Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11740 del 08/06/2016

Cassazione civile sez. lav., 08/06/2016, (ud. 23/03/2016, dep. 08/06/2016), n.11740

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo STUDIO TRIFIRO’ &

PARTNERS,

rappresentata e difesa dall’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

V.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIO SAVINI

7, presso lo studio dell’avvocato ROMAGNA VALENTINA, rappresentato

e difeso dall’avvocato GALMOZZI PIERANGELO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 533/2010 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 23/11/2010 R.G.N. 240/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2016 dal Consigliere Dott. BALESTRIERI FEDERICO;

udito l’Avvocato GIUA LORENZO per delega verbale Avvocato TRIFIRO’

SALVATORE;

udito l’Avvocato ROTA ROBERTO per delega verbale Avvocato GALMOZZI

PIERANGELO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI FRANCESCA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La Corte d’appello di Brescia, con sentenza depositata il 23 novembre 2010, ha confermato la sentenza di prime cure che aveva dichiarato l’illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati da Poste Italiane s.p.a. con V.L. dal 2.1.03 al 31.3.03 e dal 2.1.04 al 31.3.04, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, con le seguenti causali: “ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale addetto al servizio recapito presso la Filiale di (OMISSIS) (quindi Regione (OMISSIS)), assente con diritto alla conservazione del posto”.

2. Per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso affidato a nove motivi; resiste il V. con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

3. Il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata.

4. La Corte territoriale, premesso che, a norma del citato D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, le ragioni di carattere sostitutivo devono basarsi su esigenze intrinsecamente temporanee, considerate insufficientemente indicate nel contratto di assunzione, ha inoltre ritenuto che nella specie difettasse la prova del nesso causale tra l’assunzione del lavoratore e le dedotte esigenze sostitutive nonchè la prova che quest’ultimo avesse effettivamente sostituito personale momentaneamente assente, del quale, inoltre, difettavano i nominativi. Quanto alle conseguenze derivanti dalla ritenuta illegittimità del termine riteneva applicabile anche in tale ipotesi la “conversione” del contratto in rapporto a tempo indeterminato.

5. La statuizione concernente l’illegittimità del termine è stata censurata dalla società ricorrente con nove motivi nei quali vengono denunciati l’omesso ed erroneo esame della lettera 31.3.10 con cui il V. dichiarava di non avere interesse alla ricostituzione del rapporto, dovendosi intendere la missiva quale lettera di dimissioni;

una contraddittoria motivazione circa la specificità delle condizioni legittimanti il contratto de quo; la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, art. 1362 c.c., e segg., art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., oltre ad insufficiente e contraddittoria motivazione; dell’art. 12 preleggi, art. 1419 c.c., D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e art. 115 c.p.c.; ed infine degli artt. 1206, 1207, 1219, 2094 e 2697 c.c., L. n. 300 del 1970, art. 18. La società deduce in particolare che avrebbe errato la Corte territoriale nell’affermare la genericità della causale di assunzione e che non era stato dimostrato il nesso causale tra l’assunzione del lavoratore e le dedotte esigenze di lavoro temporaneo, senza peraltro valutare adeguatamente la documentazione al riguardo fornita dalla società e la chiara indicazione della sede di lavoro, delle ragioni sostitutive e delle mansioni di assunzione, contenuta nel contratto.

6. I primi due motivi del ricorso sono infondati.

7. Deve infatti considerarsi che lo stesso V. ammette (pag. 22 controricorso) di essersi dimesso con lettera del 31.3.10, che riproduce in copia, deducendo che “sul punto” è cessata la materia del contendere.

8. Tale pacifica circostanza non determina tuttavia la cessazione della materia del contendere in ordine all’intera controversia, restando da esaminare la legittimità dei contratti a termine e le conseguenze della loro eventuale illegittimità, essendo le dimissioni del V. state presentate in data 31.3.2010, e dunque successivamente alla sentenza di primo grado. Deve infatti considerarsi (cfr. Cass. n. 3693/15) che le dimissioni del lavoratore, intervenute dopo la sentenza di primo grado, non ne travolgono la portata concernente il ripristino del rapporto e il pagamento delle retribuzioni maturate, in ogni caso fino alla data delle dimissioni medesime pagamento delle retribuzioni maturate, in ogni caso fino alla data delle dimissioni medesime.

Deve quindi considerarsi quanto segue. Questa Corte di legittimità (cfr., in particolare, Cass. 7 settembre 2012 n. 15002; Cass. 27 aprile 2010 n. 10033) ha affermato il seguente principio di diritto che in questa sede deve essere pienamente ribadito: l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1 a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa, (cfr. da ultimo Cass. n. 20604/12). In sostanza, sulla base di tale principio, la temporaneità va riferita alla necessità che dalla clausola giustificatrice dell’apposizione del termine risulti la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare.

10. E’ stato altresì precisato (cfr., in particolare, Cass. 26 gennaio 2010 n. 1577 e Cass. 26 gennaio 2010 n. 1576, Cass. 25 settembre 2014 n. 20227, Cass. n. 13591/15, Cass. n. 2941/16) che, in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il loro diritto alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità.

11. Il principio è ormai consolidato (v. fra le altre, Cass. n. 182/16, Cass. n. 565 del 2012, Cass. n. 8966 del 2012, n. 6216 del 2012, n. 8647 del 2012, n. 13239 del 2012, n. 9602 del 2011, n. 14868 del 2011) ed avallato dalla stessa Corte Costituzionale, che, nella sentenza n. 107/2013, ha osservato che l’orientamento giurisprudenziale espresso da questa Corte in tema di contratti a termine stipulati per esigenze sostitutive ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, costituisce diritto vivente ai fini dello scrutinio di legittimità costituzionale demandatole, esente sia da contrasti col diritto costituzionale interno che con il diritto dell’Unione Europea.

12. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, essendosi basata su una erronea interpretazione della norma di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1.

Conseguentemente appare incongrua e priva di adeguata motivazione, in relazione ai principi sopra enunciati, la valutazione fatta dalla Corte di merito circa l’assenza del requisito della specificità delle causali di assunzione. In particolare la Corte territoriale ha richiamato un principio non coerente rispetto a quello individuato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale richiede, come si è in precedenza sottolineato, unicamente che dalla clausola risulti una specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la l’assunzione è finalizzata a risolvere. In particolare non risultano adeguatamente valutate dalla Corte territoriale – alla luce dei suddetti principi e, più in generale, di quelli enunciati in tema di specificità della clausola riferita all’ipotesi di assunzione a termine per ragioni sostitutive l’indicazione (nel contratto in esame) del termine iniziale e finale del rapporto, del luogo di svolgimento della prestazione a termine, delle mansioni del personale da sostituire, del fatto che si trattava di sostituire personale con diritto alla conservazione del posto di lavoro (da ultimo, Cass. n. 20604/12).

13. Deve inoltre ricordarsi che questa Corte di legittimità (cfr., ad esempio, Cass. 15 dicembre 2011 n. 27052, Cass. 25 settembre 2014 n. 20227) si è ripetutamente pronunciata su fattispecie analoghe a quella in esame (assunzione a termine di personale addetto al servizio di recapito presso il Polo Corrispondenza (OMISSIS)) ritenendo la piena legittimità del contratto a termine.

14. Ritenuto, infine, per le ragioni fin qui esposte, che alla luce della corretta interpretazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 non sussiste un onere probatorio nei termini individuati dalla sentenza impugnata (relativamente al nominativo del dipendente sostituito, pag. 3 sentenza impugnata, e della specifica sua sostituzione da parte del sostituto), la sentenza ricorsa deve essere cassata in relazione alla terza censura accolta, con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, affinchè accerti in concreto la sussistenza delle circostanze evidenziate dal riferito orientamento di legittimità, oltre, eventualmente, alle censure inerenti le conseguenze dell’eventuale illegittimità dell’assunzione a termine, sino al 31.3.2010, che risultano assorbite. Lo stesso giudice provvederà anche in ordine alle spese di lite, comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta i primi due motivi del ricorso, accoglie il terzo e dichiara assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2016

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