Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11742 del 15/05/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 11742 Anno 2018
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: ROSSETTI MARCO

ORDINANZA

sul ricorso 3935-2016 proposto da:
CAPELLO ALDO, CAPELLO MATTEO, CAPELLO DARIO, CAPELLO
GIACOMO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. P.
DA PALESTRINA 63, presso lo
GIANLUCA CONTALDI,

studio dell’avvocato

rappresentati

e difesi dagli

avvocati ALESSANDRO ANGELINI, ELIO BOTTO, TEODOSIO
PAFUNDI giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti contro

2018
178

FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO
Commissario
elettivamente

Liquidatore
domiciliata

Prof.

in persona del
GIOVANNI

ZANETTI,

in ROMA, V.PACUVIO 34,

presso lo studio dell’avvocato GUIDO ROMANELLI, che la

1

Data pubblicazione: 15/05/2018

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIO
TORTONESE, SAVINO PENE’ giusta procura speciale in
calce al controricorso;
GHISOLFI ANTONELLA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso lo studio

difende unitamente agli avvocati LUIGI MARZI, UGO
BERTELLO giusta procura speciale a margine del
controricorso;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 2038/2015 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 16/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 19/01/2018 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI;

2

dell’avvocato CAROLINA VALENSISE, che la rappresenta e

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Udienza del 19 gennaio 2018

FATTI DI CAUSA
1. Nel 2010 Aldo, Dario, Giacomo e Matteo Capello convennero
dinanzi al Tribunale di Mondovì Antonella Ghisolfi, esponendo che:
(-) erano affittuari e coltivatori diretti del podere “Cascina Spessa
Superiore”, ad essi concesso in affitto dall’Ordine Mauriziano con

(-) il 28 maggio 2010 il suddetto podere era stato alienato dalla
Fondazione Ordine Mauriziano (successore ed avente causa
dell’Ordine Mauriziano) ad Antonella Ghisolfi, in violazione del diritto
di prelazione ad essi spettante ai sensi dell’articolo 8 della legge 26
maggio 1965 n. 590.
Chiesero pertanto che il Tribunale pronunciasse il retratto, in loro
favore, del suddetto fondo.

2. Antonella Ghisolfi si costituì e, oltre a contestare la domanda
attorea, chiamò in causa, al fine di essere garantita contro l’evizione
in caso di accoglimento della domanda attorea, la Fondazione Ordine
Mauri zia no.
Anche quest’ultima si costituì, contestando la pretesa attorea.
Con sentenza 5 luglio 2013 n. 244 il Tribunale di Mondovì rigettò
la domanda, ritenendo che gli attori non avessero provato la
sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per l’esercizio del diritto
di prelazione, ed in particolare il possesso della capacità lavorativa
necessaria per la coltivazione del fondo.
La sentenza venne appellata dai soccombenti.

3. Con sentenza 16 novembre 2015 n. 2038, la Corte d’appello di
Torino rigettò il gravame.
Per quanto qui ancora rileva, la Corte d’appello ritenne che:

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contratto del 28 agosto 2002;

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Udienza del 19 gennaio 2018

(a) il possesso dei requisiti legali per l’esercizio del diritto di .
prelazione è rilevabile d’ufficio;
(b) gli attori non avevano né allegato, né provato il possesso della
capacità lavorativa sufficiente per la coltivazione del fondo (esteso
per 68 ettari);

espressamente contestato l’insussistenza, in capo gli attori, del
possesso della capacità lavorativa sufficiente per la coltivazione del
fondo, dal momento che gli attori non avevano nemmeno allegato di
possederla, sicché non poteva ritenersi “non contestato” un fatto mai
neanche allegato.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da
Aldo, Dario, Giacomo e Matteo Capello, con ricorso fondato su due
motivi.
Hanno resistito con separati controricorsi sia Antonella Ghisolfi,
sia la Fondazione Ordine Mauriziano.
Tutte le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso.
1.1. Col primo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’articolo
360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 2697 c.c., 115 e 167 c.p.c.
Il motivo, se pur formalmente unitario, contiene due censure.

1.1.1. Con una prima censura i ricorrenti sostengono che
erroneamente la Corte d’appello avrebbe ritenuto non dimostrato il
possesso, da parte loro, della capacità lavorativa necessaria per la
coltivazione del fondo.
Sostengono che essi “avevano dimostrato fin dal primo grado di
giudizio di essere in possesso” del suddetto requisito. Soggiungono (p.

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(c) era irrilevante la circostanza che la convenuta non avesse

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Udienza del 19 gennaio 2018

17 del ricorso) che, se il giudice avesse avuto dubbi circa la
dimostrazione dell’esistenza del requisito della capacità lavorativa,
avrebbe potuto e dovuto disporre una consulenza tecnica d’ufficio.

1.1.2. Con una seconda censura i ricorrenti sostengono che la

analiticamente contestato il possesso, da parte loro, della capacità
lavorativa necessaria per la coltivazione del fondo.
La suddetta circostanza, pertanto, si sarebbe dovuta ritenere “non
contestata” ai sensi dell’articolo 115 c.p.c.

1.2. La prima delle censure appena prospettate è inammissibile.
In primo luogo, l’illustrazione in essa contenuta non contiene
alcuna denuncia di violazione delle tre norme di cui all’intestazione
del motivo.
In secondo luogo, lo stabilire se una persona o un nucleo familiare
abbia o non abbia la forza lavoro necessaria alla coltivazione di un
certo fondo non è una valutazione in diritto, ma è un accertamento in
fatto. In quanto tale, esso non è sindacabile in questa sede, e tanto
meno è sindacabile in questa sede il modo in cui il giudice di merito
ha valutato le prove, ritenendole insufficienti a dimostrare il possesso
della suddetta forza-lavoro.
Il motivo, in conclusione, per la parte qui in esame si sostanzia
nella richiesta di una nuova valutazione delle prove esaminate dal
giudice di merito: ma una censura di questo tipo cozza contro il
consolidato e pluridecennale orientamento di questa Corte, secondo
cui non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove
ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a
nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in
modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito (ex

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convenuta Antonella Ghisolfi, in primo grado, non aveva affatto

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Udienza del 19 gennaio 2018

permultis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747;
Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Sez. L,
Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Sez. 1, Sentenza n.
7972 del 30/03/2007, Rv. 596019; Sez. 1, Sentenza n. 5274 del
07/03/2007, Rv. 595448; Sez. L, Sentenza n. 2577 del 06/02/2007,

Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006, Rv. 589557; Sez. L,
Sentenza n. 12446 del 25/05/2006, Rv. 589229; Sez. 3, Sentenza n.
9368 del 21/04/2006, Rv. 588706; Sez. L, Sentenza n. 9233 del
20/04/2006, Rv. 588486; Sez. L, Sentenza n. 3881 del 22/02/2006,
Rv. 587214; e così via, sino a risalire a Sez. 3, Sentenza n. 1674 del
22/06/1963, Rv. 262523, la quale affermò il principio in esame, poi
tenuto fermo da sessant’anni: e cioè che

“la valutazione e la

interpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto
dalla parte è incensurabile in Cassazione”).

1.2.1. Non miglior sorte potrebbe avere il motivo, nella parte in
cui lamenta la mancata nomina di un consulente tecnico d’ufficio.
Il rifiuto di nominare un consulente tecnico costituisce una facoltà
discrezionale del giudice di merito, e può costituire vizio del
procedimento (e della sentenza) nel solo caso in cui la consulenza
costituisca l’unico mezzo a disposizione della parte per dimostrare i
fatti costitutivi della pretesa.
Non è questo, tuttavia, il nostro caso, dal momento che la
dimostrazione della forza-lavoro posseduta dal prelazionario non
sembra una circostanza impossibile a dimostrarsi, se non col ricorso
ad una consulenza tecnica d’ufficio.

1.3. La seconda delle censure contenute nel primo motivo di
ricorso è, in primo luogo, inammissibile.

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Rv. 594677; Sez. L, Sentenza n. 27197 del 20/12/2006, Rv. 594021;

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Udienza del 19 gennaio 2018

La questione della esistenza o meno, da parte della convenuta,
d’una valida contestazione dei fatti dedotti dagli attori a fondamento
della domanda fu esaminata già dal primo giudice, che ritenne
validamente contestati, da parte di Antonella Ghisolfi, i fatti dedotti
dagli attori (scilicet, il possesso del requisiti di legge per esercitare il

esonerati dal provarli.
Pertanto, essendovi stata già in primo grado una pronuncia sul
punto, questa doveva essere necessariamente impugnata dai
soccombenti, pena la formazione del giudicato sulla questione
processuale della effettività e della esaustività della contestazione dei
fatti allegati dagli attori da parte della convenuta, ai sensi degli artt.
115 e 167 c.p.c..
Nella sentenza d’appello, tuttavia, non si dice in nessun punto che
i sigg.ri Capello proposero un motivo d’appello avverso la decisione
con cui il giudice di primo grado ritenne insussistenti i presupposti
della “non contestazione”. Si legge anzi, a p. 14, terzo capoverso, che
“i Capello avevano ritenuto in prime cure che le controparti non
avevano specificamente contestato ecc.”.
A fronte d’una sentenza d’appello così motivata, sarebbe stato
onere degli odierni ricorrenti precisare, in virtù di quanto richiesto
dall’art. 366, nn. 3 e 6, c.p.c., in che termini essi avessero riproposto,
in sede di appello, la questione concernente l’esistenza o meno d’una
efficace contestazione da parte dei convenuti.
Nel ricorso, tuttavia, su tale punto si rinviene un solo cenno a p. 8,
§ 8, ove si legge che gli odierni ricorrenti, nel giudizio d’appello,
“ribadirono la sostanziale non contestazione delle controparti in
ordine” al possesso, da parte loro, dei requisiti legali per l’esercizio
della prelazione.

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diritto di prelazione), e di conseguenza che questi non fossero

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Udienza del 19 gennaio 2018

Una formulazione, dunque, generica: sia perché “ribadire la non
contestazione” è

espressione non equivalente ad “impugnare la

sentenza che la negò”; sia perché non si deduce in quale atto ed in
quali termini la suddetta questione fu “ribadita”.
Resta solo da aggiungere che non rileva la circostanza che i

abbiano correttamente trascritto la parte rilevante dal proprio atto
d’appello. I vizi di inammissibilità del ricorso, infatti, quando
consistenti in una difettosa allegazione di requisiti cc.dd. di
“contenuto-forma” (quali sono quelli richiesti dall’art. 366 c.p.c.) non
possono essere sanati con la memoria illustrativa.

1.4.

Ad abundantiam,

deve soggiungersi che la suddetta

doglianza sarebbe (stata) comunque infondata, per due ragioni.
La prima ragione è che alla luce della tradizionale distinzione tra
mere difese, eccezioni in senso stretto ed eccezioni in senso lato, la
negazione di uno dei fatti costitutivi della domanda (il possesso dei
requisiti per l’esercizio della prelazione) rientra nella categoria delle
“mere difese”.
Il convenuto il quale sollevi una mera difesa non ha nulla da
precisare, ma può limitarsi puramente e semplicemente a negare
l’esistenza del fatto posto dall’attore a fondamento della propria
pretesa.
Nel caso di specie la convenuta, costituendosi, affermò di
“contestare la sussistenza, in capo agli attori, dei requisiti soggettivi
richiesti dalla legge per la ricorrenza del diritto da essi vantato”.
Dunque la contestazione dell’esistenza di quei requisiti vi fu, sotto
il profilo della mera negazione, e tanto bastava per onerare gli attori
della prova.

Pagina 8

ricorrenti, nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.,

40/

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Udienza del 19 gennaio 2018

La seconda ragione è che in ogni caso il principio di non
contestazione di cui all’articolo 115 c.p.c. opera unicamente con
riferimento ai “fatti noti” alle parti. Pertanto la non contestazione di
un fatto allegato dall’attore, non conosciuto e non conoscibile dal
convenuto non produce gli effetti di cui all’articolo 115 c.p.c. (Sez. 3,

18/07/2016).

2. Il secondo motivo di ricorso.
2.1. Col secondo motivo del proprio ricorso i ricorrenti lamentano,
ai sensi dell’articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’articolo 91
c.p.c., e dell’articolo 5 del d.m. 10.3.2014 n. 55.
Formulano una censura così riassumibile:
– ) la Corte d’appello li ha condannati alla rifusione delle spese in
favore degli appellati, liquidate in 24.000 per ciascuna delle due
controparti, assumendo che il valore della causa fosse pari al valore
del fondo oggetto del retratto, ovvero 4.600.000 euro;
– ) tale valutazione però poteva ritenersi corretta solo nel rapporto
fra essi ed Antonella Ghisolfi;
– ) il valore della domanda di garanzia da quest’ultima proposta
nei confronti della Fondazione Ordine Mauriziano, invece, era
notevolmente inferiore, perché non si sarebbe dovuto stimare non già
in base al valore del fondo conteso, dal momento che in caso di
accoglimento della domanda attorea la convenuta si sarebbe vista
restituire dagli attori il prezzo pagato all’Ordine Mauriziano;
– ) il valore della domanda di garanzia, sostengono invece i
ricorrenti, si sarebbe dovuto quantificare in misura pari alle spese
sostenute da Antonella Ghisolfi per la stipula dell’atto di vendita,
ovvero circa 15.000 euro.

Pagina 9

Sentenza n. 3576 del 13/02/2013; Sez. 3, Sentenza n. 14652 del

rArd

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2.2. Il motivo è infondato.
Va premesso che nulla rileva la circostanza, dedotta dai ricorrenti,
che essi non avessero formulato alcuna domanda nei confronti
dell’Ordine Mauriziano.
È più che consolidato, infatti, l’orientamento di questa Corte

convenuto, in caso di rigetto della domanda principale, debbono
essergli rifuse dall’attore, in applicazione del principio di causalità, più
che di quello di soccombenza.
Ciò posto, si rileva come nel nostro caso si è verificata la
seguente vicenda processuale:
(a)

la convenuta, nel chiamare in causa il terzo, ha chiesto

l’estensione nei suoi confronti dell’accertamento oggetto della
domanda principale;
(b) il terzo chiamato, nel costituirsi, non si è limitato a contestare
la domanda di garanzia, ma ha contestato anche la fondatezza della
domanda principale, il cui accoglimento sarebbe stato ovviamente
presupposto per l’esame della domanda di garanzia. Ha svolto,
dunque, sotto questo aspetto un intervento (anche) ad adiuvandum.
Si è verificato così quel tipico intreccio tra la posizione dell’attore,
quella del convenuto e quella del terzo, che le Sezioni Unite di questa
Corte qualificano come “chiamata in garanzia soggettivo-oggettiva”,
consistente nel fatto che il convenuto, chiamando in causa un terzo,
domandi nei sui confronti “non solo l’estensione dell’accertamento del
rapporto principale, ma anche formulando una richiesta di
accertamento dell’esistenza del rapporto di garanzia” (sono parole di
Sez. U, Sentenza n. 24707 del 04/12/2015).
La medesima sentenza appena ricordata ha altresì affermato che,
ricorrendo tale eventualità, unico diventa l’accertamento richiesto al
giudice nei confronti di tutte le parti; unica la decisione, e

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secondo cui le spese di lite sostenute dal terzo chiamato in causa dal

R.G.N. 3935/16
Udienza del 19 gennaio 2018

necessariamente litisconsortile il giudizio (così la sentenza appena
ricordata, § 15 dei “Motivi della decisione”).
Pertanto:
– ) se la chiamata in causa della Fondazione da parte della
convenuta mirava ad estendere anche a questa l’accertamento

– ) se per effetto di tale estensione soggettiva ed oggettiva si è
creato un litisconsorzio necessario;
il corollario di questi princìpi sul piano della regolazione delle
spese è che il “valore della causa” affrontata dall’Ordine era pari a
quello dell’oggetto del contendere tra le parti principali, contesa nella
quale l’Ordine si è ingerito, affrontando così il rischio di soccombenza
nei confronti dell’attore, ed acquistando per converso il diritto alla
rifusione delle spese anche da questi.
Soluzione, quest’ultima, indirettamente confermata da quanto già
statuito da questa Corte, in fattispecie assimilabile a quella oggi in
esame, allorché si stabilì che “ove il creditore di una delle parti
intervenga in giudizio per sorreggere le ragioni del suo debitore e non
in base ad un suo autonomo diritto, il valore della causa, ai fini della
liquidazione delle spese a carico del soccombente, va determinato
secondo il valore dei beni contesi tra le parti originarie, e non già in
base al valore del credito vantato dall’interventore verso la parte
adiuvata” (Sez. 2, Sentenza n. 4529 del 30/07/1984).

3. Le spese.
3.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a
carico dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono
liquidate nel dispositivo.

Pagina 11

richiesto dagli attori con la domanda principale;

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3.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà
atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte
ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1
quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1,

Per questi motivi
la Corte di cassazione:
(-) rigetta il ricorso;
(-) condanna Aldo, Dario, Giacomo e Matteo Capello, in solido, alla
rifusione in favore di Antonella Ghisolfi delle spese del presente
giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 15.000, di
cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie
ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) condanna Aldo, Dario, Giacomo e Matteo Capello, in solido, alla
rifusione in favore di Fondazione Ordine Mauriziano delle spese del
presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro
15.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese
forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall’art. 13, comma 1
quater, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di Aldo,
Dario, Giacomo e Matteo Capello, in solido, di un ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione
civile della Corte di cassazione, addì 19 gennaio 2018.

comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

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