Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11739 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/05/2011, (ud. 27/01/2011, dep. 27/05/2011), n.11739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24799/2009 proposto da:

M.A. (OMISSIS), D.G.L., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 73 – Scala B – Interno 2, presso

lo studio dell’avvocato DI CAGNO Giovanni, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato DI CAGNO ANGELO, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

M.D.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 10354/2009 del TRIBUNALE di MILANO del

10/7/09, depositata il 07/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO.

La Corte, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA IN DIRITTO

Al relatore, nominato ai sensi dell’art. 376 cod. proc. civ., è apparso possibile definire il giudizio ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., comma 1, n. 1 e pertanto ha redatto la relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., del seguente tenore: “Con sentenza del 7 agosto 2009 il Tribunale di Milano, qualificata opposizione all’esecuzione – avviata da M.A. e D.G.L. con pignoramento delle provvigioni spettanti a M.D. – l’istanza di quest’ultima di applicazione anche ai lavoratori di cui all’art. 409 c.p.c. dell’art. 545 c.p.c. – che limita ad un quinto la pignorabilità delle somme retributive – con conseguente impignorabilità dell’eccedenza, l’accoglieva per effetto della L. n. 35 del 2005, art. 13 bis, modificativo del D.P.R. n. 180 del 1950, art. 52.

Ricorrono per cassazione M.A. e D.G.L. per “Violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.P.R. n. 180 del 1950, artt. 1 e 52 – come modificati rispettivamente dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 137, e dalla L. n. 35 del 2005, art. 13 bis – nonchè dell’art. 545 c.p.c.”.

Il ricorso è inammissibile poichè la L. n. 6 del 2009, art. 49, comma 2, applicabile alle sentenze pubblicate a decorrere dal 4 luglio 2009, ha soppresso l’ultimo periodo dell’art. 616 c.p.c., introdotto dalla L. n. 52 del 2006 con decorrenza dal primo marzo 2006 secondo il quale il giudizio di cognizione sull’opposizione all’esecuzione era deciso con sentenza non impugnabile, e pertanto il ricorso straordinario per cassazione è inammissibile e la sentenza è impugnabile con l’appello”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori dei ricorrenti. Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie, e nessuno è comparso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

All’adunanza il Procuratore Generale presso la Corte ha chiesto di confermare la relazione e in Camera di consiglio il collegio ne ha condiviso le argomentazioni e le conclusioni. Quindi il ricorso è dichiarato inammissibile. Non si deve provvedere sulle spese, a norma degli artt. 91 e 385 cod. proc. civ., non avendo l’intimata espletato alcuna attività processuale.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Civile Sesta – 3, il 27 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

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