Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11738 del 11/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 11/05/2017, (ud. 20/04/2017, dep.11/05/2017), n. 11738
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – rel. Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9387/2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO DI
DONO 3/A, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO MOZZI,
rappresentata e difesa dall’avvocato GIORGIO TEDESCO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2384/2/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 16/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
depositata del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.
Fatto
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte, costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con motivazione semplificata:
L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza d’appello della CTR bolognese, che il 16 novembre 2015 ha confermato, a favore di M.M., esercente attività di consulenza pubblicitaria, il rimborso dell’IRAP versata per gli anni d’imposta dal 2004 al 2006. La parte privata resiste con controricorso e memoria.
La ricorrente censura – per violazione di norme di diritto (D.Lgs. 446 del 1997, artt. 2, 3) – la sentenza d’appello laddove stima l’attività della contribuente priva del requisito dell’autonoma organizzazione per essere espletata con minimali supporti, mentre risulterebbero compensi corrisposti a terzi.
L’assunto del giudice merito si pone in continuità coi principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Sez. U., Sentenza n. 9451 del 10/05/2016 (Rv. 639529) laddove si afferma che, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.
Il giudice di merito, con insindacabile accertamento di fatto, ha appurato (a) che “la contribuente non ha lavoratori dipendenti e non utilizza collaboratori neppure in modo occasionale, ma nella sua attività di consulenza in materia pubblicitaria si avvale occasionalmente ed in base alla richieste dei clienti, anche di terzi soggetti, quali grafici e disegnatori”; (b) che la contribuente “ricorre all’apporto di terzi soltanto in via occasionale e in misura trascurabile e per prestazioni estranee alla sua attività professionale per la creazione manuale dei prodotti”. (c) che “tali attività non sono… comprese nella sua attività lavorativa ed inoltre risultano del tutto marginali ed occasionali come può rilevarsi anche dalle situazioni contabili degli anni successivi a quello in esame”.
Il fisco, invece, censura la sentenza assolutoria dagli obblighi in materia di IRAP denunciando sì asserite violazioni di norme di diritto sostanziali ma, in realtà, suggerendo un diversa ricostruzione dei requisiti fattuali dell’autonoma organizzazione senza neppure impugnare ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (Cass., sez. un., n. 8053 del 2014, n. 7931 del 2013).
Conseguentemente, il ricorso può essere deciso in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, con ordinanza di rigetto del ricorso stesso. Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate in ragione del recente consolidamento della giurisprudenza in materia.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel caso di prenotazione a debito il contributo non è versato ma prenotato al fine di consentire, in caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese in favore del ricorrente, il recupero dello stesso in danno della parte soccombente).
PQM
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017