Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11735 del 17/06/2020

Cassazione civile sez. I, 17/06/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 17/06/2020), n.11735

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2081/2019 proposto da:

A.Y., elettivamente domiciliato in Avellino, via T. Benigni

10, presso lo studio dell’avv. Antonio Barone, che lo rappresenta e

difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore

(OMISSIS), come elettivamente domiciliato in Roma, Via dei

Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato, che lo

rappresenta e difende ex lege;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3586/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 16/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/01/2020 da Dott. DOLMETTA ALDO ANGELO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- A.Y., proveniente dal (OMISSIS), ha proposto ricorso avanti al Tribunale di Napoli avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Caserta, di diniego della protezione internazionale (diritto di rifugio; protezione sussidiaria), come pure della protezione umanitaria.

Con ordinanza del febbraio 2018, il Tribunale ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, perchè tardivo.

Con sentenza depositata il 16 luglio 2018, la Corte di Appello ha rigettato l’impugnazione proposta dal richiedente.

2.- La Corte territoriale ha in particolare rilevato, con riferimento al diritto di rifugio, che l’appellante si era limitato a invocare “mere petizioni di principio, in assenza di alcuna personalizzazione del rischio e come sfondo di una situazione che riguarda l’intero paese del Bangladesh”. In relazione alla protezione sussidiaria, ha affermato che l’attuale situazione del Bangladesh è “ben lontana dal conflitto interno”. Quanto alla protezione umanitaria, ha ritenuto che, nel caso in esame, non era riscontrabile alcuna situazione di vulnerabilità specifica alla persona del richiedente.

3.- Avverso questo provvedimento ricorre A.Y., con quattro motivi di cassazione.

Il Ministero resiste, con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Il ricorrente censura la decisione della Corte territoriale: (i) col primo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5 e D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,27, per non avere la pronuncia impugnata adeguatamente attivato il potere istruttorio ufficioso; (ii) col secondo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 7, 8 e 11, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, per avere la Corte territoriale escluso la sussistenza della protezione internazionale sulla base del rilievo che il richiedente non aveva richiesto la protezione delle autorità del Bangladesh; col terzo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, avendo la Corte territoriale escluso la ricorrenza della protezione sussidiaria, senza un esame rigoroso, approfondito e documentato della situazione politica, economica e sociale del Paese di provenienza; (iv) col quarto motivo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non avere ravvisato la sussistenza degli estremi della protezione umanitaria.

5.- I primi due motivi di ricorso sono inammissibili.

Il primo motivo non si spinge oltre l’affermazione secondo cui la pronuncia “non ha adeguatamente attivato il potere istruttorio officioso necessario per una conoscenza adeguata della situazione socio-politico-economica e delle disposizioni legislative e regolamentari del paese di provenienza del richiedente”, in addizione solo richiamando, in termini affatto generici, qualche sentenza di questa Corte.

Il secondo motivo assume la sussistenza di una motivazione che risulta estranea al tessuto motivazionale della sentenza impugnata, che – in punto di diritto di rifugio e protezione D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 145, lett. a e b – si fonda sulla constatazione dell’assoluta genericità dei motivi proposti.

6.- Il terzo motivo è fondato.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, ai fini del riscontro della situazione delineata nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, il giudice è tenuto a compiere un esame aggiornato e puntuale della situazione (politica, economica, sociale) che presenta il Paese di provenienza del richiedente, senza omettere di indicare specificamente le fonti che sorreggono il suo giudizio (cfr., tra la tante, Cass., 26 aprile 2019, n. 11312).

Nella specie, per contro, la sentenza si è limitata ad asserire la non sussistenza della situazione dedotta dalla norma.

7. Il quarto motivo di ricorso è assorbito.

8.- In relazione al terzo motivo, il ricorso va dunque accolto e cassata la sentenza impugnata, con rinvio della controversia alla Corte di Appello di Napoli che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazìoni relative alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiarati inammissibili il primo e il secondo motivo e assorbito il quarto. Cassa, per la conseguenza, la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla Corte di Appello di Napoli che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA