Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11742 del 05/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 05/05/2021, (ud. 02/03/2021, dep. 05/05/2021), n.11742

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4529-2020 proposto da:

L.P., elettivamente domiciliato presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e

difeso dall’Avvocato MICHELE DI FRANCESCO;

– ricorrente-

contro

C.M., elettivamente domiciliato presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e

difeso dall’Avvocato ROBERTO BOCCAGNA;

– controricorrente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. 39982/18 del

TRIBUNALE di ROMA, depositata il 07/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata del 02/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CRICENTI

GIUSEPPE;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, DOTT. FRESA MARIO, che visto l’art.

380 ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in camera di

Consiglio, rigetti l’istanza di regolamento di competenza.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

L.P. è stato convenuto in giudizio da C.M., Pm presso il distretto di Napoli, davanti al Tribunale di Roma, per il risarcimento dei danni da diffamazione; costituitosi in giudizio, il L. ha eccepito l’incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, eccezione alla quale ha aderito l’attore.

Tuttavia, il giudice del Tribunale di Roma, ritenendo la competenza per territorio come inderogabile, e prescindendo dunque dall’adesione alla eccezione di incompetenza, ha dichiarato la propria competenza disponendo la prosecuzione del giudizio.

Il L. ricorre avverso questa ordinanza, con due motivi.

Si è costituito il C., con controricorso, precisando di avere aderito alla eccezione di incompetenza al solo fine di evitare inutili allungamenti del processo, dovuti ad una impugnazione, in caso contrario, della decisione conseguente; mentre il PM ha concluso per il rigetto.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Va premesso che seppure è regola che l’ordinanza con la quale il giudice, affermando la propria competenza, dispone la prosecuzione del giudizio, non è impugnabile con regolamento, l’impugnazione è tuttavia consentita quando comunque l’ordinanza abbia un contenuto decisorio che si appalesa definitivo, ossia dimostra l’intenzione del giudice di merito di avere chiuso la questione della competenza, di non doverci cioè ritornare con la decisione della causa, cosi che l’ordinanza ha l’idoneità a decidere in modo definitivo ed incontrovertibile la questione della competenza (Cass. Sez. un. 20449/ 2014; Cass. 1615/ 2017; Cass. 14233/ 2017).

Nel caso presente l’ordinanza è motivata ampiamente ed in maniera da essere idonea a decidere in modo definitivo la questione, non trasparendo ragioni di rinvio della questione di competenza alla decisione finale.

Ciò detto, il ricorrente propone due motivi.

Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 38 c.p.c. ed attribuisce al Tribunale di avere male inteso la norma in questione, nel senso che alla eccezione di incompetenza aveva aderito la controparte e dunque la competenza era diventata derogabile, con la conseguenza che il giudice doveva prendere atto di tale accordo delle parti e cancellare la causa dal ruolo, onde consentine la riassunzione davanti al giudice indicato dalle stesse parti come competente.

Il motivo è infondato.

L’accordo della parti “vincola” il giudice solo se si tratta di competenza per territorio derogabile e non in caso di competenza per territorio inderogabile, come è per il foro stabilito in caso di controversie in cui è parte un magistrato, come previsto dall’art. 30 bis c.p.c. (Cass. 3533/ 2008).

Naturalmente l’inderogabilità non viene meno per il fatto che le parti siano d’accordo su altro foro; posto che è proprio quell’accordo a non avere efficacia in caso di competenza inderogabile.

Nè conta qui il merito della controversia, vale a dire che, come adombra il ricorrente, il foro per i magistrati vale solo se la condotta integra effettivamente una diffamazione; questione, questa, che attiene al merito, dovendosi ritenere quel foro semplicemente se il fatto, a giudizio del giudice di merito, è astrattamente riconducibile ad un reato.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione dell’art. 38 c.p.c. sotto altro profilo.

Sostiene che l’incompetenza era rilevabile non oltre la prima udienza di trattazione e che il giudice invece ha deciso dopo quel termine, dunque illegittimamente.

Anche questo motivo è infondato.

E’ vero che l’incompetenza per territorio inderogabile, e dunque quella che riguarda anche le cause in cui è parte un magistrato, non può essere eccepita o rilevata d’ufficio oltre la prima udienza, ma è anche vero che nella fattispecie quel termine non è stato violato.

Infatti, alla prima udienza di comparizione c’è stato un mero rinvio, in quanto il giudice designato ha ritenuto di non essere tabellarmente preposto a quella causa e l’ha rimessa a quello designato a tenere quel ruolo, che, poi per l’appunto, ha preso la decisione sulla competenza qui impugnata.

Con la conseguenza che la prima udienza di trattazione deve ritenersi proprio quella in cui è stata decisa la questione di competenza, essendo invece la precedente udienza di mero rinvio, nella quale non è stata neanche concessa alle parti la facoltà di proporre l’eccezione: il temine per farlo coincide con l’udienza di trattazione sempre che una trattazione vi sia; mentre nel caso presente il giudice ha disposto un rinvio preliminare ad ogni trattazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, confermando la competenza per territorio del Tribunale di Roma. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 2500,00 Euro, oltre 200,00 Euro di spese generali.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2021

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