Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11742 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/05/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 27/05/2011), n.11742

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12055/2010 proposto da:

C.C.M.G. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA RODOLFO LANCIANI 4, presso lo studio

dell’avvocato STEFANO DI MAURO, rappresentata e difesa dall’avvocato

GRANIERI Alessandro, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE di CAPIZZI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 10/2010 del GIUDICE DI PACE di NICOSIA,

depositata il 21/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

La Corte, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Il fatto che ha originato la controversia è il seguente: C. C.M.G. ha chiesto la condanna del Comune di Capizzi (adde: al risarcimento dei danni subiti) dalla propria autovettura in conseguenza del sinistro causato dalle cattive condizioni del manto stradale.

Con sentenza depositata in data 21 gennaio 2010 il Giudice di Pace di Nicosia ha rigettato la domanda.

Alla Corte di Cassazione è stata devoluta la seguente questione di diritto: se sussista la responsabilità del Comune intimato ai sensi dell’art. 2051 c.c. ovvero art. 2043 c.c..

2 – Il relatore propone la trattazione del ricorso in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c.;

3. – Il 2.3.2006 è entrato in vigore il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40; in base all’art. 1 e art. 27, comma 1, dello stesso decreto, il primo dei quali ha modificato l’art. 339 c.p.c.: le sentenze del giudice di pace pronunciate a partire dal 3.3.2006 nelle cause a decisione secondo equità hanno cessato d’essere soggette a ricorso per cassazione e debbono invece essere appellate, appello che può essere proposto per i soli motivi indicati nello stesso art. 339, al comma 2.

Questa normativa è tuttora in vigore, non essendo stata modificata dalla successiva L. 18 giugno 2009, n. 69.

4.- La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;

La ricorrente ha presentato memoria; nessuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte con la memoria contrastano con l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (Cass. S.U. 18.11.2008 n. 27339; Cass. Sez. 3^, 7.4.2009, n. 8370), secondo cui dall’assetto scaturito dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, e particolarmente dalla nuova disciplina delle sentenza appellabili e delle sentenza ricorribili per cassazione, emerge che, riguardo alle sentenza pronunciate dal giudice di pace nell’ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l’appello a motivi limitati, previsto dall’art. 339 c.p.c., comma 3, è l’unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto di radicale assenza della motivazione;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla spese;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 3, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

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