Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11739 del 14/05/2010
Cassazione civile sez. lav., 14/05/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 14/05/2010), n.11739
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico – Presidente –
Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –
Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DIREZIONE
PROVINCIALE DEL LAVORO DI ROMA, in persona del Ministro pro tempore
Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro
tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente –
contro
C.L.;
– intimato –
e sul ricorso 29951-2006 proposto da:
C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO
CORRIDONI 25, presso lo studio dell’avvocato GRATTERI LUCA,
rappresentato e difeso dall’avvocato BIASCI RENATO PIERO, giusta
delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DIREZIONE
PROVINCIALE DEL LAVORO DI ROMA, in persona del Ministro pro tempore e
per Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro
tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 22 855/2005 del TRIBUNALE di ROMA, depositata
il 28/10/2005 R.G.N. 30758/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/04/2010 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;
udito l’Avvocato DE GIOVANNI ENRICO;
udito l’Avvocato GRATTERI LUCA per delega BIASCI RENATO PIERO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’accoglimento del quarto
motivo, l’assorbimento del quinto motivo e il rigetto degli altri; e
per l’inammissibilità del ricorso incidentale.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
C.L. propose opposizione avanti al Tribunale di Roma avverso l’ordinanza ingiunzione della Direzione provinciale del Lavoro di Roma con la quale gli erano state irrogate sanzioni amministrative per violazioni di leggi lavoristiche, accertate nell’ambito dell’ispezione svolta presso un ristorante gestito dalla “Il Veliero di Quarta Nicola” sas.
Sulla resistenza dell’Amministrazione, il Giudice adito, con sentenza del 26 – 28.10. 2005, annullò l’ordinanza ingiunzione opposta, rilevando che le infrazioni sanzionate concernevano condotte omissive che avrebbero dovuto essere contestate al legale rappresentante della Il Veliero sas, nel mentre era pacifico che l’opponente, all’epoca, era un semplice procuratore speciale della Società anzidetta.
Avverso tale sentenza il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione provinciale del Lavoro di Roma, ha proposto ricorso per cassazione fondato su cinque motivi.
L’intimato C.L. ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale fondato su un motivo.
L’Amministrazione ricorrente ha resistito con controricorso al ricorso incidentale.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti, siccome proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).
2. Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia vizio di motivazione, lamentando la non intelligibilità della scritturazione manuale dell’impugnata sentenza.
Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., lamentando che la sentenza impugnata non reca la descrizione del fatto oggetto del giudizio, della violazione contestata e dello svolgimento del processo.
Con il terzo motivo il ricorrente principale denuncia vizio di motivazione, lamentando che la sentenza impugnata non da conto dell’iter logico seguito relativamente alle eccezioni formulate dall’Amministrazione sulla identificazione e determinazione del soggetto effettivamente responsabile degli illeciti amministrativi e, in particolare, in ordine alla posizione di amministratore di fatto rivestita dal C..
Con il quarto motivo il ricorrente principale denuncia violazione della L. n. 689 del 1981, artt. 3, 4, 5 e 6, dolendosi che non fosse stata riconosciuta la responsabilità delle violazioni amministrative nei confronti della persona fisica a cui le azioni od omissioni erano riferibili in quanto amministratore di fatto.
Con il quinto motivo il ricorrente principale denuncia violazione della L. n. 608 del 1996, art. 9 bis, L. n. 112 del 1935, artt. 3 e 4, L. n. 4 del 1953, art. 3, dolendosi che la sentenza impugnata non abbia riconosciuto rascrivibilità delle infrazioni di cui alle indicate disposizioni legislative in capo al suo autore materiale.
Con l’unico motivo il ricorrente incidentale denuncia violazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, e dell’art. 24 Cost., lamentando la mancata indicazione dei presupposti legittimanti la disposta compensazione delle spese.
3. L’eccezione svolta dal controricorrente in ordine alla omessa formulazione dei quesiti di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. è infondata, poichè la sentenza impugnata è stata pubblicata in data anteriore a quella di entrata in vigore (2.3.2006) del D.Lgs. n. 40 del 2006, cosicchè la normativa di cui si lamenta l’inosservanza non è applicabile alla presente controversia ratione temporis.
4. Qualora la sentenza non si presenti soltanto di difficile lettura, ma sia addirittura pressochè incomprensibile, al punto da richiedere, per la sua decifrazione, una operazione il cui stesso esito è dubbio, poichè, nonostante gli sforzi cui eventualmente si sottoponga il lettore più attento, risulta impossibile avere certezza in ordine all’esatta comprensione del testo, deve ritenersi integrata l’ipotesi di assoluta carenza della motivazione, ricorrente appunto quando la sentenza, in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 118 disp att. c.p.c., comma 1, manca delle argomentazioni atte a palesare le ragioni della decisione, perchè una tale carenza, incidendo sul modello della sentenza descritto da tali disposizioni – costituenti attuazione del principio costituzionale (art. 111 Cost.) secondo il quale tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati -, ne determina la nullità, prevista come motivo di ricorso per cassazione dall’art. 360 c.p.c., n. 4, (cfr, Cass, n. 12114/2004).
Nel caso all’esame non ricorrono gli estremi della incomprensibilità del testo autografo della sentenza impugnata, atteso che, seppure con un certo sforzo, il provvedimento risulta intelligibile nella sua interezza.
Il primo motivo del ricorso principale è dunque infondato.
5. Il secondo e il terzo motivo del ricorso principale vanno esaminati congiuntamente, siccome fra loro connessi.
Secondo il condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’assenza della concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa vale ad integrare un motivo di nullità della sentenza solo qualora tale omissione impedisca totalmente, non risultando richiamati in alcun modo i tratti essenziali della lite, di individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione (cfr, ex plurimis, Cass., n. 10045/1996).
Al contempo, sempre alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità, il vizio di motivazione può dirsi sussistente qualora, nel ragionamento del giudice di merito, siano rinvenibile tracce evidenti del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 8718/2005; 15693/2004; 2357/2004; 12467/2003;
16063/2003; 3163/2002).
Nel caso di specie la sentenza impugnata non indica, neppure sommariamente (salvo rilevarne la natura omissiva), il contenuto delle infrazioni contestate, sicchè rimane incomprensibile l’iter logico seguito per sostenere l’affermazione che le stesse avrebbero dovuto essere contestate al legale rappresentante della Società;
inoltre l’ulteriore affermazione secondo cui era pacifico che l’opponente, all’epoca, era un semplice procuratore speciale della Società, non affronta minimamente il problema, ritualmente sollevato, relativo alla configurabilità in capo al medesimo della posizione di amministratore di fatto.
I motivi all’esame risultano dunque fondati.
6. Per l’effetto il ricorso principale merita accoglimento, restando assorbiti i restanti motivi svolti, così come il ricorso incidentale.
La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio, per nuovo esame, al Giudice indicato in dispositivo, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.
PQM
La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, rigetta il primo e dichiara assorbiti gli altri; dichiara assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese, ad altro Giudice del Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010