Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11737 del 11/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/05/2017, (ud. 05/04/2017, dep.11/05/2017),  n. 11737

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14464/2016 proposto da:

B.C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che

la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIO GARAVOGLIA,

MARIA SONIA VULCANO;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA, 19, presso lo studio dell’avvocato

STEFANIA DI STEFANI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6578/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 10/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica;

che B.G.C. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma. Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato l’impugnazione della contribuente avverso l’avviso di accertamento IRPEF e IVA ed IRAP in relazione agli anni 2002-2003;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che le cartelle sottese alle intimazioni erano state regolarmente notificate e non impugnate.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, col primo, la B. adduce la nullità della sentenza per violazione del D.P.R. n. 546 del 1992, artt. 32 e 61, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4;

che i giudici di appello avrebbero erroneamente ritenuto ammissibile il deposito tardivo di documenti, nonostante il decorso di venti giorni liberi prima dell’udienza;

che, col secondo, la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe viziata da violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c., in rapporto all’art. 360 c.p.c., n. 3;

che la CTR avrebbe confuso il perfezionamento delle notifiche con i diversi adempimenti caratteristici della notifica ai soggetti irreperibili presso la residenza, ex art. 140 c.p.c.: in particolare, mancherebbe la prova dell’effettivo invio della raccomandata, con la quale il destinatario era stato avvisato del deposito dell’atto presso la Casa comunale;

che Equitalia Servizi di Riscossione si è costituita con controricorso;

che il primo motivo non può essere accolto;

che è pur vero che, in tema di contenzioso tributario, il giudice d’appello può fondare la propria decisione sui documenti tardivamente prodotti, purchè acquisiti al fascicolo processuale in quanto tempestivamente e ritualmente prodotti in sede di gravame entro il termine perentorio di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32, comma 1, di venti giorni liberi prima dell’udienza, applicabile in secondo grado stante il richiamo, operato dall’art. 61 del citato decreto, alle norme relative al giudizio di primo grado (Sez. 5, n. 3661 del 24/02/2015; Sez. 5, n. 24398 del 30/11/2016);

che, pertanto, diversamente dall’affermazione della CTR, il termine di cui all’art. 32 cit. è dunque perentorio e non ordinatorio;

che, peraltro, la stessa CTR ha anche precisato che l’appellante aveva potuto esaminare la documentazione e perfino depositare memoria illustrativa, formulando articolate censure riferite al merito della documentazione: in tal modo non è stato menomato il diritto di difesa, nè la parte ricorrente ha prospettato le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato un vulnus alla sua possibilità concreta di difendersi (Sez. 5, n. 26831 del 18/12/2014);

che il secondo motivo è inammissibile;

che non risulta infatti che la violazione dell’art. 140 c.p.c., sia stata proposta avanti la CTR nei termini specifici di cui al ricorso;

che la particolarità della fattispecie ed il contrasto di giurisprudenza sul punto induce la Corte a compensare interamente le spese di lite;

che, ai sensi dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.

Ai sensi dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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