Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11739 del 11/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 11/05/2017, (ud. 22/02/2017, dep.11/05/2017),  n. 11739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28581/2015 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrenti –

Contro

COMUNE DI MESSINA, RISCOSSIONE SICILIA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 889/2015 del TRIBUNALE di MESSINA, depositata

il 10/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che:

il Tribunale di Messina ha respinto l’appello dell’avv. M.F. avverso la sentenza del giudice di pace di quella città che, accogliendo l’opposizione alla cartella esattoriale dal medesimo proposta nei confronti del Comune di Messina e di Riscossione Sicilia s.p.a., aveva compensato le spese del giudizio:

a fondamento della decisione il tribunale ha ritenuto, in accordo con il giudice di pace, che l’opponente non aveva provato che il decreto di sospensione dell’esecutività dell’ordinanza prefettizia prodromica alla cartella esattoriale fosse stato portato a conoscenza della Prefettura prima dell’iscrizione a ruolo, e che tale specifica circostanza presentasse connotati di eccezionalità e gravità tali da giustificare la compensazione delle spese;

avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il M. sulla base di un unico motivo, mentre gli intimati non hanno svolto difese;

Atteso che:

con l’unico motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nonchè nullità della sentenza per motivazione apparente, in relazione al criterio adottato per giustificare l’integrale compensazione delle spese;

assume al riguardo la grave erroneità della decisione, che presupponeva a suo carico un onere di preventiva comunicazione invece insussistente; precisa, in ogni caso, che la sospensione dell’ordinanza era contenuta nel decreto di fissazione del giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione, notificato dalla cancelleria all’amministrazione prefettizia ben prima dell’iscrizione a ruolo esattoriale e noto all’amministrazione, che si era tempestivamente costituita in giudizio;

il motivo appare fondato;

infatti l’art. 92 c.p.c., comma 2, legittima la compensazione delle spese processuali, ove non sussista reciproca soccombenza, solo in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”; tale disposizione costituisce “una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche” (cfr. Cass. n. 1222/2016; n. 2883/2014); ed ove il giudice abbia esplicitato in motivazione la ragioni della propria statuizione, è comunque necessario che non siano addotte ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere in caso contrario sussistente una violazione di legge (cfr. Cass. n. 12893/2011);

nel caso in esame è evidente l’erroneità della pronunzia impugnata, che postula in fatto l’ignoranza incolpevole, da parte dell’amministrazione prefettizia, di una circostanza della quale invece è certo che essa aveva avuto conoscenza legale;

in casi analoghi, è stato osservato dalla stessa giurisprudenza menzionata, la compensazione delle spese si risolve, avuto riguardo alle caratteristiche della controversia, in una non consentita limitazione del diritto del cittadino di ricorrere in giudizio, con conseguente violazione dell’art. 24 Cost..

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Messina, altro Magistrato anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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