Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11743 del 11/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 11/05/2017, (ud. 22/02/2017, dep.11/05/2017), n. 11743
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29109/2015 proposto da:
M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE
LENTINI;
– ricorrente –
contro
COMUNE di PALERMO, in persona del Sindaco legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE MODICA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3086/2015 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata
il 13/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
M.S. propone ricorso per cassazione contro il Comune di Palermo, che resiste con controricorso, avverso la sentenza del Tribunale di Palermo che ha respinto l’appello a sentenza del GP, che aveva rigettato l’opposizione a verbale per violazione dell’art. 126 bis C.d.S., per la mancata comunicazione delle generalità del conducente.
Il ricorso denunzia: 1) violazione dell’art. 126 bis C.d.S., perchè il proprietario non è tenuto a comunicare i dati prima della definizione del procedimento.
Ciò premesso si osserva:
La censura è infondata.
Va affermata la necessità di ottemperare all’invito nel termine perentorio assegnato.
Anche ad ammettere in astratto la possibilità di comunicare circostanze impeditive alla individuazione del conducente l’invito va riscontrato nei termini assegnati e tale omissione comporta di per sè l’illecito contestato stante l’obbligo di collaborazione imposto al cittadino (Cass. nn 13488/2005, 3123/2002, 9924/2001) che rileva in sè e non in quanto collegato alla effettiva commissione di una precedente infrazione (Cass. 10.11.2010 n. 22881).
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 900 di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017