Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11741 del 08/06/2016

Cassazione civile sez. lav., 08/06/2016, (ud. 23/03/2016, dep. 08/06/2016), n.11741

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo STUDIO TRIFIRO’ &

PARTNERS,

rappresentata e difesa dall’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.W.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 342/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 24/05/2010 R.G.N. 997/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2016 dal Consigliere Dott. BALESTRIERI FEDERICO;

udito l’Avvocato GIRA LORENZO per delega verbale Avvocato TRIFIRO’

SALVATORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI FRANCESCA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata il 24 maggio 2010, ha confermato la sentenza di prime cure che aveva dichiarato l’illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati da Poste Italiane s.p.a. con B.W. dal 9.7.03 al 15.9.03 e dal 15.2.04 al 31.5.04, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, con le seguenti causali: “ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale addetto al servizio recapito presso la Regione Lombardia (nel secondo presso il Polo Corrispondenza (OMISSIS)), assente con diritto alla conservazione del posto”. Ha inoltre dichiarato cessata la materia del contendere quanto alla richiesta riammissione in servizio, per essere state presentate dimissioni da parte del lavoratore il 2.7.07.

2. Per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso affidato a nove motivi, poi illustrati con memoria;

il B. è rimasto intimato.

3. Il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata.

4. La Corte territoriale, premesso che, a norma del citato D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, le ragioni di carattere sostitutivo devono basarsi su esigenze intrinsecamente temporanee, considerate insufficientemente indicate nel contratto di assunzione, ha inoltre ritenuto che nella specie difettasse la prova del nesso causale tra l’assunzione del lavoratore e le dedotte esigenze sostitutive e la prova che questi avesse effettivamente sostituito personale momentaneamente assente, di cui difettavano i nominativi. Quanto alle conseguenze derivanti dalla ritenuta illegittimità del termine riteneva applicabile anche in tale ipotesi la “conversione” del contratto in rapporto a tempo indeterminato.

5. La statuizione concernente l’illegittimità del termine è stata censurata dalla società ricorrente con nove motivi nei quali vengono denunciati l’omesso e comunque erroneo esame della lettera 2.7.07 con cui il B. dichiarava di non avere interesse alla ricostituzione del rapporto, dovendosi intendere la missiva quale lettera di dimissioni; una erronea motivazione circa la risoluzione del rapporto per mutuo consenso; una contraddittoria motivazione circa la specificità delle condizioni legittimanti il contratto de quo; la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, art. 1362 c.c., e segg., art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., oltre ad insufficiente e contraddittoria motivazione;

dell’art. 12 preleggi, art. 1419 c.c., D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e art. 115 c.p.c.; ed infine degli artt. 1206, 1207, 1219, 2094 e 2697 c.c., L. n. 300 del 1970, art. 18. La società deduce in particolare che avrebbe errato la Corte territoriale nell’affermare la genericità della causale di assunzione e che non era stato dimostrato il nesso causale tra l’assunzione del lavoratore e le dedotte esigenze di lavoro temporaneo, senza peraltro valutare adeguatamente la documentazione al riguardo fornita dalla società e la chiara indicazione della sede di lavoro, delle ragioni sostitutive e delle mansioni di assunzione, contenuta nel contratto.

6. I primi tre motivi di ricorso (inerenti la rinuncia alla riammissione in servizio ed alla risoluzione del rapporto per mutuo consenso) sono infondati.

7. E’ pacifico che il lavoratore abbia rinunciato al ripristino del rapporto (ma non ai diritti da esso conseguenti), e che dunque la sentenza impugnata abbia correttamente dichiarato la cessazione della materia del contendere quanto alla domanda di riammissione in servizio.

8. Quanto alla risoluzione del rapporto per mutuo consenso, in tesi desumibile dalla predetta missiva nonchè dal verosimile reperimento di altra occupazione da parte del B., deve ribadirsi che la detta lettera del 2.7.07 conteneva soltanto la rinuncia al ripristino del rapporto, sicchè, rimanendo controversa la legittimità dei contratti e la natura giuridica del rapporto tra il primo ed il successivo contratto, deve rilevarsi che secondo il consolidato orientamento di legittimità (cfr. da ultimo Cass. n. 5240/15, Cass. 28.1.14 n. 1780, Cass. 11.3.11 n. 5887, Cass. 18.11.10 n. 23319, Cass. 15.11.10 n. 23057; Cass. 11.3.11 n. 5887, Cass. 4.8.11 n. 16932), ai fini della configurabilità della risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso – costituente una eccezione in senso stretto, Cass. 7 maggio 2009 n. 10526, il cui onere della prova grava evidentemente sull’eccepiente, Cass. 1 febbraio 2010 n. 2279 – non è di per sè sufficiente la mera inerzia del lavoratore dopo l’impugnazione del licenziamento, essendo piuttosto necessario che sia fornita la prova di altre significative circostanze denotanti una chiara e certa volontà delle parti di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo. Tali significative circostanze non possono ravvisarsi nella mera percezione del t.f.r. (indennità di fine lavoro), trattandosi di emolumento connesso alle esigenze alimentari del lavoratore, la cui pur volontaria accettazione non può costituire indice di una volontà di risoluzione del rapporto. In tal senso, da ultimo, Cass. 9.10.14 n. 21310, Cass. ord. n. 2044/12, con riferimento (peraltro) al reperimento di nuova occupazione, che, rispondendo ad esigenze di sostentamento quotidiano, non indica la volontà del lavoratore di rinunciare ai propri diritti verso il precedente datore di lavoro.

9. La mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto a termine, quindi, “è di per sè insufficiente a ritenere sussistente una risoluzione del rapporto per mutuo consenso” (v. Cass. 15/11/2010 n. 23057, Cass. 11/3/2011 n. 5887), mentre “grava sul datore di lavoro”, che eccepisca tale risoluzione, “l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro” (v. Cass. 2/12/2002 n. 17070 e fra le altre da ultimo Cass. 1/2/2010 n. 2279, Cass. 15/11/2010 n. 23057, Cass. 11/3/2011 n. 5887).

10. Tale principio, conforme al dettato di cui agli artt. 1372 e 1321 c.c., va ribadito anche in questa sede, così confermandosi l’indirizzo prevalente ormai consolidato, basato in sostanza sulla necessaria valutazione dei comportamenti e delle circostanze di fatto, idonei ad integrare una chiara manifestazione consensuale tacita di volontà in ordine alla risoluzione del rapporto, non essendo all’uopo sufficiente il semplice trascorrere del tempo e neppure la mera mancanza, seppure prolungata, di operatività del rapporto. Al riguardo, infatti, non può condividersi il diverso indirizzo che, valorizzando esclusivamente il “piano oggettivo” nel quadro di una presupposta valutazione sociale “tipica” (v. Cass. 6/7/2007 n. 15264 e da ultimo Cass. 5/6/2013 n. 14209, Cass. n. 4492/2016), prescinde del tutto dal presupposto che la risoluzione per mutuo consenso costituisce pur sempre una manifestazione negoziale, anche se tacita (v. da ultimo Cass. 28/1/2014 n. 1780).

11. La pacifica circostanza delle dimissioni in data 2.7.07 non determina dunque la cessazione della materia del contendere in ordine all’intera controversia, restando da esaminare la legittimità dei contratti a termine e le conseguenze della loro eventuale illegittimità, almeno sino al 2.7.07, data successiva alla sentenza di primo grado. Deve infatti considerarsi (cfr. Cass. n. 3693/15) che anche le dimissioni (nella specie non ravvisate dalla sentenza impugnata) del lavoratore, intervenute dopo la sentenza di primo grado, non ne travolgono la portata concernente il ripristino del rapporto e il pagamento delle retribuzioni maturate.

12. Per il resto deve considerarsi quanto segue.

13. Questa Corte di legittimità (cfr., in particolare, Cass. 7 settembre 2012 n. 15002; Cass. 27 aprile 2010 n. 10033) ha affermato il seguente principio di diritto che in questa sede deve essere pienamente ribadito: l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1 a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa.

(cfr. da ultimo Cass. n. 20604/12). In sostanza, sulla base di tale principio, la temporaneità va riferita alla necessità che dalla clausola giustificatrice dell’apposizione del termine risulti la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare.

14. E’ stato altresì precisato (cfr., in particolare, Cass. 26 gennaio 2010 n. 1577 e Cass. 26 gennaio 2010 n. 1576, Cass. 25 settembre 2014 n. 20227, Cass. n. 13591/15, Cass. n. 2941/16) che, in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il loro diritto alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità.

15. Il principio è ormai consolidato (v. fra le altre, Cass. n. 182/16, Cass. n. 565 del 2012, Cass. n. 8966 del 2012, n. 6216 del 2012, n. 8647 del 2012, n. 13239 del 2012, n. 9602 del 2011, n. 14868 del 2011) ed avallato dalla stessa Corte Costituzionale, che, nella sentenza n. 107/2013, ha osservato che l’orientamento giurisprudenziale espresso da questa Corte in tema di contratti a termine stipulati per esigenze sostitutive ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, costituisce diritto vivente ai fini dello scrutinio di legittimità costituzionale demandatole, esente sia da contrasti col diritto costituzionale interno che con il diritto dell’Unione Europea.

16. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, essendosi basata su una erronea interpretazione della norma di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1.

Conseguentemente appare incongrua e priva di adeguata motivazione, in relazione ai principi sopra enunciati, la valutazione fatta dalla Corte di merito circa l’assenza del requisito della specificità delle causali di assunzione. In particolare la Corte territoriale ha richiamato un principio non coerente rispetto a quello individuato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale richiede, come si è in precedenza sottolineato, unicamente che dalla clausola risulti una specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la l’assunzione è finalizzata a risolvere. In particolare non risultano adeguatamente valutate dalla Corte territoriale – alla luce dei suddetti principi e, più in generale, di quelli enunciati in tema di specificità della clausola riferita all’ipotesi di assunzione a termine per ragioni sostitutive l’indicazione (nel contratto in esame) del termine iniziale e finale del rapporto, del luogo di svolgimento della prestazione a termine, delle mansioni del personale da sostituire, del fatto che si trattava di sostituire personale con diritto alla conservazione del posto di lavoro (da ultimo, Cass. n. 20604/12).

17. Deve inoltre ricordarsi che questa Corte di legittimità (cfr., ad esempio, Cass. 15 dicembre 2011 n. 27052, Cass. 25 settembre 2014 n. 20227) si è ripetutamente pronunciata su fattispecie analoghe a quella in esame (assunzione a termine di personale addetto al servizio di recapito presso il Polo Corrispondenza (OMISSIS)) ritenendo la piena legittimità del contratto a termine.

18. Ritenuto, infine, per le ragioni fin qui esposte, che alla luce della corretta interpretazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 non sussiste un onere probatorio nei termini individuati dalla sentenza impugnata (relativamente al nominativo del dipendente sostituito e della specifica sua sostituzione da parte del sostituto), la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alla quarta censura accolta, con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, affinchè accerti in concreto la sussistenza delle circostanze evidenziate dal riferito orientamento di legittimità, oltre, eventualmente, alle censure inerenti le conseguenze dell’eventuale illegittimità dell’assunzione a termine, sino al 2.7.07, che risultano assorbite. Lo stesso giudice provvederà anche in ordine alle spese di lite, comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta i primi tre motivi del ricorso; accoglie il quarto e dichiara assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2016

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