Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11740 del 05/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 05/05/2021, (ud. 02/03/2021, dep. 05/05/2021), n.11740

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 943-2020 proposto da:

T.R., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della

CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’Avvocato DANIELE SANTAMARIA MAURIZIO;

– ricorrente –

contro

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, GIA’ UGF, – GIA’ AURORA -, CAMPIONI

LOGISTICA INTEGRATA SPA, TU.PI.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3033/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 02/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CRICENTI.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1.- T.R. si è scontrato, alla guida di un autocarro, con un altro mezzo pesante, condotto da Tu.Pi., e dall’incidente ha riportato lesioni alla persona, di cui, unitamente ai danni patrimoniali, ha chiesto risarcimento sia al conducente del veicolo antagonista, ossia Tu., che alla società proprietaria del camion condotto da quest’ultimo, la Campioni Logistica Integrata spa, che, infine, alla compagnia di assicurazione Aurora, ora Unipol spa.

Solo quest’ultima si è costituita in giudizio negando la responsabilità dei propri assicurati ed attribuendola, per contro, al T..

2.- Il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda, con condanna alle spese di giudizio del T., che ha dunque proposto appello, mentre impugnazione incidentale condizionata è stata formulata dalla Unipol spa.

Il Giudice di secondo grado, in parziale riforma, ha ritenuto un concorso di colpa ex art. 2054 c.c., comma 2, liquidando a favore del T. la somma di 44107,62 Euro.

Questa sentenza, anche se la circostanza qui ha poco rilievo, è stata soggetta a revocazione da parte di Unipol che ha lamentato come la corte di secondo grado, nel liquidare quella somma” non avesse tenuto conto del fatto che l’INAIL aveva, comunque, in ragione dell’incidente, corrisposto al Tornei la maggior somma di 74054,52 Euro, cosi che il saldo a favore di quest’ultimo doveva dirsi negativo, sottraendo alla somma per risarcimento quella per rendita Inail: questa istanza di revocazione è stata accolta.

Di conseguenza, il T. ha impugnato la sentenza di secondo grado (corretta con revocazione) con un motivo di ricorso per cassazione, con cui mira a sostituire il giudizio di concorso di colpa in un giudizio di responsabilità esclusiva del suo antagonista. Nessuno degli intimati si è costituito.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4.- Con l’unico motivo di ricorso, si denuncia omesso esame di un fatto controverso e rilevante per il giudizio, in relazione dunque all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Ritiene il ricorrente che la corte di appello non ha valorizzato adeguatamente il risultato delle prove, e segnatamente di quelle testimoniali, assunte durante il giudizio di primo grado, e dalle quali era emerso in modo chiaro che il veicolo antagonista, ossia quello condotto da Tu., aveva effettuato non solo una svolta senza previa verifica del sopraggiungere di altri veicoli, ma soprattutto a velocità superiore a quella consentita in quel luogo e per quella manovra, e se lo avesse fatto, non avrebbe concluso per il concorso di colpa.

Il motivo è inammissibile o comunque infondato.

Innanzitutto, non di omesso esame di un fatto si tratta, bensì di una valutazione del fatto difforme da quella attesa dal ricorrente, il quale infatti invoca una sua lettura del risultato della prova testimoniale, che però non può condurre qui ad una rivisitazione del giudizio probatorio, rimesso, come è noto, alla discrezionalità del giudice di merito, e sindacabile per errore percettivo o per difetto assoluto di motivazione.

Oltre che omesso esame, il ricorrente, nello stesso motivo, lamenta una erronea interpretazione dell’art. 2697 c.c., in combinazione con l’art. 2054 c.c.: in altri termini, secondo il ricorrente quest’ultima norma pone una presunzione di concorso di colpa, che può essere vinta solo da dimostrazione della condotta efficiente altrui, ossia dalla dimostrazione di non aver potuto evitare il danno, e questa dimostrazione non sarebbe stata fornita dalla controparte.

Il motivo in questi termini è infondato in quanto la prova contraria va offerta da chi mira a liberarsi del concorso di colpa, per affermare quello esclusivo altrui, ed in questo caso, conseguentemente, avrebbe dovuto essere fornita proprio dal ricorrente, essendo lui a lamentarsi del concorso ed a postulare la esclusiva responsabilità della controparte; non può addebitarsi alla sentenza impugnata di non aver tenuto conto che l’antagonista non ha fornito prova contraria, posto che era onere del ricorrente, semmai, dimostrare che la condotta imprudente della controparte era tale da costituire per lui un inevitabile causa di incidente.

Era emerso che l’antagonista era in colpa, ma era emerso, con giudizio di fatto qui neanche contestato, oltre che non contestabile, che una certa condotta colposa era pure del ricorrente, che non aveva rispettato i limiti di velocità.

Conseguentemente, era onere di quest’ultimo, per vincere la presunzione del concorso, dimostrare che la condotta di controparte era causa efficiente ed esclusiva dell’incidente, e non il contrario.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2021

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