Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11740 del 17/06/2020

Cassazione civile sez. I, 17/06/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 17/06/2020), n.11740

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3609/2019 proposto da:

M.T., elettivamente domiciliato in Roma Via Barnaba Tortolini

30, presso lo studio dell’avvocato Placidi Alfredo, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Romiti Daniele;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei

Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 15/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/02/2020 da Dott. ACIERNO MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Ancona ha rigettato la domanda di protezione internazionale ed umanitaria proposta da M.T., cittadino del (OMISSIS). A sostegno della decisione ha ritenuto che le vicende narrate dal ricorrente anche laddove credibili, restano confinate nei limiti di una vicenda privata e di giustizia comune non sussistendo una situazione di pericolo della zona geografica di provenienza. Ha inoltre rilevato che il Bangladesh pur essendo attraversato da violenza e scontri di matrice politica e da attacchi diffusi contro l’opposizione politica non può dirsi attraversato da violenza indiscriminata. Il sistema giudiziario relativamente alle vicende privatistiche non è inefficiente e la carenza d’indipendenza riguarda soltanto i casi in cui sono coinvolti politici, anche se il sistema giudiziario è incline alla corruzione. Le prigioni sono molto povere e la tortura è utilizzata per estrarre confessioni ed intimidire i detenuti politici. In ordine alla problematica dell’usura, (il richiedente ha allegato il contratto di mutuo) i tassi d’interesse dei privati sono molto elevati e per il rimborso si ricorre a violenza e minacce. Non è specificamente configurato il reato di usura ma molte leggi contengono previsioni che tutelano contro i tassi usurari.

In relazione alla protezione umanitaria non si ravvisano condizioni di vulnerabilità tenuto conto della descrizione generale delle condizioni del paese. Non si ravvisa infine uno sforzo serio d’integrazione, salvo quello organizzato dall’attuazione della normativa di accoglienza.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero. Ha resistito con controricorso il Ministero dell’Interno.

Nel primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio consistente nelle violenze subite dal cugino per il suo rifiuto di partecipare alla competizione politica locale e soprattutto nell’impossibilità, evidenziata in sede di audizione e in memoria, di rivolgersi alla polizia per ottenere protezione. A tale riguardo nel ricorso proposto davanti al Tribunale era stato evidenziato con precisa citazione delle fonti che nel Bangladesh c’è una bassa presenza della polizia ed un alto tasso di corruzione, oltre che la polizia è riluttante ad indagare su persone associate al partito politico di governo. Il Tribunale, tuttavia, pur ritenendo credibile la vicenda narrata, omette qualsiasi accertamento sulla mancata protezione della polizia, riferendo in termini allarmanti ma del tutto generali soltanto della magistratura, incorrendo così nell’omesso esame di un fatto decisivo.

La censura è manifestamente fondata. Il provvedimento impugnato è composto in larga parte di riproduzione di norme e di valutazioni di carattere generale, applicabili a qualsiasi fattispecie, prive di qualsiasi riferimento alla vicenda concreta, esattamente riprodotta nel ricorso e formante oggetto delle allegazioni specifiche del giudizio di merito. In relazione ad essa nell’ultimo capoverso del par. 4 in poche righe si confina la stessa, ancorchè ritenuta credibile, nell’ambito delle relazioni interprivate. Nel paragrafo successivo si offre un quadro molto problematico della situazione generale del Bangladesh e della sua magistratura. Si omette, nonostante le specifiche allegazioni di parte, qualsiasi accertamento sulla effettività delle denunce alla Polizia, e sulla sua capacità di proteggere da aggressioni o violenze di terze nonchè sul grado di corruttibilità e di collusione con i partiti al potere come specificamente allegato dal ricorrente. Tale omissione è tanto più decisiva se la si pone in relazione alle considerazioni critiche sul sistema di potere del Bangladesh, pure posta in luce nel provvedimento impugnato, sotto il profilo della carenza d’indipendenza e delle pressioni violente dovute alla conflittualità politica.

Tale situazione generale non è stata valutata criticamente in relazione a tutte le protezioni richieste risultando giustapposta alle conclusioni negative assunte dal Tribunale, senza alcun collegamento logico-argomentativo tra gli accertamenti fattuali e la soluzione di carattere generale ed astratta assunta per rigettare le domande proposte.

L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento dei rimanenti.

Alla cassazione del provvedimento impugnato segue il rinvio della causa al Tribunale di Ancona in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo. Assorbe i rimanenti. Cassa il provvedimento

impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Ancona, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2020

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