Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11742 del 08/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 08/06/2016, (ud. 23/03/2016, dep. 08/06/2016), n.11742

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo STUDIO TRIFIRO’ &

PARTNERS,

rappresentata e difesa dall’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA BELSIANA 71, presso lo studio dell’avvocato DELL’ERBA

GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato DE DONNO ORONZO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 423/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 08/06/2010 R.G.N. 1250/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2016 dai Consigliere Dott. DE MARINIS NICOLA;

udito l’Avvocato GIUA LORENZO per delega verbale Avvocato TRIFIRO’

SALVATORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI FRANCESCA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dell’8 giugno 2010, la Corte d’Appello di Milano, confermava la decisione resa dal Tribunale di Busto Arsizio e accoglieva la domanda proposta da G.M. nei confronti di Poste Italiane S.p.A. avente ad oggetto la declaratoria della nullità dell’apposizione del termine al contratto stipulato tra le parti relativamente al periodo dal 15.6 al 19.9.2003 “ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 per ragioni di carattere sostitutivo”, dichiarando la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ordinando il ripristino del rapporto e condannando la Società al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data della messa in mora, 29.12.2005 fino a quella dell’effettiva riammissione in servizio, detratto l’aliunde perceptum.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto la genericità della causale indicata in contratto, per difetto di specificazione della concreta ragione sostitutiva e del nominativo del lavoratore da sostituire.

Per la cassazione di tale decisione ricorre Poste Italiane S.p.A. affidando l’impugnazione a cinque motivi, poi illustrati con memoria, cui resiste, con controricorso, G.M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, e dell’art. 1362 c.c., in una con il vizio di motivazione, imputa alla Corte territoriale l’erronea interpretazione della clausola generale legittimante, sulla base della nuova disciplina l’apposizione del termine, e, conseguentemente, del contratto individuale, per non aver ritenuto l’invocata esigenza sostitutiva sufficiente, in relazione agli ulteriori elementi desumibili dal contratto concluso tra le parti, ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni giustificative dell’assunzione a termine richiesto dalla legge.

Il secondo motivo, rubricato con riguardo alla violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4, comma 2, art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., è inteso a censurare il malgoverno da parte della Corte territoriale delle regole sulla ripartizione dell’onere della prova, accollato alla Società medesima in contrasto con la presunzione desumibile dal sistema della legge circa la ricorrenza delle invocate esigenze sostitutive, superabile con onere della prova a carico del lavoratore e, comunque, di non aver consentito alla Società di assolvere a tale onere, pur ad essa non incombente, non ammettendo i mezzi di prova richiesti, anche eventualmente valendosi dei propri poteri istruttori d’ufficio.

Tale ultima censura è riproposta nel terzo motivo sotto il profilo del vizio di motivazione, lamentandosi da parte della Corte territoriale la carenza dell’iter logico-argomentativo seguito ad esplicazione della mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti dalla Società medesima ed al mancato esercizio dei propri poteri istruttori di ufficio in ordine all’accertamento dell’effettività dell’esigenza sostitutiva invocata.

Il quarto motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 1419 c.c. in relazione al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, è volto a censurare l’erroneità della statuizione intesa a sancire l’effetto ripristinatorio del rapporto in virtù della disposta conversione a tempo indeterminato dell’originario contratto a termine conseguente alla declaratoria della nullità del medesimo, conversione che si assume non prevista dalla nuova disciplina nè applicabile per analogia in quanto strumento eccezionale rispetto alla regola generale della conservazione del contratto di cui all’art. 1419 c.c..

Il quinto motivo, attraverso la denuncia della violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1218, 1219, 1223, 2094, 2099 e 2697 c.c., è inteso a censurare l’erroneità della pronunzia della Corte territoriale in ordine alle conseguenze sanzionatorie della dichiarata nullità del termine e ciò anche con riguardo allo ius superveniens di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32.

Passando all’esame delle formulate censure è a dirsi come il primo motivo risulti pienamente fondato.

A riguardo rileva il principio accolto da questa Suprema Corte che va qui ribadito secondo cui (v. in particolare, fra le altre, Cass. 26 gennaio 2010 n. 1577 e Cass. 26 gennaio 2010 n. 1576), “in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2009, con cui è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, l’onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto. Pertanto, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità”.

In particolare, sulla scia di Cass. n. 1576/2010, questa Corte ha ripetutamente disposto l’annullamento di sentenze di merito che, disattendendo il criterio di elasticità dettato da tale principio, avevano ritenuto non specifica la causale sostitutiva indicata in contratto (v. fra le altre, Cass. 17/1/2012 n. 565, Cass. 4/6/2012 n. 8966, Cass. 20/4/2012 n. 6216, Cass. 30/5/2012 n. 8647 e, con riguardo al Polo Corrispondenza (OMISSIS), Cass. 26/7/2012 n. 13239, Cass. 2/5/2011 n. 9602, Cass. 6/7/2011 n. 14868).

In base allo stesso principio, d’altro canto, Cass. 1577/2010 ha confermato la decisione della Corte territoriale che aveva ritenuto esistente il requisito della specificità con l’indicazione nell’atto scritto della causale sostitutiva, del termine iniziale e finale del rapporto, del luogo di svolgimento della prestazione a termine, dell’inquadramento e delle mansioni del personale da sostituire, e, quanto al riscontro fattuale del rispetto della ragione sostitutiva, ha ritenuto correttamente motivato, e come tale incensurabile, l’accertamento effettuato dal giudice di merito che, con riferimento all’ambito territoriale dell’ufficio interessato, aveva accertato il numero dei contratti a termine stipulati in ciascuno dei mesi di durata del contratto a termine, confrontandolo con il numero delle giornate di assenza per malattia, infortunio, ferie, etc. del personale a tempo indeterminato, pervenendo alla valutazione di congruità del numero dei contratti stipulati per esigenze sostitutive.

Nello stesso senso, questa Corte si è, poi, più volte pronunciata, rilevando che i giudici di merito correttamente avevano accertato il numero dei contratti a termine stipulati in ciascuno dei mesi di durata del contratto a termine e lo avevano confrontato con il numero delle giornate di assenza per malattia, infortunio, ferie, ecc. del personale a tempo indeterminato, ravvisando congruo il numero dei contratti stipulati per esigenze sostitutive (v., da ultimo, con riferimento al Polo Corrispondenza (OMISSIS), Cass. 15/12/2011 n. 27052, Cass. 16/12/2012 n. 27217).

A tale stregua deve ritenersi la violazione da parte della Corte territoriale del canone ermeneutico di cui all’art. 1362 c.c. in sede di interpretazione del contratto inter partes.

Di qui l’accoglimento del ricorso in relazione al motivo indicato con conseguente assorbimento degli altri motivi.

La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, che si pronuncerà in conformità ai suesposti principi di diritto, disponendo altresì per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA