Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11743 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/05/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 27/05/2011), n.11743

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12059/2010 proposto da:

R.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MERULANA 67, presso lo studio dell’avvocato COLASANTI

PIERFRANCESCO, rappresentato e difeso dagli avvocati MALTONI Andrea,

MALTONI ALBERTO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ SPA, (già spa R.A.S. conferitaria dell’Azienda LLOYD

ADRIATICO SPA) (OMISSIS), in persona del procuratore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio

dell’avvocato SPADAFORA Giorgio, che la rappresenta e difende, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

C.M.A. (OMISSIS), C.M.

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 2744/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 06/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/04/2 011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

La Corte, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Il fatto che ha originato la controversia è il seguente:

R.A. ha chiesto a Lloyd Adriatico S.p.A., C. M.A. e C.M. il risarcimento dei danni conseguenti a sinistro stradale.

Con sentenza del 6 ottobre 2009 la Corte d’Appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale di Sondrio, ha affermato la responsabilità concorsuale dei due conducenti.

Alla Corte di Cassazione è stata devoluta la seguente questione di diritto: se la motivazione contraddica i precedenti della Corte in tema di presunzioni.

2 – Il relatore propone la trattazione del ricorso in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c..

3. – Il primo motivo denuncia omessa, errata e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., e contraddittorietà dei motivi con decisione in diritto assunta in difformità a precedenti decisioni della Corte.

Il ricorrente tratta separatamente il tema della contraddittorietà della motivazione e della falsa applicazione delle norme di diritto.

Sotto il primo profilo, non dimostra che la motivazione presenti argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la “ratio decidendi” che sorregge il “decisum” adottato, (Cass. n. 8106 del 2006), ma si limita a sostenere che le affermazioni della Corte territoriale sono prive di riscontro probatorio.

Sotto il secondo profilo, non dimostra che la sentenza impugnata abbia affermato un principio di diritto in contrasto con l’orientamento della Corte Suprema (art. 360 bis c.p.c., n. 1), ma ne critica apprezzamenti di fatto e valutazioni di merito con riferimento ai comportamenti dei due conducenti coinvolti nel sinistro.

Il secondo motivo ipotizza errore e falsa applicazione degli arti 2054 c.c., con decisione di diritto assunta in difformità a precedenti decisioni della Corte.

Questa censura presuppone l’accoglimento della precedente e, al pari di essa, non dimostra che la sentenza impugnata si sia discostata dalla giurisprudenza della Corte, ne contesta il decisum.

4.- La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;

Il ricorrente e la resistente hanno presentato memorie; nessuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte dal ricorrente con la memoria non contrastano adeguatamente i rilievi contenuti nella relazione e non inducono a statuizione diversa;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato;

le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

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