Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11741 del 05/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 05/05/2021, (ud. 02/03/2021, dep. 05/05/2021), n.11741

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

ricorso 2887-2020 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA

213, presso lo studio dell’avvocato VALERIA NOCCIOLI, rappresentato

e difeso dall’avvocato GILBERTO CASALINO;

– ricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTARE DELLA F. SRL, M.R.,

D.M.S., D.M.A.M., F.A., V.F.,

V.A., M.A., AXA ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1649/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 23/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 02/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CRICENTI.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1.- Il ricorrente S.G. era camionista dipendente della “Calcestruzzi Bari srl”, quando, effettuato un viaggio di lavoro presso la cava gestita dalla società F. srl, all’epoca in bonis, giunto sul posto e fermato il camion, ne è disceso per effettuare lavori insieme ad altri colleghi; il freno a mano del camion, però, non ha funzionato e l’automezzo si è messo in movimento investendo il ricorrente, che ha riportato gravi lesioni.

2.- Egli ha agito in giudizio verso la ” F. srl”, che ha chiamato in causa la “Calcestruzzi Bari srl”, e ciascuna delle due convenute ha poi chiamato in causa la AXA Assicurazioni a garanzia.

La domanda di affermazione della responsabilità, alternativamente da cose pericolose, o in custodia, o ex art. 2043 c.c., è stata rigettata, e ciò ha indotto il ricorrente a presentare appello, instaurato il quale è intervenuto il fallimento della ” F. srl” e la messa in liquidazione della “Calcestruzzi Bari srl”, evento, il primo dei quali, ha indotto la corte di appello a dichiarare l’interruzione del procedimento, che il ricorrente ha provveduto a riassumere presso la medesima corte di appello; la quale tuttavia lo ha dichiarato improcedibile, ritenendo che la domanda avrebbe dovuto essere presentata mediante insinuazione al passivo.

3.- S. ricorre avverso tale decisione, con un motivo. Nessuno degli intimati ha svolto difese, nè si è costituito.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

4.- Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione del R.D. n. 267 del 1942, art. 96, comma 2.

Ritiene il ricorrente che nei casi in cui il fallimento interviene dopo una sentenza di primo grado, non definitiva, ed ancorchè negativa, ossia di rigetto della pretesa nei confronti dell’imprenditore fallito, il creditore deve proseguire nell’appello e non già proporre insinuazione al passivo, come da giurisprudenza di questa Corte.

Il motivo è fondato.

Invero, come ritenuto da questa Corte, sia pure sotto il vigore della disciplina previgente, ma ritenuta, per ciò che ci interessa, non mutata dopo la riforma, “la norma della L. Fall., art. 95, comma 3, – nel testo applicabile “ratione temporis”, anteriore alla sostituzione disposta dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 80, – va interpretata estensivamente e trova applicazione, pertanto, anche nel caso in cui il fallimento sopravvenga alla sentenza di rigetto, anche solo parziale, della domanda proposta da un creditore, il quale deve, quindi, impugnarla, onde evitarne il passaggio in giudicato; tale interpretazione estensiva è coerente con il principio di durata ragionevole del processo, ex art. 111 Cost., e trova conforto nella più recente formulazione della L. Fall., art. 96, comma 2, n. 3.” (Cass. 26041/2010).

Più recentemente, quanto alla nuova disciplina del cit. art. 96, comma 2, ossia a quella che si applica al caso presente, si è statuito che “in tema di ammissione al passivo fallimentare con riserva, la L. Fall., art. 96, comma 2, n. 3, deve essere interpretato estensivamente, in modo da ricomprendere anche i crediti oggetto di accertamento negativo da parte di una sentenza non passata in giudicato e pronunciata prima della dichiarazione di fallimento” (Cass. 11362/ 2018).

La ratio di questo orientamento è di evitare che la sentenza negativa per il creditore diventi giudicato se costui è costretto non già ad impugnarla, bensì ad insinuarsi al passivo, facendo dunque valere la sua pretesa sotto diverse forme: quelle del giudizio concorsuale; per contro, il creditore che abbia avuto un accertamento negativo del suo credito, prima che il debitore fallisca, ha necessità di impugnare quell’accertamento, proprio per evitare che altrimenti diventi giudicato.

Il ricorso va dunque accolto.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2021

 

 

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