Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11738 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/05/2011, (ud. 27/01/2011, dep. 27/05/2011), n.11738

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26229/2009 proposto da:

D.B.G. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA OTRANTO 36, presso lo studio dell’avvocato

MASSANO Mario, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CORNELIO ENRICO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

GHEGIN 2000 SRL IN LIQUIDAZIONE, GIA’ IMPERIAL SRL (OMISSIS),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MERCALLI 46, presso lo studio

dell’avvocato COSTANZA DINO, rappresentata e difesa dagli avvocati

PASQUALETTO Massimiliano, SARTORI ANTONIO, giusta mandato in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 1322/2009 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

22/12/08, depositata il 24/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

è presente l’Avvocato Massano Mario, difensore del ricorrente che

deposita rinuncia al ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che

ha concluso per la rimessione alle SS.UU. ed in subordine per

l’inammissibilità della discussione orale in quanto trattasi di

Regolamento di Compenza.

La Corte, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA IN FATTO

Al relatore, nominato ai sensi dell’art. 376 cod. proc. civ., è apparso possibile definire il giudizio ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., comma 1, n. 1 e pertanto ha redatto la relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., del seguente tenore: “Il Tribunale di Venezia accoglieva per decadenza della creditrice Imperial (art. 1957 c.c..) l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da D. B.G., a cui era stato ingiunto, in qualità di fideiussore della s.a.s. Veneto Interservice, di pagare L. 291.846.437 per fornitura merci.

La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 24 agosto 2009, accoglieva l’appello della società Ghegin 2000 (subentrata alla s.r.l. Imperiai) poichè: 1) la clausola del contratto di fideiussione – del 18 aprile 1995 – con cui il D. si era costituito garante “per la somma massima di L. 300 milioni per forniture effettuate o da effettuarsi”, significava che la durata della garanzia non era correlata al termine di scadenza delle obbligazioni principali, bensì al loro integrale soddisfacimento, ossia nei limiti della somma concordata, e durava fino alla liberazione della debitrice, e poichè l’art. 1957 c.c., presuppone la scadenza dell’obbligazione, nella specie insussistente, il credito della società Imperial era soggetto a prescrizione, non a decadenza;

2) era insussistente la liberazione del fideiussore ai sensi dell’art. 1956 c.c., poichè la maggior parte delle forniture erano state effettuate prima della fideiussione, mentre dopo l’accordo ricognitivo del debito – pari a L. 290 milioni, detratto l’acconto di L. 100 milioni, da estinguere in tempi brevi, circa una settimana, e se la promessa fosse stata mantenuta, il G. era disponibile ad accordare un ulteriore sconto di circa L. 40 milioni – concluso tra creditrice e debitrice il 18 aprile 1996, le forniture erano cessate (l’ultima infatti era del 2 luglio 1995); 3) la permanenza dell’obbligo del D. oltre le scadenze delle obbligazioni principali era desumibile dall’aver egli stesso dichiarato di aver fornito i mezzi finanziari alla Veneto Interservice per emettere l’11 aprile 1996 un assegno a favore della Imperial, così dimostrando di conoscere la sua esposizione.

D.B.G. denuncia con il primo motivo la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1956 e 1957 c.c.” poichè, non essendovi preventiva deroga a dette norme, immotivatamente la Corte ha ritenuto che la durata della fideiussione non fosse da porre in relazione alla scadenza delle obbligazioni principali, in relazione alla quale invece sussiste l’inerzia della creditrice, essendo già scadute allorchè è intervenuto l’accordo ricognitivo che le ha prorogate, incompatibilmente con l’onere del creditore di tutelare il fideiussore agendo tempestivamente nei confronti del debitore.

Il motivo è manifestamente fondato.

Va infatti ribadito che non è opponibile al fideiussore l’accordo che, intercorso tra creditore e debitore principale successivamente al negozio giuridico che ha regolato l’obbligazione principale, dilazionando il termine di pagamento per il debitore, deroghi alla disciplina di cui all’art. 1957 c.c., comma 1, spostando ad libitum il termine di decadenza, vincolando esso solo le parti contraenti e non il terzo, qual’è il fideiussore (Cass. 12901/1993). Nella specie inoltre come emerge dalla sentenza impugnata, l’accordo ricognitivo dell’aprile 1996 prevedeva l’impegno di estinguere il debito in tempi brevi, circa una settimana, si che in ogni caso il termine semestrale di cui all’art. 1957 c.c. era scaduto allorchè la Ghegin ha ottenuto – 2 giugno 1997 – decreto ingiuntivo anche nei confronti della debitrice principale.

Sono conseguentemente assorbiti il secondo ed il terzo motivo di ricorso con i quali rispettivamente denuncia “Illogicità della decisione per conflitto con le deduzioni delle parti in ordine alla data del contratto. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2704 c.c.. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata al difensore del ricorrente che ha presentato memoria e chiesto di esser sentito in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

All’adunanza del 27 gennaio 2011 le parti e i loro difensori hanno chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere avendo transatto la vertenza. Pertanto va dichiarata l’estinzione del giudizio (S.U. 3876/2010). Non vi è luogo a provvedere sulle spese, a norma dell’art. 391 cod. proc. civ., u.c..

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione de giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Civile Sesta – 3, il 27 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA