Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11740 del 14/05/2010
Cassazione civile sez. lav., 14/05/2010, (ud. 05/05/2010, dep. 14/05/2010), n.11740
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso
lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato TOSI PAOLO, giusta mandato a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
GLORIOSO 13, presso lo studio dell’avvocato BUSSA LIVIO, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati VITALE ALIDA, RAFFONE
NINO, giusta mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1307/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 20/07/2005 r.g.n. 833/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/05/2010 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;
udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ABBRITTI Pietro, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’Appello di Torino, con sentenza del 7 – 20.7.2005, in parziale riforma della sentenza di prime cure, dichiarò, in relazione al contratto concluso fra L.G. e la Poste Italiane spa a decorrere dal 1.2.2002, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, per esigenze tecniche, organizzative e produttive, la nullità del termine apposto e che fra le parti era in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Per la cassazione di tale sentenza la Poste Italiane spa ha proposto ricorso fondato su due motivi.
L’intimato L.G. ha resistito con controricorso.
In corso di causa è stato depositato il verbale di conciliazione in sede sindacale stipulato tra le parti.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dal ricordato verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dal lavoratore interessato e dal rappresentante della Poste Italiane spa, risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che, in caso di fasi giudiziali ancora aperte, le stesse sarebbero state definite in coerenza con il verbale stesso.
Ad avviso del Collegio il suddetto verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo.
Alla cessazione della materia del contendere consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto l’interesse ad agire (e, quindi, anche ad impugnare), deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutata la sussistenza di tale interesse (cfr, Cass., SU, n. 25278/2006).
Tenuto conto del contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, si ritiene conforme a giustizia compensare integralmente le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010