Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11735 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/05/2011, (ud. 13/04/2011, dep. 27/05/2011), n.11735

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29811/2006 proposto da:

MANTOVANI O & C SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del

Liquidatore e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIALE PARIOLI 43 presso lo studio dell’avvocato D’AYALA VALVA

Francesco, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

LUCCHESE TIZIANO, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 41/2005 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 23/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

13/04/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato LUCCHESE TIZIANO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato DE STEFANO ALESSANDRO, che ha

chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Mantovani & C s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR del Veneto depositata il 23/09/2005 che aveva, rigettando l’appello della società, confermato la sentenza della CTP di Venezia che aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso il rigetto della istanza di rimborso delle somme versate ai sensi della L. n. 413 del 1991, art. 64.

La CTR aveva osservato che l’accertamento penale,conclusosi con l’assoluzione, e quello tributario operavano su piani diversi, e che in quest’ultima sede si era raggiunta la prova della falsità del modello TL2, da cui risultava che la merce proveniva dalla (OMISSIS), mentre in realtà proveniva dalla (OMISSIS) e che in ogni caso la questione del condono s’era chiusa in sede amministrativa.

La ricorrente pone a fondamento del ricorso tre motivi fondati sulla violazione di legge e vizio motivazionale.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Dogane hanno resistito con controricorso.

La causa è stata rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo la contribuente deduce7′ violazione e falsa applicazione della L. n. 413 del 1991, art. 64, del D.P.R. n. 43 del 1973, artt. 82, 292, 295 e 334, del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, circa la insussistenza dei presupposti per accedere alla sanatoria amministrativa, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, assumendo che mancavano i presupposti per la definizione in via amministrativa essendo stati contestati anche fatti puniti con la pena detentiva.

Il motivo è infondato.

A parte ogni rilievo di autosufficienza del motivo, non indicando la contribuente le esatte imputazioni nel processo penale (ma la circostanza sarebbe irrilevante non essendo contestato che a fatti di rilievo penale si abbinassero fatti di rilievo debitorio e sanzionatorio solo tributario) il motivo tenderebbe ad affermare il principio che la definizione in sede di condono di una controversia tributaria, chiesta dal contribuente e accettata dallo Ufficio (sarebbe fuor di luogo parlare di definitività del condono, in quanto non sarebbe ipotizzabile una impugnazione del contribuente, che ha presentato l’istanza, per evidente difetto d’interesse) potrebbe essere revocata dal contribuente medesimo (tale è l’effetto della istanza di rimborso delle somme pagate a titolo di imposta e sanzioni) ove in sede penale venisse successivamente l’imputato assolto in ordine ai reati e alle complementari fattispecie tributarie.

Alla problematica in esame è estraneo ogni richiamo all’errore, in quanto la contribuente che ha presentato le dichiarazioni non deduce in quale errore, originario, fosse incorsa; d’altra parte, la sentenza penale è successiva alla formazione della volontà di presentare le dichiarazioni integrative, onde la istanza di rimborso assume il significato di ripensamento o pentimento in ordine alla presentazione delle dichiarazioni. Questa Corte (Cass. n. 15172/2006, n. 11188/2004) ha ritenuto che “la L. n. 413 del 1991, art. 57, comma 1 dispone che le dichiarazioni integrative sono irrevocabili e che le definizioni intervenute sulla base di dette dichiarazioni non possono essere modificate dagli uffici nè contestate dai contribuenti se non per errore materiale, errore che deve essere manifesto e riconoscibile, e non consistere.. .. in un ripensamento successivo alla dichiarazione… e che l’effetto derivante dalla presentazione di una tale dichiarazione, che non ha, diversamente dalle ordinarie dichiarazioni fiscali, natura di mera dichiarazione di scienza o di giudizio, come tale modificabile, nè costituisce un momento dell’iter procedimentale volto all’accertamento dell’obbligazione tributaria, ma integra un atto volontario, frutto di scelta e di autodeterminazione del contribuente, i cui effetti non sono però rimessi alla volontà del singolo, ma previsti dalla legge, come conseguenza dell’osservanza di specifiche norme che regolano ciascuna scelta, la quale, una volta effettuata, non può essere sostituita da un’altra”.

Nè potrebbe ipotizzarsi nella sentenza penale assolutoria una causa sopravvenuta che legittimerebbe la revoca della dichiarazione perchè tale meccanismo non è previsto.

Il motivo è, pertanto, infondato.

Col secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 413 del 1991, art. 64, del D.P.R. n. 43 del 1973, artt. 82, 292, 295, 327, 329, 330, 334 e 338, D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, insussistenza delle violazioni contestate e infondatezza della pretesa, nonchè illegittimità della medesima, anche in relazione all’art. 192 c.p.p. e artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., conseguente obbligo di rimborso. Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 36 e dell’art. 1 c.p.p., anche in relazione al D.P.R. n. 43 del 1973, artt. 36 e 38, art. 84, comma 3, artt. 295 e 327, art. 329, comma 2, artt. 330 334 e 338, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, assumendo che non era possibile scindere l’accertamento penale da quello tributario.

A parte ogni rilievo in ordine all’autosufficienza del motivo in ordine all’integrale contenuto della sentenza penale, valgono le considerazioni di cui al superiore motivo, con l’ulteriore considerazione che i principi, costantemente affermati da questa Corte, (tra le altre, Cass. n. 22984/2010, n. 10945/2005, n. 18770/2003, n. 3526/2002) che l’accertamento penale è liberamente valutato nel giudizio tributario (che ha una impostazione probatoria diversa, ammettendo per es. le presunzioni iuris) nel caso in esame non appaiono correttamene invocati in quanto la richiesta di rimborso delle somme pagate in virtù di dichiarazione integrativa(oggetto della controversia in esame), non fa certo nascere la necessità di nuova prova, a carico dell’Ufficio, (con necessità di attingere al materiale probatorio rinvenuto nel processo penale o aliunde) sulla legittimità della pretesa dell’amministrazione, in quanto il thema decidendum è limitato alla possibilità di ottenere il rimborso delle somme relative e pertanto alla possibilità di revoca della dichiarazione medesima (presupponendo necessariamente la richiesta di rimborso la revoca della dichiarazione).

Il motivo è, pertanto, anch’esso infondato.

Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del D.Lgs n. 546 del 1992, art. 15 e omessa motivazione, assumendo essere irragionevole la condanna alle spese.

Il motivo è anch’esso infondato in quanto la condanna del soccombente è principio generale (Cass. n. 2010/7766), laddove una problematica di motivazione si pone solo ove il giudice si avvalga di criteri diversi, quale la compensazione.

Di poi Cass. SS.UU. n 14989/2005 ha ritenuto che in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione.

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con ogni conseguenza in tema di spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in Euro 15.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 13 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

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