Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11740 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/05/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 27/05/2011), n.11740

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11184/2010 proposto da:

D.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CERESIO 24, presso lo studio dell’avvocato CARLO ACQUAVIVA,

rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

E. BERGAMASCHI & FIGLIO SPA (OMISSIS) in persona

dell’amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 96, presso lo studio

dell’avvocato TAVERNITI Attilio, che lo rappresenta e difende, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3397/2010 del TRIBUNALE di MILANO del

13.3.2010, depositata il 16/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito per la controricorrente l’Avvocato Attilio Taverniti che si

riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Il fatto che ha originato la controversia è il seguente:

D.G. ha chiesto la condanna della E. Bergamaschi &

Figlio S.p.A. al pagamento delle prestazioni professionali svolte in sede stragiudiziale e giudiziale.

Con sentenza depositata in data 13 – 16 marzo 2010 il Tribunale di Milano ha confermato la sentenza del Giudice di Pace, che aveva rigettato la domanda per intervenuta prescrizione.

Alla Corte di Cassazione è stata devoluta la seguente questione di diritto: se l’eccezione di prescrizione presuntiva sia compatibile con l’ammissione del debitore che il credito non è estinto.

2 – Il relatore propone la trattazione del ricorso in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c..

3. – L’unico motivo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, successivamente indicate nell’art. 2959 c.c.. Il tema trattato è l’asserita ammissione implicita, ricavabile dalle affermazioni della controparte, che l’obbligazione non era estinta.

Le argomentazioni addotte non dimostrano che la sentenza impugnata abbia deciso la questione di diritto in modo difforme dalla giurisprudenza della Corte (art. 360 bis c.p.c.). Infatti ha spiegato che la società non ha mai ammesso di non avere pagato le competenze professionali del legale e non ha tenuto un comportamento concludente, essendosi limitata a segnalare l’impossibilità di controllare i pagamenti effettuati, dichiarazione definita dal Tribunale neutra e non contenente, neppure implicitamente, ammissione che l’obbligazione non fosse estinta.

La sentenza impugnata si è, dunque, attestata su un principio di diritto conforme alla giurisprudenza di legittimità, ma poi, con apprezzamento di fatto non censurabile e in effetti non censurato (il ricorrente non ha lamentato formalmente e specificamente anche il vizio di motivazione) ha escluso che la società abbia ammesso, anche solo implicitamente, di non avere estinto il debito.

4.- La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;

La resistente ha presentato memoria adesiva alla relazione ed ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.300,00, di cui Euro 1.100,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

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