Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11741 del 14/05/2010
Cassazione civile sez. lav., 14/05/2010, (ud. 05/05/2010, dep. 14/05/2010), n.11741
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso
lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,
giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
D.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1816/2005 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,
depositata il 01/12/2005 r.g.n. 38/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/05/2010 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;
udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ABBRITTI Pietro, che ha concluso per: nuovo ruolo.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza del 19.10 – 1.12.2005, in riforma della sentenza di prime cure, dichiarò, in relazione al contratto a termine intercorso fra D.M. e la Poste Italiane spa a decorrere dal 26.11.1998, che fra le parti era in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e condannò la parte datoriale a corrispondere le retribuzioni al lavoratore dalla data della notifica del ricorso introduttivo del giudizio.
Per la cassazione di tale sentenza la Poste Italiane spa ha proposto ricorso fondato su tre motivi.
L’intimato non ha svolto attività difensiva.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta ex actis che la notificazione del ricorso, tentata a mezzo del servizio postale presso il difensore dell’intimato, all’indirizzo di domiciliazione indicato nella sentenza impugnata, non ha avuto buon esito a causa del trasferimento del destinatario.
Trovano quindi applicazione nella specie i condivisi principi secondo cui la notifica presso il domicilio dichiarato nel giudizio a quo, che abbia avuto esito negativo per essersi il procuratore successivamente trasferito altrove, non ha alcun effetto giuridico, dovendo essere effettuata al domicilio reale del procuratore (quale risulta dall’albo, ovvero dagli atti processuali), anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte;
infatti, il dato di riferimento personale prevale su quello topografico e non sussiste alcun onere del procuratore di provvedere alla comunicazione del cambio di indirizzo; tale onere è previsto, infatti, per il domicilio eletto autonomamente, mentre l’elezione operata dalla parte presso lo studio del procuratore ha solo la funzione di indicare la sede dello studio del procuratore, sicchè costituisce onere del notificante l’effettuazione di apposite ricerche atte ad individuare il luogo di notificazione; tale onere manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., potendo l’attività di ricerca posta a carico della parte essere svolta agevolmente, sicchè non è configurabile una lesione del canone della ragionevolezza nè alcuna limitazione del diritto di difesa (cfr, ex plurimis, Cass., n. 8287/2002).
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Non è luogo a pronunciare sulle spese, stante l’assenza di attività difensiva da parte dell’intimato.
PQM
La Corte dichiara inammissibile ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010