria era difesa congiuntamente e disgiuntamente da due difensori e la sentenza di primo grado era stata notificata solo ad uno di essi, per cui, potendo in caso di difesa disgiunta ognuno dei difensori assolvere ai pieni poteri di rappresentanza, permaneva il diritto di proporre appello nel termine annuale per il difetto di notifica ad entrambi.

Il ricorrente, premesso che la Fondiaria aveva eletto domicilio in località compresa nel circondario del Tribunale di Sala Consilina e che entrambi i suoi difensori erano iscritto presso quel Tribunale, diverso da quello (Salerno) nella cui circoscrizione si svolgeva il processo, obiettava che correttamente la sentenza di primo grado era stata notificata ad uno dei difensori presso la cancelleria del Giudice di Pace di Salerno (che l’aveva emessa) e che tale adempimento era idoneo a far decorrere il termine breve per impugnare stabilito dall’art. 325 c.p.c..

La censura è fondata. Il Tribunale di Salerno ha risolto la questioni di diritto in modo difforme dalla giurisprudenza della Corte Suprema. Questa ha ripetutamente affermato (confronta, per tutte, Cass. n. 13361 del 2007) che l’art. 285 c.p.c. prevede che “la notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell’art. 170 c.p.c., commi 1 e 3”. A sua volta l’art. 170 c.p.c., comma 1 dispone che “dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge non disponga diversamente”. E’ evidente dalle disposizioni testè richiamate l’irrilevanza della domiciliazione, essendo richiesto unicamente che la notificazione avvenga presso il procuratore costituito, senza necessità che la parte elegga domicilio presso di lui in quanto la norma lo individua sulla base della relazione che si determina con la parte rappresentata. La domiciliazione ha rilievo infatti solo se la notificazione debba essere fatta nei confronti della parte e non già allorchè debba essere indirizzata, come nel caso in esame, al suo procuratore.

La nomina – contemporanea o successiva di un secondo difensore presso il quale ha eletto domicilio – determina che entrambi i difensori, “quali procuratori costituiti”, devono considerarsi legittimati a ricevere la notificazione la quale, una volta perfezionata, è idonea quindi a far decorrere il termine breve per l’impugnazione. Pertanto, nell’ipotesi in esame, la notifica della sentenza, correttamente (R.D. n. 37 del 1934, art. 82) avvenuta presso uno dei due procuratori deve ritenersi, indipendentemente dalla domiciliazione operata presso l’altro procuratore, idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, con la conseguenza che, essendo la notifica della sentenza avvenuta in data 20 dicembre 2004, risulta tardivo l’appello notificato solo il 16 febbraio 2005, vale a dire oltre il termine breve di trenta giorni previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c., scaduto il 19 gennaio 2005.

4.- La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie nè alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che il ricorso deve perciò essere accolto essendo manifestamente fondato; che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa ex art. 384 c.p.c., comma 2, e, pertanto, l’appello proposto dalla Fondiaria va dichiarato inammissibile; le spese dei giudizi di appello e di cassazione seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile, l’appello proposto dalla Fondiaria – Sai. Condanna la medesima a rifondere al C. le spese di tutti i giudizi, liquidate, per il primo grado, come da sentenza del Tribunale di Salerno, per il giudizio di appello, in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 900,00 per diritti ed Euro 1.100,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge e, per il giudizio di cassazione, in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

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