Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11736 del 17/06/2020

Cassazione civile sez. I, 17/06/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 17/06/2020), n.11736

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2083/2019 proposto da:

A.E., elettivamente domiciliato in Avellino, via T.

Benigni 10, presso lo studio dell’avv. Antonio Barone, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore

(OMISSIS),

– intimato –

avverso la sentenza n. 5914/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 20/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/01/2020 da Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- A.E., proveniente dalla (OMISSIS), ha proposto ricorso avanti al Tribunale di Napoli avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Caserta, di diniego della protezione internazionale (diritto di rifugio; protezione sussidiaria), come pure della protezione umanitaria.

Con ordinanza del maggio 2018, il Tribunale ha respinto il ricorso.

Con sentenza depositata il 20 dicembre 2018, la Corte di Appello ha rigettato l’impugnazione proposta dal richiedente.

2.- La Corte territoriale ha rilevato, in particolare, che alla motivazione di diniego svolta dal Tribunale in punto di credibilità del racconto narrato dal richiedente, come atta a porre in luce la “contraddittorietà e incongruenza palese del racconto” medesimo, nessuna specifica censura viene mossa e davvero non si comprende a che fine vengano richiamati i poteri istruttori officiosi del giudice e sotto quale aspetto voglia sostenersi, come sembra pretendere l’appellante, che il Tribunale sia tenuto a credere a qualunque racconto, nonostante si appalesi inverosimile e incredibile”.

Con riferimento specifico alla richiesta di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, la Corte territoriale ha rilevato che la regione di provenienza del richiedente non presenta – secondo quanto in particolare attestato da un report di Amnesty International 2017/2018 – una situazione confrontabile con quella di conflitto armato e di violenza indiscriminata prevista dalla norma.

La Corte territoriale ha escluso, poi, la sussistenza dei presupposti di riconoscimento della protezione umanitaria, osservando che non integrano ipotesi di vulnerabilità rilevante le “difficoltà del viaggio” e la “condizione economica e sociale del richiedente”.

3.- Avverso questo provvedimento ricorre il richiedente, formulando quattro motivi di cassazione.

Il Ministero non ha svolto difese nel presente grado del giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Il ricorrente censura la sentenza della Corte napoletana: (i) col primo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5 e D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27 bis, perchè la pronuncia “non ha adeguatamente attivato il potere istruttorio officioso necessario per una conoscenza adeguata della situazione socio-politico-economica e delle disposizioni legislative e regolamentari del paese di provenienza del richiedente”; (ii) per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 7, 8 e 11 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, per avere escluso la presenza dei presupposti del riconoscimento del diritto di rifugio sulla base del rilievo che “le dichiarazioni del ricorrente sono estranee alle ipotesi per il riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria”; (iii) col terzo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, (iv) con il quarto motivo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, perchè “sul punto non vi è specifica motivazione”.

5.- Il ricorso non merita di essere accolto.

Nessuno dei motivi formulati dal ricorrente viene a confrontarsi con le motivazioni volta a volta espresse dalla sentenza impugnata, così mostrandosi sostanzialmente estraneo ai contenuti così manifestati (a principiare dal fatto che il ricorso sostiene, per l’intero suo svolgimento, di impugnare un “decreto” emesso dalla Corte di Appello di Napoli).

Nel concreto, il primo motivo non va oltre la formula sopra riportata (nel n. 4, sub (i)) e al generico richiamo di qualche precedente di questa Corte. Il secondo motivo si sostanzia nel riportare una frase che non compare nel testo della sentenza impugnata (non nella forma, non nella sostanza): trascurando, soprattutto, di prendere atto del giudizio di non credibilità articolato dalla pronuncia lungo l’intero n. 2.3. (il richiedente “non aveva spiegato in maniera credibile il motivo per il quale il politico avrebbe insistito perchè egli (conosciuto in una stazione di lavaggio auto) si trasferisse nella sua abitazione (“sua moglie si sentiva molto sola”); si era, inoltre, contraddetto perchè, da un lato, aveva affermato che l’uomo politico era molto potente e che un suo zio, per un fatto analogo, era stato ucciso in prigione, e, d’altro canto, aveva sostenuto di avere, nonostante questo precedente familiare, ceduto alle avances della donna, avvenute, oltretutto, nella casa coniugale”; “a sostegno della domanda di appello sembrano… addotti rischi di persecuzione religiosa, totalmente estranei alla logica dei motivi che, secondo il migrante, avrebbero giustificato l’abbandono del Paese da parte sua”).

Il terzo motivo si risolve nella dichiarazione che risulta “incontestata” la “situazione di violenza indiscriminata in diverse aree e regioni della Nigeria”. Il quarto motivo non va oltre la mera affermazione che “ricorrono nella fattispecie tutti i presupposti per la concessione della protezione umanitaria”.

6.- Non ha luogo a provvedere alle spese del giudizio di legittimità, posto che il Ministero è rimasto intimato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA