Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11741 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/05/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 27/05/2011), n.11741

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12053/2010 proposto da:

D.R., D.M. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE GLORIOSO 13, presso lo studio

dell’avvocato BUSSA Livio, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GIUSTI ROBERTO, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

SOCIETA’ REC EDILE SNC (OMISSIS) in persona dell’amministratore e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA GIOVAMBATTISTA VICO 22, presso lo studio dell’avvocato PICARONE

CARLO, rappresentata e difesa dall’avvocato SENESI Augusto, giusta

mandato in calce al ricorso notificato;

– controricorrente –

e contro

G.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1420/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

6.10.09, depositata il 28/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito per i ricorrenti l’Avvocato Livio Bussa che si riporta agli

scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Il fatto che ha originato la controversia è il seguente: la Rosticceria Arca ha chiesto la condanna della Dama Brevetti S.n.c. al risarcimento dei danni cagionati per l’inesatta esecuzione di un contratto di appalto avente ad oggetto la fornitura di attrezzature e il posizionamento di un forno.

Con sentenza depositata in data 28 ottobre 2009 la Corte d’Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pisa, ha condannato D.M. e D.R., già soci della Ditta Brevetti, a risarcire i danni in favore di G.C., titolare della Rosticceria, in misura inferiore a quella liquidata dal Tribunale, mentre ha confermato il rigetto della domanda proposta dalla convenuta nei confronti della chiamata in causa Ree Edile, che aveva materialmente realizzato il forno.

Alla Corte di Cassazione è stata devoluta la seguente questione di diritto: se la domanda proposta con l’atto d’appello fosse effettivamente nuova.

2 – Il relatore propone la trattazione del ricorso in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c..

3. – Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 106 e 354 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Nella esplicitazione delle ragioni sottese al motivo i ricorrenti citano ripetutamente l’art. 534 c.p.c., ma le argomentazioni addotte non riguardano nè la norma suddetta, nè l’art. 354, menzionato nella rubrica della censura, ma attengono all’art. 345 c.p.c.. In ogni caso dette argomentazioni non dimostrano che la sentenza impugnata abbia risolto questioni di diritto in modo difforme dalla giurisprudenza della Corte Suprema (art. 360 bis c.p.c., n. 1) e involgono il tema della interpretazione della domanda esperita in primo grado nei confronti della chiamata in causa e di quella proposta con l’atto d’appello, prescindendo dalla motivazione addotta dalla Corte territoriale, violando il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e non dimostrando che essa sia effettivamente incorsa nei vizi motivazionali denunciati.

Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Il tema, trattato con argomentazioni assolutamente generiche, è la considerazione della natura assunta dalla Ree Edile nella realizzazione dei lavori e risulta esaminato dalla Corte territoriale sotto la voce “motivo di gravame sub c)”.

4.- La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;

I ricorrenti hanno presentato memoria ed hanno chiesto d’essere ascoltati in Camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte con la memoria non sono condivisibili e non superano i rilievi esposti nella relazione;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

in particolare hanno valenza decisiva la mancanza di autosufficienza del ricorso, dal momento che non viene riportato l’atto richiamato e la violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 (confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. 3^ n. 22302 del 2008);

che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 1.300,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

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