Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11744 del 05/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 05/05/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 05/05/2021), n.11744

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI MARZIO Mauro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33473-2018 proposto da:

(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI

CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa

dall’Avvocato ENRICO VISCIANO;

– ricorrente –

contro

C.M., F.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

PAOLO TOLA, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza n. 14227/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 04/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Vella

Paola.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ordinanza n. 14227 del 4 giugno 2018 questa Corte ha rigettato il ricorso della società (OMISSIS) s.r.l. avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Milano aveva respinto il reclamo L. Fall. ex art. 18, da essa proposto contro la dichiarazione del proprio fallimento, su istanza di F.F. e C.M..

1.1. Avverso detta ordinanza la predetta società ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. affidato ad unico motivo, cui i sigg.ri F. e C. hanno resistito con controricorso; il Fallimento (OMISSIS) s.r.l. non ha svolto difese.

1.2. A seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di Consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

2. Il ricorrente ravvisa nell’ordinanza impugnata tre errori di fatto:

2.1. (con riguardo al 1^ motivo dell’originario ricorso per cassazione) l’aver affermato che nel giudizio di reclamo L. Fall. ex art. 18, “lo stato di insolvenza può fondarsi anche su fatti diversi da quelli in base ai quali il fallimento è stato dichiarato, purchè si tratti di fatti antecedenti la pronuncia, anche se conosciuti successivamente in sede di gravame e desunti da circostanze non contestate dello stato passivo”; tale errore si articolerebbe in tre profili: i) che si tratta “di mera possibilità e non d’automatica pronuncia di sentenza di fallimento”; ii) che “il fallimento veniva dichiarato sulla scorta di un presunto debito nei confronti della Agenzia delle entrate (..) laddove già in sede di reclamo se ne poteva sconfessare la sussistenza”; iii) che (OMISSIS) “non era stata neppure messa nella condizione di opporsi alla dichiarazione di fallimento, prima della pronuncia e dunque in sede di formazione dello stato passivo”;

2.2. (con riguardo ai motivi 2^ e 4^ del medesimo ricorso) “non aver nuovamente preso in considerazione i documenti prodotti in sede di reclamo” attestanti che (OMISSIS) aveva “impugnato le cartelle esattoriali emesse dall’Agenzia delle entrate, il cui successivo accertamento consentiva di escludere sia parte del debito sia lo stato vero e proprio di insolvenza”;

2.3. (con riguardo al 4^ – recte 3^ – motivo dello stesso ricorso) l’aver rigettato il relativo motivo basandosi (testualmente) “sulla presunta mancata contestazione dell’avvenuta notifica dell’istanza di fallimento alla ricorrente, la quale sosteneva in tutti gli atti ed in tutte le proprie difese di non aver mai ricevuto regolari notificazioni nè del decreto ingiuntivo nè dell’istanza, e sulla giustificazione avversaria in relazione all’utilizzo di due studi legali distinti e distanti tra loro e non comunicanti non può reggere, in quanto la persona rappresentata è la medesima”.

2.4. In conclusione, la decisione sarebbe stata assunta (testualmente) “sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo non un fatto documentale escluso, bensì inesistente un fatto documentale provato, ossia l’assenza di alcun titolo al momento della presentazione di domanda di fallimento, dettata dal timbro di deposito della domanda, antecedente la formazione del titolo stesso idoneo ex art. 474 c.p.c. a fondarla”.

3. Il ricorso presenta plurime ragioni di inammissibilità.

3.1. Sotto l’aspetto formale esso, per come redatto ed ellitticamente argomentato, risulta in talune parti incomprensibile, oltre che generico e privo di autosufficienza.

3.2. Ma soprattutto il ricorso non colpisce la ratio decidendi dell’ordinanza impugnata, che ha rilevato l’inammissibilità di tutti i motivi (salva l’infondatezza di quella parte del primo che nega l’utilizzabilità dello stato passivo), segnatamente per difetto di decisività (1^, 2^ e 4^ motivo) e per mancata devoluzione al giudice del reclamo della questione procedurale relativa alla pretesa nullità della notifica dell’istanza di fallimento (3^ motivo).

3.3. Inoltre, le doglianze veicolate dal ricorso non integrano errori di fatto assoggettabili a revocazione. Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, “l’errore di fatto idoneo a determinare la revocazione delle sentenze (comprese quelle della Corte di cassazione) deve: 1) consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente ed immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre la esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile; 2) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; 3) non cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; 4) presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche; 5) non consistere in un vizio di assunzione del fatto, nè in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fato medesimo. Sicchè detto errore non soltanto deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, ma non può tradursi, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, ovvero di norme giuridiche e principi giurisprudenziali: vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell’errore di giudizio, inidoneo a determinare la revocabilità delle sentenze della Cassazione” (ex plurimis, Cass. Sez. U, 7217/2009; conf. Cass. 25834/2016, 4456/2015, 22171/2010, 23856/2008, 10637/2007, 3652/2006, 13915/2005).

3.4. Di conseguenza, ogni censura che ridondi in errore di giudizio o supponga un errore di diritto esula dal perimetro del giudizio revocatorio, trattandosi di vizi “la cui ricorrenza esclude ed è incompatibile con la stessa natura dell’errore c.d. revocatorio, che consiste non già in un preteso inesatto apprezzamento o valutazione di norme di legge, sostanziale o processuale (errore di giudizio), ma in una falsa percezione di ciò che emergeva dagli atti del giudizio: errore che deve avere i caratteri di assoluta immediatezza e di semplice rilevabilità, oltre che di decisività” (ex plurimis, Cass. 17194/2017, 15752/2017, 11202/2017, 26278/2016, 25474/2016, 25654/2013, 836/2012, 16136/2009, 14766/2006, 6198/2005).

4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alla rifusione delle spese in favore dei controricorrenti, liquidate in dispositivo.

5. Non sussistono i presupposti dell’art. 96 c.p.c., comma 3, mentre ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002 ex art. 13, comma 1-quater (Cass. Sez. U, 4315/2020).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in Euro 3.100,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 100,00 ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2021

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