Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11739 del 08/06/2016

Cassazione civile sez. lav., 08/06/2016, (ud. 23/03/2016, dep. 08/06/2016), n.11739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo STUDIO TRIFIRO’ &

PARTNERS,

rappresentata e difesa dall’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.M., C.F. (OMISSIS);

– intimato –

nonchè da:

F.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PRINCIPE AMEDEO 221 C/O LA SEGRETERIA NAZIONALE CONFSAL

COMUNICAZIONI, rappresentato e difeso dall’avvocato COGO GIOVANNA,

giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

“POSTE ITALIANE S.P.A. C.E. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo STUDIO TRIFIRO’ &

PARTNERS,

rappresentata e difesa dall’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE, giusta

delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 330/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 24/05/2010 R.G.N. 866/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2016 dal Consigliere Dott. D’ANTONIO ENRICA;

udito l’Avvocato GIUA LORENZO per delega verbale Avvocato TRIFIRO’

SALVATORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI FRANCESCA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale, ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto intercorso tra F.M. e Poste Italiane dal 5/4/2005 al 31/5/2005 motivato da ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione di personale addetto al recapito presso il Polo Corrispondenza (OMISSIS).

La Corte ha rilevato che l’ufficio di (OMISSIS) ove il ricorrente era stato adibito non era stato sottoposto alla valutazione dei rischi prevista dal D.Lgs. n 368 del 2001, art. 3; che soltanto in appello Poste aveva chiesto di depositare detto documento e che tuttavia tale produzione non era ammissibile ai sensi dell’art. 437 c.p.c. in quanto nel giudizio di primo grado Poste non aveva neppure allegato di avere effettuato la valutazione dei rischi sebbene il F. avesse formulato tale eccezione.

Secondo la Corte la mancata valutazione dei rischi determinava la conversione del contratto a tempo indeterminato con diritto ad essere riammesso in servizio ed a percepire le retribuzione dalla richiesta di tentativo di conciliazione.

Avverso la sentenza ricorre Poste con 6 motivi. Resiste il F. con controricorso e ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo Poste denuncia violazione degli artt. 437 e 115 c.p.c. e art. 2697 c.c. in relazione al D.Lgs. n 368 del 2001, art. 3. Censura l’affermazione della Corte secondo cui mancava nel giudizio la stessa allegazione dell’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi. Osserva che il fatto di cui si era offerta la prova in appello era stato già allegato dalle parti ed era emerso nel giudizio in primo grado e che inoltre il suo accertamento era indispensabile ai fini della decisione.

Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione al motivo precedente.

Con il terzo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n 368 del 2001, art. 3 anche in relazione all’art. 12 preleggi e art. 1418 c.c..

Censura la dichiarazione di nullità del termine per asserita mancata allegazione e prova dell’avvenuta effettuazione della cd valutazione dei rischi.

Con il quarto motivo denuncia vizio di motivazione in relazione al precedente motivo.

Con il quinto motivo denuncia violazione dell’art. 1419 c.c..

Riproduce il contratto stipulato tra le parti e rileva che le parti avevano espressamente ritenuta essenziale la clausola di apposizione del termine.

Con il sesto motivo denuncia violazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1218, 1219, 1224, 2094, 2099 e 2697 c.c.. Lamenta la violazione delle norme sulla messa in mora e sulla corrispettività delle prestazioni e chiede, comunque, l’applicazione della L. n 183 del 2010, art. 32.

I primi due motivi del ricorso principale vanno accolti restando assorbiti gli altri.

La Corte d’appello non ha ammesso la produzione del documento di valutazione dei rischi relativo all’ufficio ove era stato adibito il lavoratore ritenendo che Poste non avesse neppure allegato in primo grado di aver redatto detto documento, che dunque sul fatto non si era instaurato contraddittorio in primo grado e che non era possibile ammettere una prova relativa ad un fatto che non era stato prospettato con gli atti introduttivi.

Dall’esame della stessa esposizione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata risulta, in primo luogo, che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, la questione della avvenuta o meno redazione del documento di valutazione dei rischi presso l’ufficio cui era stato adibito il lavoratore era già emersa fin dagli atti introduttivi del giudizio in primo grado.

La Corte d’appello ha esposto, infatti, che nella memoria di costituzione Poste, nel contestare le eccezioni contenute in ricorso, aveva rilevato che il ricorrente doveva ritenersi decaduto dall’eccezione di nullità del termine per la mancata redazione del documento di valutazione dei rischi presso l’ufficio ove il lavoratore era stato adibito essendo limitate, secondo Poste, le sue doglianze alla mancata sottoposizione alla visita medica prevista dalla L. n. 626 del 1994, art. 4. La questione era dunque già emersa in primo grado in quanto allegata dal ricorrente e contestata da Poste.

Va osservato, inoltre che la Corte territoriale ha accolto la domanda di nullità del termine rilevando che sulla questione della avvenuta o meno redazione del documento di valutazione dei rischi in primo grado non vi era stato contraddittorio e che dunque anche sotto tale profilo non era ammissibile la produzione di detto documento in appello. La Corte d’appello, tuttavia, non ha valutato nè fornito una risposta esauriente circa la richiesta di prova contraria formulata da Poste con riferimento alle circostanze esposte dal ricorrente tra le quali vi era anche quella della mancata redazione del documento di valutazione dei rischi. La corretta decisione sull’allegazione del ricorrente circa la mancata redazione del documento di valutazione dei rischi a cui Poste aveva replicato chiedendo la prova contraria rendeva indispensabile, anche ai fini dell’art. 437 c.p.c., l’acquisizione del documento la cui produzione è stata erroneamente esclusa dalla Corte senza tuttavia neppure consentire alla società di fornire la prova contraria all’allegazione del F..

Con ricorso incidentale il F. censura la sentenza con riferimento alla quantificazione delle spese processuali relative ai due gradi di giudizio ritenendo sussistere la violazione dei minimi tabellari previsti dal vigente tariffario. Detto ricorso resta assorbito dall’accoglimento del ricorso principale.

Per le considerazioni di cui sopra la sentenza impugnata deve essere cassata ed il processo rinviato alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione che, acquisito il documento di valutazione dei rischi, provvederà a valutare la fondatezza della domanda del ricorrente. Il giudice di rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie i primi due motivi del ricorso, assorbiti gli altri ed il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2016

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