Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11741 del 11/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/05/2017, (ud. 22/02/2017, dep.11/05/2017),  n. 11741

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29037/2015 proposto da:

I.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SABOTINO, 12, presso lo studio dell’avvocato LUCA SAVINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO VERGERIO DI CESANA;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 11686/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 27/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

– I.M. propose opposizione, davanti al Giudice di Pace di Roma, avverso i verbali di accertamento di violazione del codice della strada n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS), chiedendone l’annullamento;

– Roma Capitale, quale ente impositore, si costituì nel giudizio di opposizione,depositando copia degli atti posti a fondamento dei verbali impugnati;

– il Giudice di Pace adito, con sentenza n. 1806/2014, depositata il 2.01.2015, accolse l’opposizione ed annullò i verbali opposti, compensando integralmente tra le parti le spese di lite in ragione della circostanza che l’esito del ricorso non era dipeso da motivi legati all’effettiva commissione dell’illecito contestato;

– I.M. propose appello, sostenendo che nella sentenza impugnata non vi era alcuna esplicita indicazione delle gravi ed eccezionali ragioni della disposta compensazione delle spese di lite mentre la motivazione adottata era del tutto carente ed illogica;

– resistette all’appello Roma Capitale, eccependo, in via pregiudiziale, l’inammissibilità del gravame e, nel merito, la sua infondatezza, alla stregua della particolare semplicità del procedimento di opposizione, il quale non implicava la necessità di una difesa tecnico-giuridica;

con sentenza n. 11686/2015, depositata il 27.05.2015, il Tribunale di Roma rigettò il gravame, rilevando che la compensazione delle spese era stata motivata dal Giudice di prime cure, non già facendo leva sul mero enunciato circa la sussistenza di giusti motivi, quale pura clausola di stile, ma in virtù del richiamo, seppure succinto, a ragioni meramente formali dell’accoglimento dell’opposizione e non già alla verifica della non commissione dell’illecito contestato all’opponente;

– per la cassazione della citata sentenza ricorre I.M. sulla base di un unico motivo;

– Roma Capitale è rimasta intimata;

Atteso che il motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., comma 2, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nonchè degli artt. 111 e 24 Cost., per avere il Tribunale ritenuto che il riferimento a vizi formali posti a fondamento dell’accoglimento dell’opposizione giustificasse la compensazione delle spese, in deroga al principio di soccombenza) appare manifestamente fondato e ciò perchè se, per un verso, ai sensi dell’art 92 c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis, le “gravi ed eccezionali ragioni” della compensazione integrale delle spese sono state indicate esplicitamente nella motivazione, avendo riguardato specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non essendo state espresse con una formula generica, inidonea a consentire il necessario controllo (cfr. Cass. 14.07.2016, n. 14411; Cass. 31.05.2016, n. 11217; Cass. 19.10.2015, n. 21083; Cass. 13.07.2015, n. 14546); per altro verso, le ragioni esposte, ossia l’accoglimento dell’opposizione per la mancata dimostrazione dell’imputazione a dolo o colpa della condotta contestata, non già per l’accertamento della mancata commissione oggettiva dell’infrazione (circolazione su corsia riservata ai mezzi pubblici), appaiono illogiche ed erronee, poichè in ogni caso è stata negata l’ascrizione delle violazioni dedotte nei verbali sotto il profilo subiettivo, il che esclude comunque la responsabilità del ricorrente per carenza dell’elemento soggettivo, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3, comma 1, configurandosi così il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (cfr. Cass. 31.05.2016, n. 11222; Cass. 19.11.2014, n. 24634; Cass. 11.07.2014, n. 16037; Cass. 9.01.2014, n. 319; Cass. SU 77.07.2012, n. 2572).

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Roma, in persona di altro Magistrato.

Relazione redatta con la collaborazione dell’assistente di studio Dott. T.C..

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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