Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1174 del 18/01/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 1174 Anno 2018
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: LORITO MATILDE

SENTENZA

sul ricorso 368-2016 proposto da:
BIANCHI PIERO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA DELL’EMPORIO 16/A, presso lo studio degli
avvocati ILARIA PAGNI e RICCARDO DEL PUNTA che lo
rappresentano e difendono giusta delega in atti;
– ricorrente –

2017
3891

contro

CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO S.P.A., in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 332, presso lo studio
dell’avvocato GIUSEPPE DE MAJO, rappresentata e difesa

Data pubblicazione: 18/01/2018

dall’avvocato VITTORIO BECHI, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1521/2014 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 17/11/2014 r.g.n. 501/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

LORITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. STEFANO VISONA’, che ha concluso per
l’inammissibilità o in subordine rigetto;
udito l’Avvocato ILARIA PAGNI;
udito l’Avvocato VITTORIO BECHI.

udienza del 10/10/2017 dal Consigliere Dott. MATILDE

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FATTI DI CAUSA

Detta pronuncia veniva cassata da questa Corte che, con sentenza
n.1995/2012 rinviava alla Corte d’Appello di Bologna perché valutasse il
rispetto del principio di immediatezza, seppure alla luce della correttezza e
buona fede, in una prospettiva che tenesse conto dei fatti incontroversi ed
ammessi dal Bianchi, di avere richiesto all’istituto il differimento della
procedura disciplinare per limitare le proprie responsabilità.
La Corte distrettuale adita, con sentenza resa pubblica in data 17/11/2014,
rigettava integralmente le domande proposte dal lavoratore e lo
condannava alla restituzione del percepito. A fondamento del decisum,
premessa la natura relativa del principio della immediatezza, osservava che
l’intervallo temporale intercorso fra le difese rassegnate dal lavoratore
(24/4/2003) ed il recesso datoriale (4/7/2003), non era di natura tale da
configurare una rinuncia implicita al potere sanzionatorio; del pari non
configurava un’ipotesi di rinuncia esplicita, non potendo ritenersi
espressione di tale volontà, l’utilizzo da parte della società, dell’attività
svolta dal dipendente per ridurre l’entità del pregiudizio subito.
Sotto altro versante rilevava che, comprovato l’inadempimento, era onere
del prestatore dimostrare l’esistenza di una causa di esonero da
responsabilità ex art.1218 c.c., non emersa alla luce dei dati istruttori
acquisiti in giudizio.
Avverso tale pronuncia Piero Bianchi interpone ricorso per cassazione
affidato a tre motivi, successivamente illustrati da memoria ex art. 378
c.p.c..
Resiste con controricorso l’istituto di credito intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.
1 e 3 1.604/1966 in relazione ail’art.360 comma primo n.3 c.p.c..

La Corte d’appello di Firenze confermava la pronuncia del giudice di prima
istanza che aveva dichiarato l’illegittimità, per violazione del principio della
immediatezza, del licenziamento irrogato il 4/7/2003 dalla Cassa di
Risparmio di San Miniato s.p.a. al ricorrente, Piero Bianchi, proprio
dipendente, con condanna alla reintegrazione di quest’ultimo nel posto di
lavoro, oltre al risarcimento del danno ex art.18 1.300/70.

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Si argomenta che un intervallo di 74 giorni fra il completamento delle difese
del lavoratore e l’adozione del provvedimento sanzionatorio, è già di per sè
un tempo molto lungo. Si critica inoltre la sentenza impugnata per il
malgoverno dei dati istruttori acquisiti al processo, dai quali era emerso che
il licenziamento era “stato ritardato solo per far lavorare ancora il
sig.Bianchi sulle medesime posizioni contestate”, affinchè l’esposizione
connessa alle operazioni da lui autorizzate – come ammesso dal medesimo
istituto di credito – si riducesse. Si trattava di elementi che andavano a
definire un “comportamento concludente tale da evidenziare una rinuncia al
potere di recesso, quindi una rinuncia implicita”.
2. Il motivo è privo di fondamento.
Al riguardo è, anzitutto, da rimarcare che, in base al sistema di diritto
positivo, il giudizio di rinvio si presenta come un “processo chiuso”
destinato esclusivamente alla nuova statuizione del giudice di merito in
sostituzione di quella cassata; in particolare, la determinazione dei poteri
del giudice di rinvio deve essere desunta attraverso l’esame dei limiti entro
í quali la Corte di cassazione ha esercitato i suoi poteri di censura sulla
sentenza impugnata.
Nello specifico nel giudizio rescindente, questa Corte aveva rimarcato “che
quello della correttezza e della buona fede è principio che va valutato in
funzione della immediatezza L. n. 300 del 1970, ex art. 7 ossia dell’arco di
tempo che trascorre tra la contestazione ed il licenziamento. Più in
dettaglio, la violazione del suddetto principio, per acquisire rilevanza in
punto di immediatezza del licenziamento, deve incidere sul diritto di difesa,
nel senso che artatamente si sia procrastinata la scansione temporale del
momento del recesso rendendo più difficoltosa la difesa del lavoratore od
anche, secondo altra prospettiva, anch’essa inclusa nella ratio del principio
di immediatezza, deve configurare un esercizio del potere datoriale diretto
a servirsi ad libitum dell’arma del recesso, tenendo “in pugno” il lavoratore
l’iter
a tempo indeterminato…”. Aveva quindi ritenuto erroneo
argomentativo percorso dalla Corte fiorentina secondo cui l’avere
assecondato la richiesta del lavoratore, ancorché per un proprio eventuale
vantaggio, integrerebbe la violazione del principio di correttezza e buona
fede da parte datoriale, perché avrebbe allungato i tempi per il
licenziamento, nonostante l’iniziativa fosse ascrivibile al lavoratore.

Si deduce che la Corte distrettuale abbia disatteso il significato precettivo
del principio della immediatezza, che risiede innanzitutto, nell’esigenza di
evitare uno stato di protratta incertezza sulla risolubilità del rapporto
successivamente alla adozione di una contestazione di addebito.

3. La Corte di merito, nella rinnovata valutazione dei dati acquisiti al
processo, si è collocata nell’alveo della pronuncia rescindente e dei principi
dalla stessa enunciati, che riecheggiano del resto, l’insegnamento di questa
Corte secondo cui ai fini della valutazione della tempestività della sanzione
espulsiva, deve distinguersi tra la contestazione disciplinare, che deve
avvenire a ridosso dell’infrazione o del momento in cui il datore ne abbia
notizia, e l’irrogazione della sanzione disciplinare, che può avvenire anche a
distanza di tempo, ma pur sempre nel rispetto del principio della buona
fede, che è matrice fondativa dei doveri sanciti dall’articolo 7 dello statuto
dei lavoratori e dall’art. 2106 del codice civile in materia di esercizio del
potere disciplinare del datore di lavoro (cfr. Cass. 9/5/2007 n.10547).
Ha infatti affermato, che “l’intervallo di tempo intercorso tra le difese
rassegnate dal receduto in data 24/4/03 ed il recesso comminato in data
4/7/03 e perfezionatosi in data 7/7/03, non è di entità tale da configurare
una rinuncia implicita al potere sanzionatorio”, con la precisazione che
detto intervallo neanche realizzava “una rinuncia esplicita, atteso che
l’eventuale essersi avvalsa la pregressa datrice del facere del receduto ai
fini di ridurre l’entità del pregiudizio, non è idonea, ad avviso della Corte, a
configurarla”.
4. Il percorso motivazionale a sostegno del decisum, in merito alla
sussistenza del requisito dell’immediatezza del licenziamento disciplinare,
appare congruo ed esente da lacune di ordine logico-giuridico, avendo la
Corte ritenuto con adeguata motivazione, che il comportamento datoriale
non avesse vulnerato il principio di correttezza e buona fede cui deve
essere conformato. Il tempo intercorso fra le rassegnate giustificazioni e
irrogazione del provvedimento espulsivo, anche mediante l’adibizione del
dipendente, in siffatto periodo, alle mansioni a lui ascritte, è stato infatti
ritenuto non incompatibile con la ratio sottesa ai summenzionato requisito,
che ha lo scopo di non protrarre l’incertezza sulla sorte del rapporto, onde
ia statuizione, congrua e completa per quanto sinora detto, in quanto
riservata alla valutazione del giudice di merito (vedi ex plutimís Cass.
12/1/2016 n.281), si sottrae alla censura all’esame.
5. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa
applicazione dell’art.1218 c.c. e degli artt. -I e 3 1.604/1966, ex art.360
comma primo n.3 c.p.c..
Deduce che le proprie condotte cessano di essere rimproverabili sotto il
profilo delle disposizioni richiamate, “nel momento in cui, nel porre in
essere determinati atti, egli risulti avere agito come mero esecutore di una
linea di condotta creditizia proveniente dagli organi direttivi della Cassa o,
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in ogni caso, conosciuta ed approvata da essi”. Evidenzia come già il
28/2/2003 data della prima operazione contestata in favore del cliente
Vezzosi, il Consiglio di Amministrazione avesse deliberato un affidamento di
euro 4.000.000 poi elevato ad euro 4.480.000, e che l’aumento
dell’affidamento era il segno che il cliente era ritenuto meritevole
dell’ampliamento dei fidi da parte della società, perfettamente edotta delle
anomalie registrate, sin dal marzo 2003, come desumibile dai rilievi svolti
dal CTP della Cassa.

Al di là di ogni considerazione sul difetto di specificità della censura che non
reca una riproduzione dei documenti cui fa riferimento (rilievi del CTP della
cassa contenuti anche nella relazione di CTU), va rimarcato che per il
tramite della violazione di legge, essa tende a pervenire ad una rivisitazione
dell’iter motivazionale seguito dalla sentenza impugnata, inammissibile
nella presente sede di legittimità.
Va infatti rimarcato che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di
violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da
parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una
norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della
stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a
mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione
della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui
censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di
motivazione (cfr. ex pluritnis, Cass. 11/1/2016 n.195, Cass. 16/7/2010
n.16698).
La doglianza tende a stigmatizzare l’impugnata sentenza per il malgoverno
dei dati istruttori acquisiti, così pervenendo ad una revisione delle
valutazioni e del convincimento della Corte di merito per il conseguimento
di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini
dei giudizio di cassazione (vedi Cass. 4/4/2014 n.8008, Cass. SS.UU.
25/10/2013 n.24148);
Peraltro, non può sottacersi che ii giudice del gravame ha specificamente
argomentato in ordine al corretto operato dell’Istituto di credito, sul rilievo
che il dipendente aveva dato atto di avere effettivamente superato i limiti
di affidamento a lui riconosciuti, sia pur ritenendo di avere nel corso delle
successive operazioni, l’assenso degli organi sovraordinati. La Corte ha
quindi precisato, con apprezzamento del tutto corretto sul piano logico, che
non poteva ritenersi sufficiente alla dimostrazione di tale assenso, “il mero
aumento dell’affidamento, attesf -, che ii contestato superamento è relativo

6. Anche detto motivo va disatteso.

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alla nuova e più elevata misura deliberata. E lo stesso sistema informatico
interno non poteva che rilevare le operazioni ex post e non già ex ante,
onde la mera inerzia non può costituire nemmeno una prova presuntiva
dell’esistenza di una autorizzazione implicita”.

7. Con il terzo motivo si denuncia omesso esame circa fatti decisivi per il
giudizio che sono stati oggetto di discussione fra le parti ex art.360 comma
primo n.5 c.p.c.. Si stigmatizza la sentenza impugnata per avere tralasciato
di considerare taluni dati essenziali ai fini del decidere, quali la
sottoposizione delle operazioni gestite dal Bianchi alla speciale attenzione
della Banca d’Italia e della Direzione dell’istituto, sin da epoca anteriore ai
fatti di causa, come emerso dalla relazione di CTU in atti.
Il motivo non è rispettoso dei detta:mi sanciti dall’art.360 n.5, come
novellato dal d.l. 22/6/12 n.83 conv. in 1.7/8/12 n.134.
Deve al riguardo considerarsi che il nuovo testo dell’art.360 cod. proc: civ.,
n.5 applicabile nella fattispecie, introduce nell’ordinamento un vizio
specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o
secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti /processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia
carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un
esito diverso della controversia). L’omesso esame di elementi istruttori non
integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto
storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal
giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze
probatorie.
La parte ricorrente deve dunque indicare – nel rigoroso rispetto delle
previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e all’art. 369 c.p.c.,
comma 2, n. 4), – il “fatto storico”, i cui esame sia stato omesso, il “dato”,
testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando”
(nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le
parti, e la “decisività” del fatto stesso” (Cass. sez. un. 22/9/2014 n. 19881,
Cass. sez. un. 7/4/2014 n.8053). Nella riformulazione dell’art.360 c.p.c.,
n.5 è dunque scomparso ogni riferimento letterale alla “motivazione” della
sentenza impugnata e, accanto al vizio di omissione (seppur cambiato
d’ambito e di spessore), non sono più menzionati i vizi di insufficienza e
contraddittorietà. Ciò a supporto della generale funzione nomofilattica della

La fattispecie delibata, è stata oggetto di adeguato scrutinio sotto tutti i
profili considerati dalla censura in oggetto, sicchè la pronuncia impugnata,
in parte qua, resiste alla censura all’esame.

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Corte di Cassazione, quale giudice dello ius constitutionis e non, se non nei
limiti della violazione di legge, dello ius litigatoris.

Pertanto, l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità quale
violazione di legge costituzionalmente rilevante attiene solo all’esistenza
della motivazione in sè, e si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi
sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel
“contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione
perplessa ed obiettivamente incomprensibile”.

L’iter motivazionale che innerva l’impugnata sentenza, come riferito nello
storico di lite, non risponde infatti ai requisiti dell’assoluta omissione, della
mera apparenza ovvero della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità
manifesta, che avrebbero potuto giustificare l’esercizio del sindacato di
legittimità, onde la pronuncia si sottrae alla censura all’esame.
8. In definitiva, al lume delle superiori argomentazioni, il ricorso è
rigettato.
Per il principio della soccombenza, le spese del presente giudizio si
pongono a carico del ricorrente nella misura in dispositivo liquidata.
Si dà atto, infine, della sussistenza delle condizioni richieste dall’art. 13
comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, per il versamento da parte
ricorrente, a titolo di contributo unificato, dell’ulteriore importo pari a quello
versato per il ricorso.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro
5.000,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed
accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater d.p.r. n.115 del 2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
6

In questa prospettiva, proseguono le Sezioni Unite, la scelta operata dal
legislatore è quella di limitare la rilevanza del vizio di motivazione, quale
oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si
converte in violazione di legge: e ciò accade solo quando il vizio di
motivazione sia così radicale da comportare la nullità della sentenza per
“mancanza della motivazione”.

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dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

dovuto

per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.

Così deciso in Roma il 10 ottobre 2017.

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