Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11737 del 08/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 08/06/2016, (ud. 24/02/2016, dep. 08/06/2016), n.11737

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4825/20 proposto da:

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LUCIANA ROMEO e

LUCIA PUGLISI, che lo rappresentano e difendono giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

F.S.;

– intimata –

avverso la sentenza o. 6311/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/10/2011 r.g.n. 4901/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/02/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito l’Avvocato FAVATA EMILIA per delega Avvocato ROMEO LUCIANA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza n. 6311/2011, pubblicata il 5.10.2011, la Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza impugnata, previa rinnovazione della ctu, condannava l’INAIL a corrispondere a F.S. l’indennità per inabilità temporanea assoluta maturata a seguito di infortunio lavorativo per il periodo dal 31.3.2003 al 25.5.2003, oltre accessori di legge. Confermava per il resto la pronuncia di primo grado in merito all’insussistente diritto all’indennizzo del danno biologico per mancato raggiungimento della percentuale di soglia minima indennizzabile. Compensava inoltre le spese processuali per la metà.

Avverso detta sentenza l’INAIL propone ricorso affidando le proprie censure a due motivi, illustrate da memoria ex art. 378 c.p.c..

La lavoratrice è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo l’INAIL deduce la violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 127, e del D.M. 121500 del 10 ottobre 1985, art. 2 (art. 360 c.p.c., n. 3) e con il secondo motivo la falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 66, n. 1, (art. 360 n. 3); lamentando che in base alla normativa citata, la F. S., in quanto insegnante di scuola pubblica di educazione fisica presso la Scuola Media Statale (OMISSIS), non avesse diritto alla indennità per inabilità temporanea assoluta, in considerazione della sua qualità di dipendente statale.

Tale qualità costituendo, un presupposto impeditivo per il riconoscimento del diritto all’indennità richiesta, integrerebbe secondo l’INAIL una eccezione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado (Cass. 11219/1998); e la sua presenza avrebbe dovuto essere rilevata anche d’ufficio dal giudice d’appello.

2.- I motivi, da esaminarsi congiuntamente per l’evidente connessione, sono fondati.

3.- Anzitutto quanto alla rilevabilità del difetto di titolarità del diritto (qui all’indennità di temporanea da parte di un dipendente statale) va considerato che, come si evince pure dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 2951/2016, rel. Curzio, la relativa questione integra sempre una mera difesa. Non un’eccezione, nè un’eccezione in senso stretto: in quanto non costituisce fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto fatto valere con l’azione. Pertanto essa può essere proposta in ogni fase del giudizio ed, a sua volta, il giudice può rilevarla anche d’ufficio.

4.- Nel merito, appare opportuna la ricognizione delle fonti normative di riferimento. Va richiamato anzitutto il disposto del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 127, comma 2, il quale dispone che “Per i dipendenti dello Stato l’assicurazione presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro può essere attuata con forme particolari di gestione e può anche essere limitata a parte delle prestazioni, fermo rimanendo il diritto degli assicurati al trattamento previsto dal presente decreto. Le relative norme sono emanate dal Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanità”.

5. Rileva inoltre il D.M. 10 ottobre 1985, art. 2, del Ministero del lavoro (Regolamentazione della “gestione per conto dello Stato” della assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall’INAIL) in base al quale “Le amministrazioni rimborsano annualmente all’INAIL, su presentazione di appositi elaborati meccanografici il cui contenuto è sottoscritto dal presidente dell’Istituto e convalidato dall’organo di controllo, gli importi delle prestazioni assicurative erogate a norma dell’art. 66, esclusa l’indennità giornaliera per inabilità temporanea (punto 1), e dell’art. 124 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni”.

6. Da ciò si evince che l’erogazione dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea da parte dell’INAIL è esclusa per i dipendenti statali, anche perchè gli stessi durante il periodo di astensione dal lavoro, dovuto ad infortunio, percepiscono per intero la normale retribuzione dal datore di lavoro.

7. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto e l’impugnata sentenza cassata. Non sussistendo la necessità di ulteriori accertamenti di fatto la domanda originaria deve essere rigettata nel merito.

8.- Le spese dell’intero procedimento devono essere compensate considerata la mancanza di specifici precedenti e la deduzione del difetto di titolarità solo in questo grado del giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito respinge la domanda, con compensazione delle spese dell’intero procedimento.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA