Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11739 del 17/06/2020

Cassazione civile sez. I, 17/06/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 17/06/2020), n.11739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 545/2019 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in Roma Piazza Dei

Consoli, 62, presso lo studio dell’avvocato Inghilleri Enrica, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Paolinelli Lucia;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 07/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/02/2020 da Dott. ACIERNO MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Ancona ha rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dal cittadino (OMISSIS) S.A..

A sostegno della decisione ha evidenziato in particolare che in relazione al rifugio politico ed alla protezione sussidiaria sussiste una causa ostativa al riconoscimento del diritto consistente nella commissione di un grave delitto di sangue (omicidio del fratellastro).

In relazione alla protezione umanitaria con riguardo al paese di provenienza del ricorrente non vengono segnalate compromissioni all’esercizio di diritti umani ed infine non è stata fornita prova di una seria integrazione lavorativa. Il giudizio prognostico sulla vulnerabilità è pertanto negativo.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero. Non ha svolto difese la parte intimata.

Nel primo motivo viene censurata la genericità della motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla sussistenza della causa ostativa al riconoscimento delle misure tipiche di protezione internazionale. Dalla vicenda narrata riprodotta nel ricorso ma non invece nell’ordinanza del Tribunale di Ancona il ricorrente ha evidenziato di aver ucciso il fratellastro per legittima difesa (pag. 2 e 3 del ricorso). Tale rilevante profilo doveva essere esaminato al fine di verificare la sussistenza della causa ostativa anche secondo le linee guida EASO, dal momento che deve essere accertato se sussistono cause che impediscono il riconoscimento della responsabilità individuale, quali l’autodifesa o la difesa di altri nella commissione del fatto.

Anche l’approfondimento della situazione generale del paese è stato carente e inadeguato alla luce delle più recenti fonti (Rapporto Amnesty International Gambia e sito (OMISSIS), aggiornato).

Infine non è stata valutata la credibilità delle dichiarazioni alla luce del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in modo da porre in luce il collegamento tra la vicenda narrata e le conseguenze (fuga dai territori di origine nella convinzione di non poter difendere se stesso dall’accusa di omicidio in contesto politico connotato da regime dittatoriale al momento dei fatti.

Nel secondo motivo viene dedotta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per essere stata omesso l’accertamento delle condizioni generali del paese ai fini del riconoscimento delle condizioni di rilascio del permesso umanitario.

Il primo motivo è manifestamente fondato. La ratio decidendi posta a base del rigetto delle domande relative al riconoscimento delle protezioni tipizzate (rifugio politico e protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a, b, c) è stato fondato sulla sussistenza di una causa ostativa consistente nella commissione del delitto di omicidio.

Il provvedimento impugnato, in larga parte riproduttivo delle norme che hanno ad oggetto le domande formulate dal ricorrente ha dedicato alla giustificazione del rigetto, ed allo sviluppo argomentativo relativo alla sussistenza della dedotta causa ostativa una parte del par. 4.5, (le ultime due righe) ed il paragrafo 5.1 nel quale viene riprodotto il paradigma normativo tratto dalla Direttiva qualifiche relativo all’applicazione della causa ostativa. Nessun accenno alla vicenda narrata dal ricorrente, puntualmente riprodotta nel ricorso, nè alla sua credibilità od inverosimiglianza sotto il profilo della giustificazione (legittima difesa) della morte del fratellastro affrontato per difendere la madre ed ucciso per difendere la propria vita.

Il Collegio ritiene che questa sia l’unica ratio decidendi a dover esaminata, perchè riferibile in concreto al ricorrente ed alle sue vicende, ancorchè non esplicitate nel provvedimento impugnato. Nel par. 4.5 si indica, del tutto astrattamente e senza alcun ancoraggio alla vicenda del ricorrente stesso, che non vi è stata allegazione di affiliazione politica o di appartenenza ad una minoranza etnica o religiosa o anche di esposizione a violenza tortura o trattamento inumano o degradante. Si afferma anche sempre in linea del tutto generica che il timore persecutorio rappresentato (mai descritto concretamente nel provvedimento impugnato) non è riconducibile alle previsioni della Convenzione di Ginevra. Si tratta, di conseguenza, anche per questa parte della motivazione del provvedimento impugnato di una parte riproduttiva di principi generali non integranti una ratio decidendi effettiva della motivazione in quanto non riconducibili in alcun modo ad una vicenda concreta.

In conclusione, come esattamente rilevato nel primo motivo di ricorso è mancata integralmente non solo la descrizione della condotta produttiva della causa ostativa nella sua concreta realizzazione ma anche qualsiasi riscontro dell’avvenuto accertamento dell’inesistenza di cause giustificative, della effettiva formulazione di un’accusa, con quale contenuto etc..

Ciò determina l’accoglimento del primo motivo e l’assorbimento del secondo nonchè la cassazione con rinvio della causa relativa al provvedimento impugnato al Tribunale di Ancona, in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo assorbito il secondo. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Ancona in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2020

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