Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1174 del 21/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/01/2020, (ud. 09/10/2019, dep. 21/01/2020), n.1174

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5092-2018 proposto da:

D.N.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XXIV MAGGIO

43, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PURI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato NICOLA LUCARIELLO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1659/7/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 03/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Massa Carrara, con sentenza n. 393/14, sez 1, rigettava il ricorso proposto da D.N.F. avverso il diniego di rimborso 16181/13 per Irap 2007-2008-2009

Avverso detta decisione il contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Toscana.

Il giudice di seconde cure, con sentenza 1659/07/2017, rigettava l’impugnazione confermando l’orientamento espresso dal giudice di primo grado.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente sulla base di tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente deduce con il primo motivo la nullità della sentenza per motivazione apparente.

Con il secondo motivo lamenta la violazione delle norme di legge che determinano il concetto di autonoma organizzazione.

Con il terzo motivo lamenta la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per erronea applicazione dei principi di legge in tema di prova presuntiva.

Il primo motivo appare infondato.

La sentenza impugnata ha ritenuto la sussistenza dell’obbligazione tributaria in ragione del fatto che il contribuente esercita la sua attività professionale nello stesso luogo ove ha sede lo “Studio consult di B.G. & C sas” società di cui il contribuente era socio accomandatario e che, pertanto, il medesimo era responsabile dell’organizzazione societaria parallela al proprio esercizio professionale con utilizzo di beni e mezzi finanziari.

Tale motivazione non può ritenersi apparente in quanto comunque si basa su un accertamento in fatto a cui ha dato una qualificazione giuridica.

Il motivo non merita quindi accoglimento.

Sono invece fondati il secondo ed il terzo motivo.

La sentenza dà per scontato che esercitare l’attività professionale presso la sede di una società costituisca di per sè il presupposto della autonoma organizzazione.

Sotto tale profilo del tutto inconferente appare la motivazione laddove sostiene che l’attività delle società, ancorchè società semplici o associazioni senza personalità giuridica, costituisca il presupposto dell’imposta in questione.

Tale affermazione è corretta in senso assoluto, nel senso che le società e le associazioni in questione sono esse stesse tenute al versamento dell’Irap, ma da ciò non può automaticamente dedursi che professionisti che svolgano la propria autonoma attività professionale presso la sede delle società o associazioni in questione dispongano di una loro autonoma organizzazione professionale se non si verifica in concreto le modalità con cui il singolo autonomo professionista svolge la propria attività presso la società.

Tale accertamento risulta nel caso di specie del tutto inadeguato ed in violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c..

Lo stesso è infatti basato sul fatto che il ricorrente svolgeva la propria attività presso lo stesso indirizzo dello “Studio Consult” e sulla qualifica di socio accomandatario che di per sè non sono elementi tali da poter far ritenere l’esistenza di una autonoma organizzazione.

La motivazione, inoltre, è in contrasto con i principi di diritto già affermati da questa Corte che ha già avuto occasione di affermare che, in tema di IRAP, l’esercizio di un’attività professionale nell’ambito dell’organizzazione costituita da una società di cui il professionista è socio (o dipendente) non realizza il presupposto impositivo costituito dall’autonoma organizzazione. (Cass. 15746/10; Cass. 17566/16)

Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Toscana, in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo, accoglie il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Toscana, in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese della presente fase

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2020

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