Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11736 del 08/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 08/06/2016, (ud. 23/02/2016, dep. 08/06/2016), n.11736

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SIELTE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

COSTANTINO MORIN 1, presso lo studio dell’avvocato SCARINGELLA

MASSIMILIANO, rappresentata e difesa dall’avvocato LANDI NICOLA,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.M.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3517/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 01/06/2010 R.G.N. 8133/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2016 dal Consigliere Dott. BOGHETICH ELENA;

udito l’Avvocato SCARINGELLA MASSIMILIANO per delega verbale LANDI

NICOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza pubblicata il 1 giugno 2010 la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza della medesima sede con la quale era stata accolto la domanda di D.M.G. dipendente della SIELTE s.p.a. ed intesa all’accertamento dell’illegittimità della CIGS disposta nei suoi confronti per il periodo marzo 2000-dicembre 2005, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive.

La Corte territoriale ha ritenuto l’illegittimità della procedura per difetto di informativa sindacale relativa all’individuazione dei lavoratori da porre in CIGS e dei criteri di rotazione sia con riguardo all’accordo iniziale del 22 giugno 1998 sia con riguardo agli accordi sindacali successivi al 1998. La stessa Corte territoriale ha invero ritenuto che tale illegittimità non è comunque sanata dagli accordi sindacali successivi in quanto le formule contenute negli accordi stessi sono estremamente generiche e non tengono conto della situazione concreta a cui dovrebbero essere applicabili gli accordi stessi.

La SIELTE ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria (ove da atto del cambiamento di giurisprudenza della Corte di appello di Napoli).

Il lavoratore è rimasto intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo d’impugnazione, la società ricorrente lamenta violazione di legge e nullità del procedimento e della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 per violazione della L. n. 223 del 1991, art. 1, commi 7 e 8 in relazione all’accordo sindacale del 26.1.2005, nonchè omesso esame o omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto decisivo della controversia. Secondo la ricorrente tale ultimo accordo e la sua specificazione territoriale del 21.2.2005 rispettavano pienamente la L. n. 223 perchè i diritti d’informativa sindacale erano stati ampiamente garantiti, prevedendosi tanto il numero dei lavoratori da sospendere per ogni sede, tanto che l’individuazione del personale sarebbe avvenuta nelle diverse unità produttive sulla base delle effettive esigenze tecnico produttive e sarebbe stata oggetto di incontri con le RSU. Inoltre si prevedeva che la rotazione sarebbe avvenuta con cadenza trimestrale, con esclusione del personale impiegatizio in considerazione delle esigenze di garantire la continuità delle specifiche mansioni e del personale impegnato in attività rete tradizionale, non più assegnataria di lavori dopo la gara con Telecom del 2011. Per quanto riguarda il C.O. di Napoli ex Agnano il richiamato verbale di incontro territoriale specificava che il personale da sospendere (tra cui il ricorrente addetto alla rete fissa) era stato individuato in base alle esigenze tecniche produttive derivanti dalle mancate commesse della Telecom Italia che sono venute meno dal 2001 a seguito della gara indetta dalla stessa Telecom. Perciò legittimamente il ricorrente era stato sospeso in quanto addetto alla rete fissa di cantiere chiuso. Pertanto ad avviso delle Sielte poichè era stato raggiunto un accordo sindacale veniva superato ogni eventuale anomalia formale della procedura.

2.- Occorre premettere che è stata fatta espressa acquiescenza alla parte della sentenza che ha dichiarato illegittima la messa in CGIS del ricorrente per il periodo fino al 31.12.2004. Il ricorso si incentra unicamente sull’ultimo periodo di sospensione (gennaio/dicembre 2015) regolato dall’accordo sindacale gennaio 2015.

3.- Le censure risultano non solo inammissibili ma, anche, sostanzialmente inconsistenti.

Secondo la L. n. 223 del 1991, art. 1, commi 7 e 8, nella procedura di CIGS, costituiscono oggetto dell’esame congiunto con le organizzazioni sindacali il programma che l’impresa intende attuare (comprendente la durata e il numero dei lavoratori interessati alla sospensione e le misure previste per la gestione di eventuali eccedenze di personale), i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione ovvero le ragioni tecnico – organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione. Dunque, a differenza della comunicazione di apertura della mobilità in cui la individuazione dei lavoratori interessati segue il confronto sindacale, nella comunicazione di apertura della CIGS occorre anzitutto specificare i criteri che consentono di individuare i singoli lavoratori da sospendere e la cui mancata indicazione porta all’illegittimità della sospensione. La comunicazione di apertura è finalizzata infatti a consentire una seria verifica dell’effettiva necessità di sospendere i medesimi lavoratori; e questa finalità non può dirsi rispettata da una comunicazione generica o da una motivazione apparente o stereotipata, o mancante di taluno dei suoi requisiti essenziali.

4.- La Cass. SU con sentenza 11 maggio 2000, n. 302 ha osservato che in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l’attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall’attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell’esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi, in base al combinato disposto della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, comma 7, e della L. 20 maggio 1975, n. 164, art. 5, commi 4 e 5.

Il suddetto principio si è, infatti, del tutto consolidato del tempo, trovando continue e molteplici conferme nella giurisprudenza di legittimità, anche recente (vedi, per tutte: Cass. 23 aprile 2004, n. 7720; Cass. 4 maggio 2009, n. 10236; Cass. 1 luglio 2009, n. 15393; Cass. 21 settembre 2011,n. 19235). Inoltre, in applicazione del suddetto principio, è stato altresì precisato che:

a) per l’attuazione della finalità perseguita dal legislatore, la specificità dei criteri di scelta, che si possono definire generali in quanto rivolti ad una collettività di lavoratori, consiste nella idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri (Cass. 23 aprile 2004, n. 7720);

b) il provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro (sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione, sia in caso contrario) ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell’esame congiunto, ovvero di concordare con le stesse, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi, ed ai quali criteri la scelta dei lavoratori deve poi effettivamente corrispondere (Cass. 28 novembre 2008, n. 28464);

c) ai fini della legittimità della sospensione della retribuzione per i lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, l’azienda è tenuta a comunicare la individuazione dei lavoratori da sospendere e i motivi per i quali non vengono adottati i meccanismi di rotazione; la sussistenza di vizi procedimentali e la conseguente inefficacia dei provvedimenti aziendali può essere fatta valere giudizialmente dai lavoratori, in quanto la regolamentazione della materia è finalizzata alla tutela, oltre che degli interessi pubblici e collettivi, soprattutto di quelli dei singoli lavoratori (Cass. 19 agosto 2003, n. 12137; Cass. 18 maggio 2006, n. 11660);

d) in tema di procedimento per la concessione della c.i.g.s., la comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale assolutamente generica in ordine ai criteri in base ai quali pervenire all’individuazione dei dipendenti interessati alla sospensione, tale da rendere impossibile qualunque valutazione coerente tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da sospendere, viola l’obbligo di comunicazione previsto dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, comma 7, (Cass. 9 giugno 2009, n. 13240);

e) tale ultima violazione non può ritenersi sanata dall’effettività del confronto con le organizzazioni sindacali, trovandosi queste ultime a dover interloquire sul tema senza essere a conoscenza del contenuto specifico dei dati da trattare (Cass. 9 giugno 2009, n. 13240; Cass. 1 luglio 2009, n. 15393).

5.- Rispetto alla suindicata giurisprudenza non si pongono perciò in contraddizione – come chiarito da Cass. 28 novembre 2008, n. 28464 cit. – le sentenze nelle quali è stato precisato che gli accordi sindacali possono porre rimedio alla mancata ottemperanza degli oneri di comunicazioni previsti all’inizio della procedura di messa in cassa integrazione.

In tali sentenze, infatti, l’indicata affermazione è sempre stata effettuata sull’esplicito presupposto secondo cui – diversamente da quanto si è verificato nella fattispecie in esame detti accordi, per il loro contenuto, facciano ritenere raggiunti i fini sottesi alle iniziali comunicazioni sia per quanto attiene la specificazione dei criteri di scelta da adottare sia per le modalità della loro concreta applicazione (vedi, in tal senso: Cass. 2 agosto 2004 n. 14721; Cass. 5 maggio 2004 n.8353; Cass. 21 agosto 2003, n. 12307;

Cass. 29 maggio 2006, n. 12719; Cass. 28 ottobre 2008, n. 25892;

Cass. 21 dicembre 2010, n. 25851). Non va, del resto, dimenticato che, nella maggior parte delle sentenze da ultimo indicate, si fa espresso riferimento al principio- base affermato nella sentenza delle Sezioni unite n. 302 del 2000 e ci si limita a specificare che il suddetto principio si deve considerare rispettato anche quando, nonostante la mancanza delle comunicazioni di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 1 sia intervenuto un accordo tra datore di lavoro e sindacato, con il quale vengono concordati i criteri di individuazione del personale da porre in cassa integrazione, purchè ciò avvenga nel rispetto delle condizioni in precedenza indicate, in quanto solo così la conclusione di validi accordi collettivi può portare a ritenere che la procedura abbia raggiunto comunque il suo scopo (vedi, in particolare: Cass. Cass. 2 agosto 2004 n. 14721;

Cass. 5 maggio 2004 n. 8353; Cass. 28 ottobre 2008, n. 25892; Cass. 21 dicembre 2010, n. 25851, Cass. 21 settembre 2011, n. 19235, citate).

6. Nel caso in esame occorre considerare che la sentenza impugnata nel richiamare gli accordi che hanno regolato la cassa integrazione che ha visto coinvolto il lavoratore D.M.G. ha parlato di “unicità di programma sospensivo” in relazione al quale si sono susseguiti temporalmente gli accordi dell’8.1.2002 e del 26.1.2005.

Nella stessa sentenza si afferma poi che entrambi gli accordi citati mancassero di specificità in quanto non contenevano l’indicazione della distribuzione delle unità sospese tra i vari profili, delle mansioni in concreto svolte dal personale interessato alla sospensione e, soprattutto, non indicavano i criteri che giustificavano l’esclusione del lavoratore dalla rotazione. L’accordo del 26.1.2005, che pur indicava le ragioni di esclusione dalla rotazione, presentava però, secondo la sentenza impugnata, gli stessi vizi degli accordi precedenti circa la comunicazione di avvio della procedura; tanto che nella sentenza si nega espressamente che quest’ultimo accordo potesse avere efficacia sanante: sia perchè privo di effetto retroattivo, sia perchè affetto in parte degli stessi vizi degli altri accordi precedenti.

7.- Per quanto riguarda quindi il periodo in oggetto (limitato a gennaio/dicembre 2015) la decisione della Corte territoriale, mentre riconosce che l’accordo del 26.1.2005 contenesse la specificazione delle ragioni della mancata rotazione del lavoratore, non riconosce efficacia sanante all’accordo circa la comunicazione di avvio della procedura perchè affetto dagli altri vizi degli accordi precedenti ossia, per come si deduce da una logica lettura della sentenza, ” in quanto in esso mancava l’indicazione della distribuzione delle unità sospese tra i vari profili, delle mansioni in concreto svolte dal personale interessato alla sospensione”.

Orbene il motivo di impugnazione in oggetto non investe questa seconda parte della sentenza costituente autonoma ratio decidendi e non chiarisce l’effettiva efficacia sanante dell’accordo, per raggiungimento dello scopo. La quale necessariamente postula, oltre all’effettività del confronto sindacale, un consenso che rifletta i requisiti essenziali della comunicazione di apertura della CIGS (che si caratterizza per l’ampiezza dei contenuti) e che perciò superi tutti i vizi della comunicazione iniziale; posto che, come risulta dalla L. n. 223 del 1991, art. 1, commi 7 e 8, la stessa procedura è finalizzata all’esame congiunto con le organizzazioni sindacali ed alla conclusione di un accordo sui criteri di scelta. Solo in tal modo viene rispettata l’esigenza di trasparenza scandita dalla giurisprudenza secondo cui al fine di decidere se l’accordo sani le irregolarità della procedura (Sez. L, Sentenza n. 8353 del 03/05/2004) occorre esaminare i contenuti dell’accordo; posto che se l’accordo sindacale si limita a porre solo alcuni paletti alla scelta discrezionale del datore di lavoro, che rimane tuttavia espressione del suo unilaterale potere direttivo, è necessario non di meno, per la piena realizzazione dell’esigenza informativa ad essa sottesa, che il datore di lavoro effettui la comunicazione prescritta dalla L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7.

9.- In altri termini, come questa Corte non ha mancato di chiarire (sentenza 7459/2012) l’evoluzione giurisprudenziale in materia di efficacia sanante dell’accordo ha la sua matrice comune nel generale principio secondo cui con la L. 23 luglio 1991, n. 223 sono stati previsti puntuali, complete e cadenzate procedimentalizzazioni dei provvedimenti datoriali di licenziamento collettivo, messa in mobilità e cassa integrazione – situazioni che, nonostante la loro diversità, sono poste dal legislatore sullo stesso piano, da questo punto di vista introducendosi un significativo elemento innovativo consistente nel passaggio dal controllo giurisdizionale, esercitato ex post nel precedente assetto ordinamentale, ad un controllo dell’iniziativa imprenditoriale concernente il ridimensionamento dell’impresa, devoluto ex ante alle organizzazioni sindacali, destinataria di incisivi poteri di Informazione e consultazione secondo una metodica già collaudata in materia di trasferimenti di azienda. Pertanto, i residui spazi di controllo devoluti al giudice in sede contenziosa non riguardano più gli specifici motivi della riduzione del personale, ma la correttezza procedurale delle diverse operazioni (arg. ex Cass. 3 marzo 2009, n. 5089; Cass. 28 ottobre 2009, n. 22825; Cass. 6 ottobre 2006, n. 21541). E’ stato anche precisato che la suddetta impostazione non risponde ad un “vuoto formalismo”, ma al rispetto della volontà del legislatore che ha posto a base dell’assetto normativo della L. n. 223 del 1991 (anche dopo l’emanazione della normativa regolamentare di cui al D.P.R. 10 giugno 2000, a 218, vedi: Cass. 12 dicembre 2011, n. 26587; Cass. 5 ottobre 2011, n. 20391; Cass. 9 giugno 2009, n. 13240) la trasparenza dell’esercizio del potere privato del datore di lavoro di assumere “decisioni volte a incidere pesantemente sulla posizione” dei lavoratori (vedi, per tutte: Cass. 7 febbraio 2006, n. 2555 e Cass. 22 marzo 2010, n. 6841), richiedendo l’effettuazione di precise scansioni procedimentali, dirette a tutelare sia l’attività sindacale sia i diritti dei lavoratori (Cass. SU 11 maggio 2000, n. 302; Cass. SU 27 giugno 2000, n. 461; Cass. 3 maggio 2004, n. 8353;

Cass. 4 maggio 2009, n. 10236).

10.- Proprio per questo si è precisato con un recente indirizzo (Cass. 11.3.2015 n. 4886) che con riferimento “alla possibilità di una efficacia sanante di un accordo sindacale sui criteri di scelta, occorre pure rammentare che essa è stata ammessa solo in casi particolari e circoscritti, ma non nell’ipotesi in cui la comunicazione è strettamente funzionale a mettere in grado le organizzazioni sindacali di partecipare al confronto con la controparte adeguatamente informate e ai lavoratori di avere contezza delle prospettazioni aziendali. Nè può essere ammessa, con effetto retroattivo, rispetto a scelte in concreto già operate” (v., funditus, Cass. n. 26587 del 2011; in generale, sull’esclusione del carattere sanante dell’accordo cfr., ex multis, Cass. nn. 13240 e 15393 del 2009).

11.- Nel caso in esame l’esigenza di specificazione dei criteri e l’effetto sanante, secondo il motivo di ricorso, sarebbero stati raggiunti attraverso il combinato disposto dell’accordo del 26.1.2005 e del conseguente accordo territoriale del 21.2.2005. Peraltro, di tale secondo accordo la sentenza impugnata non parla affatto, mentre il ricorso non precisa quando la relativa deduzione sarebbe stata introdotta nella causa ed ad opera di chi, in violazione del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione.

12.- Inoltre, quale ulteriore profilo di inammissibilità, va pure chiarito che la valutazione di adeguatezza, nell’accordo sindacale, della specificazione dei criteri di individuazione da porre in cassa integrazione e delle modalità di rotazione di risolve nella formulazione di un giudizio di merito, al pari di quella concernente la comunicazione di avvio della procedura, spettante in via esclusiva al giudice di merito e censurabile in cassazione solo negli stretti limiti del giudizio di legittimità (Cass. 29/5/2014, n. 12096); nel caso in esame limiti travalicati, in riferimento ad una decisione immune da incoerenze o contraddizioni logiche.

13.- D’altra parte, è pure noto che l’interpretazione di un accordo aziendale, in ragione della sua efficacia limitata, diversa da quella propria degli accordi collettivi nazionali oggetto di esegesi diretta da parte di questa Corte ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006 (da ultimo v. Cass. n. 26738 del 2014), è riservata all’esclusiva competenza del giudice del merito, con una operazione che si sostanzia in un accertamento di fatto. Le valutazioni del giudice di merito soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (ex art. 1362 c.c., e s.s. qui non invocati come parametri di giudizio) ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente.

14.- Inoltre, sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione – ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata l’anzidetta violazione e delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito – non potendo le censure risolversi, in contrasto con l’interpretazione loro attribuita, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (tra le tante v.

Cass. n. 2625 del 2010).

15.- In conclusione il ricorso deve essere quindi respinto. Nulla per spese essendo il lavoratore rimasto intimato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2016

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