Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11742 del 17/06/2020

Cassazione civile sez. I, 17/06/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 17/06/2020), n.11742

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8982/2019 R.G. proposto da:

H.I., rappresentato e difeso dall’Avv. Giacinto Corace, con

domicilio in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della

Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Milano depositato il 12 febbraio

2019.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 20 febbraio

2020 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 12 febbraio 2019, il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposta da H.I., cittadino del (OMISSIS).

Premesso che il ricorrente aveva riferito di essersi allontanato dal suo Paese per sottrarsi al rischio di una vendetta da parte dei familiari di un compagno di lavoro, rimasto gravemente ferito a seguito di un infortunio da lui provocato mentre lavoravano abusivamente in una miniera d’oro, il Tribunale ha ritenuto non credibile la narrazione, in quanto generica e sommaria, priva di elementi di dettaglio e caratterizzata da aspetti di implausibilità ed incoerenza. Ha quindi escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e la configurabilità delle fattispecie di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b), osservando, in ordine a quella di cui alla lett. c) della medesima disposizione, che la situazione del Ghana non era caratterizzata da uno stato di violenza generalizzata, trattandosi invece di uno dei sistemi democratici più maturi dell’Africa, con un’economia in crescita, un governo stabile e poco corrotto ed istituzioni democratiche ben funzionanti, nonchè del Paese più avanzato dell’Africa in materia di libertà di stampa e di espressione, e tra quelli più permissivi sotto il profilo delle libertà democratiche. Ha aggiunto che le guerre civili che avevano destabilizzato gli Stati confinanti non avevano investito quello del ricorrente, precisando inoltre che quest’ultimo non rientrava nelle categorie di persone interessate dai perduranti problemi in materia di diritti umani. Ha infine escluso la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria, rilevando che il ricorrente non aveva allegato fatti diversi da quelli dedotti a sostegno della richiesta di riconoscimento delle altre forme di protezione, e non ravvisando difficoltà insormontabili ad un reinserimento socio-lavorativo nel Paese di origine; ha precisato che in Italia il ricorrente non godeva di una situazione socio-lavorativa stabile ed autonoma, in quanto viveva in una struttura di accoglienza, non lavorava e non disponeva di riferimenti affettivi, aggiungendo che non vi era prova di uno stabile radicamento neppure in Libia, dove egli era transitato nel corso del viaggio che lo aveva condotto in Italia.

2. Avverso il predetto decreto l’ H. ha proposto ricorso per cassazione, per quattro motivi. Il Ministero dell’interno ha resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità della costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, avvenuta mediante il deposito di un atto privo dei requisiti di cui all’art. 366 c.p.c., richiamato dall’art. 370 c.p.c., comma 2 e finalizzato esclusivamente alla partecipazione alla discussione orale: nel procedimento in Camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione, il concorso delle parti alla fase decisoria deve infatti realizzarsi in forma scritta, attraverso il deposito di memorie, il quale presuppone che l’intimato risulti già costituito mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato (cfr. 25/10/2018, n. 27124; Cass., Sez. V, 5/10/2018, n. 24422; Cass., Sez. III, 20/10/2017, n. 24835).

2. Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, osservando che, nel valutare la credibilità delle dichiarazioni da lui rese, il decreto impugnato si è limitato a porle a confronto con quelle riportate nella richiesta di protezione internazionale, senza considerare che quest’ultima non è compresa tra le fonti utilizzabili, in quanto compilata in assenza di un interprete della lingua parlata da esso ricorrente e consistente in un questionario preconfezionato avente ad oggetto indicazioni di ordine generale.

3. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14, D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, artt. 8 e 27 e degli artt. 2 e 3 della CEDU, nonchè l’omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio, censurando il decreto impugnato per aver ritenuto non provati i fatti da lui narrati, sulla base di informazioni riguardanti la situazione generale di sicurezza della sua regione di provenienza, anzichè lo specifico timore di persecuzione da lui prospettato. Premesso di aver chiaramente indicato il motivo della sua fuga dal Paese di origine e di aver allegato il nesso causale esistente tra il timore di subire persecuzioni in caso di rimpatrio e l’impunità esistente in Ghana per le questioni di natura familiare, osserva che il Tribunale ha omesso di valutare l’eccezionale gravità delle persecuzioni da lui sofferte in passato, sia a livello personale che a livello sociale, in conseguenza delle sue vicende personali e del trattamento riservato agli omosessuali. Aggiunge che, nel negare il riconoscimento dello status di rifugiato, il decreto impugnato non ha considerato che lo stesso è ricollegabile anche al timore di subire persecuzioni ad opera di soggetti estranei all’organizzazione dello Stato o di segmenti anche non organizzati della popolazione civile, quando i soggetti che offrono protezione non vogliono o non possono fornirla.

4. I predetti motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto riguardanti questioni strettamente connesse, sono infondati.

Il decreto impugnato non reca infatti alcun cenno al questionario allegato alla richiesta di concessione della protezione internazionale, essendosi il Tribunale limitato a riportare le dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di audizione personale, sostanzialmente conformi a quelle risultanti dal verbale del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, la cui attendibilità è stata peraltro esclusa in ragione non già della situazione generale in atto nel Paese di origine del ricorrente, come sostiene quest’ultimo, ma del carattere scarsamente circostanziato della vicenda personale riferita, nonchè degli aspetti d’incoerenza ed implausibilità della narrazione, specificamente indicati in motivazione.

Il riferimento alle predette carenze deve ritenersi pienamente rispettoso dei criteri di valutazione indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, il quale, nel disciplinare il controllo di credibilità cui devono essere sottoposte le dichiarazioni rese dallo straniero, se non suffragate da prove, ne individua l’oggetto da un lato nella coerenza interna ed esterna delle stesse, ovverosia nella congruenza intrinseca del racconto e nella sua concordanza con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone, dall’altro nella plausibilità della vicenda narrata, che deve risultare attendibile e convincente sul piano razionale (cfr. Cass., Sez. I, 7/08/2019, n. 21142). Come ripetutamente affermato da questa Corte, l’esito negativo del predetto apprezzamento dispensa il giudice anche dal compimento di approfondimenti istruttori in ordine alla situazione in atto nel Paese di origine del richiedente, dal momento che il potere-dovere di cooperazione istruttoria officiosa previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per l’ipotesi in cui le dichiarazioni siano sfornite di riscontri probatori non opera laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la velocità di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (cfr. Cass., Sez. I, 12/06/2019, n. 15794; 31/01/2019, n. 3016; Cass., Sez. VI, 20/12/2018, n. 33096). Conseguentemente, il decreto impugnato non merita censura neppure nella parte in cui ha escluso la necessità del ricorso alle fonti d’informazione riguardanti la situazione in atto nel Paese di origine del ricorrente, rilevando che la narrazione di quest’ultimo presentava lacune e carenze logiche tali da impedire qualsiasi verifica in ordine alla fondatezza del dedotto timore di subire atti di persecuzione o un danno grave alla vita o alla persona.

Inconferente, al riguardo, risulta il richiamo al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. c), che, nell’individuare i possibili responsabili degli atti di persecuzione o del danno grave che legittimano il riconoscimento della protezione, equipara i soggetti non statuali allo Stato, ai partiti ed alle organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, quando questi ultimi non possano o non vogliano fornire tutela: tale eventualità, infatti, non è stata presa neppure in considerazione dal decreto impugnato, il quale ha manifestato dubbi in ordine alla veridicità dell’intera vicenda narrata dal ricorrente, evidenziando in particolare l’assenza di elementi concreti a sostegno della supposizione di quest’ultimo, secondo cui i familiari della vittima avrebbero nutrito propositi di vendetta nei suoi confronti, in quanto convinti dell’intenzionalità dell’incidente da lui provocato.

Inammissibile è poi la doglianza concernente l’omessa valutazione della omosessualità del ricorrente, trattandosi di una questione che non risulta trattata nel decreto impugnato, e non può quindi trovare ingresso in questa sede, implicando un accertamento di fatto in ordine all’effettiva sussistenza della predetta condizione, e non essendo stato precisato in quale fase processuale ed in quale atto la stessa sia stata fatta valere (cfr. Cass., Sez. II, 30/01/2020, n. 2193; 24/01/2019, n. 2038; 9/08/2018, n. 20694).

4. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e art. 17, censurando il decreto impugnato nella parte in cui, nonostante il richiamo a fonti d’informazione accreditate ed aggiornate riguardanti la situazione in atto nel suo Paese di origine, ha rigettato la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, senza tener conto delle violazione in atto e dell’esistenza di una situazione di conflitto armato tra le forze governative ed i movimenti secessionisti. Premesso che il difetto di specifiche allegazioni al riguardo non esonera il giudice dal dovere di verificare la situazione di sicurezza della regione di provenienza del richiedente, al fine di valutare la realizzabilità di un rimpatrio sicuro, osserva che dagli stessi reports citati dal Tribunale emergeva una situazione di violenza indiscriminata, a fronte della quale non poteva assumere alcun rilievo la storia personale di esso ricorrente, dovendo considerarsi sussistente il pericolo di un danno grave per il solo fatto della sua presenza sul territorio interessato.

4.1. Il motivo è inammissibile.

Premesso infatti che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l’onere di allegazione dei fatti che giustificano il riconoscimento della protezione è configurabile anche in riferimento alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), dal momento che l’attenuazione del principio dispositivo, derivante dalla previsione del dovere di cooperazione istruttoria officiosa posto a carico del giudice, opera esclusivamente sul versante della prova (cfr. Cass., Sez. I, 17/05/2019, n. 13403; Cass., Sez. VI, 26/04/2019, n. 11312; 28/06/2018, n. 17069), si osserva che, come riconosce lo stesso ricorrente, la sussistenza di una situazione di violenza generalizzata nel suo Paese di origine è stata esclusa dal decreto impugnato sulla base d’informazioni fornite da fonti internazionali autorevoli ed aggiornate, puntualmente indicate in motivazione: nel contestare la valutazione di tali informazioni, il ricorrente invoca un nuovo apprezzamento del materiale probatorio, non consentito a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di controllare la correttezza giuridica delle argomentazioni svolte nel decreto impugnato, nonchè la coerenza logica delle stesse, nei limiti in cui le relative anomalie sono ancora deducibili come motivo di ricorso per cassazione, a seguito della sostituzione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053 e 8054; Cass., Sez. VI, 8/10/2014, n. 21257).

5. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2, nonchè l’omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio, censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha rigettato la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, in virtù della mancata allegazione di una specifica situazione di vulnerabilità, senza valutare la sua età, le sue condizioni di salute, la sua situazione personale e familiare e la sua integrazione nel territorio italiano. Afferma che, nonostante l’espresso riconoscimento dell’esistenza di una situazione di permanente violazione dei diritti fondamentali nel suo Paese di origine, il Tribunale ha sottovalutato il rischio, che egli correrebbe in caso di rimpatrio, di essere sottoposto a torture o trattamenti inumani o degradanti a causa delle sue opinioni politiche, nonchè il rischio di persecuzioni ad opera di soggetti privati, derivante dalla mancanza di tutela delle autorità statuali. Aggiunge che il decreto impugnato non ha tenuto conto dell’inadeguatezza delle condizioni di vita in cui egli verrebbe a trovarsi in caso di rientro in Ghana, nè delle violenze da lui subìte nel periodo in cui ha risieduto in Libia, nè infine del progressivo aggravamento delle condizioni di sicurezza di tale Paese, degli scontri armati in atto e della crescente minaccia terroristica.

5.1. Il motivo è infondato.

L’osservazione contenuta nel decreto impugnato, secondo cui il ricorrente non aveva allegato fatti idonei ad evidenziare difficoltà insormontabili ad un reinserimento sociale e lavorativo del ricorrente nel suo Paese di origine e l’avvenuta integrazione in Italia, trova conforto nel principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di protezione umanitaria, secondo cui l’accertamento della condizione di vulnerabilità che giustifica l’applicazione di tale misura postula una valutazione comparativa, da condursi caso per caso, tra situazione personale in cui il richiedente versava prima dell’abbandono del Paese di origine, ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, e la vita privata e familiare da lui condotta in Italia, non essendo ipotizzabile nè un obbligo dello Stato italiano di garantire allo straniero parametri di benessere, nè quello di impedire, in caso di ritorno in patria, il sorgere di situazioni di estrema difficoltà economica e sociale, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico (cfr. Cass., Sez. Un., 13/11/2019, n. 29459; Cass., Sez. VI, 3/04/2019, n. 9304; 7/02/2019, n. 3681). Nel contestare il predetto rilievo, il ricorrente non è in grado d’indicare circostanze da lui allegate e non prese in considerazione da parte del Tribunale, ma si limita ad insistere su elementi da quest’ultimo valutati, e ritenuti insufficienti (quali l’età, lo stato di salute, l’attuale situazione abitativa ed occupazionale) o non credibili (il rischio di persecuzioni ad opera di privati) o non pertinenti (le violenze subite nel Paese di transito), oppure su elementi del tutto avulsi dalla vicenda personale riferita a sostegno della domanda (quali le opinioni politiche, le violazioni di diritti fondamentali), senza precisare in quale fase processuale ed in quale atto gli stessi siano stati dedotti, in tal modo dimostrando di voler sollecitare, anche a questo riguardo, un nuovo apprezzamento dei fatti, non consentito in questa sede.

6. Il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all’irrituale costituzione dell’intimato.

Essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con conseguente prenotazione a debito delle spese processuali, non ricorrono, allo stato, i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (cfr. Cass., Sez. VI, 22/03/2017, n. 7368; 2/09/2014, n. 18523).

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto dell’insussistenza, allo stato, dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dello stesso art. 13, comma 1-bis, sempre che l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non risultati revocata dal giudice competente.

Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2020

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