Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11740 del 11/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 11/05/2017, (ud. 22/02/2017, dep.11/05/2017),  n. 11740

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28672/2015 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA

COLONNA 27, presso lo studio dell’avvocato A. GRANATI e A. FEDERICO,

rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE CIOLINO;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI ROVIGO;

– intimata –

avverso la sei ten a n. 750/2015 del TRIBUNALE, di ROVIGO, depositata

il 22/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che:

il Tribunale di Rovigo ha respinto l’appello proposto da M.F. avverso la sentenza del giudice di pace di quella città con la quale era stato rigettato il suo ricorso ex art. 204 bis C.d.S., contro il verbale di accertamento per violazione dell’art. 218 C.d.S., comma 6, avendo costei circolato alla guida di un’auto durante il periodo di sospensione della patente:

in particolare, il tribunale ha disatteso l’argomento della M. volto a far valere la scriminante putativa dello stato di necessità; costei aveva infatti sostenuto di essere stata costretta all’uso dell’autovettura per trasportare all’ospedale il figlio minore che versava in stato di sofferenza grave ed il giorno precedente era stato sottoposto ad un intervento chirurgico alla guancia, essendo impediti tutti gli altri familiari; ma il tribunale ha ritenuto non adeguatamente dimostrata la circostanza della “inevitabilità altrimenti” della condotta sanzionata, rilevando che l’interessata avrebbe potuto attivare altre modalità di soccorso, ad esempio chiamando un’autoambulanza;

avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la M. sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria; l’amministrazione intimata non ha svolto difese;

Atteso che:

la ricorrente denunzia violazione della L. n. 689 del 1981, art. 4 e dell’art. 54 c.p., dolendosi del fatto che il tribunale, ritenuta sussistente la scriminante putativa, non abbia poi giustificato la condotta pur in presenza di circostanze obiettive che ne evidenziavano la “inevitabilità altrimenti”, quali il maggior tempo che avrebbe impiegato il ricorso ad un’autoambulanza od il proprio stato di forte apprensione per le sofferenze del figlio;

la censura, per come proposta, appare infondata, in quanto – lungi dal contestare un’effettiva violazione di legge – incide in realtà sulle sole ragioni che hanno sostenuto il giudizio di evitabilità della condotta illecita, proponendo apprezzamenti di fatto non consentiti nel presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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