Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11736 del 11/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/05/2017, (ud. 23/03/2017, dep.11/05/2017),  n. 11736

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9243/2016 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIVIA

DRUSILLA, 59, presso lo studio dell’avvocato CARLA D’AGOSTINO,

rappresentato e difeso dagli avvocati ANACLETO DOLCE e VINCENZO

SARNICOLA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9287/4/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 23/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.A. ricorre, affidandosi ad unico motivo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale – in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avvisi di accertamento emessi D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, comma 4 e relativi ad Irpef per gli anni 2006, 2007 e 2008 – aveva, rigettandone l’appello, confermato la decisione sfavorevole di primo grado.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’unico motivo con il quale si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo emergente dalla documentazione versata in atti (ovvero che il contribuente era sostenuto economicamente dal padre) e la violazione dell’art. 115 c.p.c., è infondato.

2. Ed invero, oltre alla circostanza che dalla motivazione della sentenza non emerge che il Giudice di appello abbia omesso di esaminare tale fatto ma, al contrario, che esaminandolo lo abbia ritenuto inidoneo allo scopo, il fatto dedotto non è neanche decisivo, laddove, alla luce dei principi fissati in materia da questa Corte (cfr. Cass. n.ri 8995 e 25101 del 2014), la prova incombente sul contribuente deve essere idonea a dimostrare il possesso di determinati redditi nel periodo oggetto di accertamento mentre la C.T.R. ha espressamente escluso che fosse stata fornita la prova del passaggio di denaro da padre a figlio.

3. Ne consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente, soccombente, alle spese nella misura liquidata in dispositivo.

4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese liquidate in complessivi eUro 2.000 oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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