Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11735 del 11/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 11/05/2017, (ud. 18/01/2017, dep.11/05/2017), n. 11735
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4293/2016 proposto da:
STAR WASH SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI, 267, presso
lo studio dell’avvocato DANIELA CIARDO, rappresentata e difesa
dall’avvocato MARCELLA FERRANTE, giusta procura speciale a margine
del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
EQUITALIA SUD SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro
tempore, nella qualità di Agente della riscossione per la Provincia
di Napoli, con sede in (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv.
Gioacchino Fabio Bifulco come da procura in calce al controricorso e
presso lo stesso domiciliata in Roma, via Montesanto 52;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6999/44/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
RIGIONALE di NAPOLI del 2/07/2015, depositata il 14/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella cAmera di consiglio non
partecipata del 18/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO
MANZON;
disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
Con sentenza in data 2 luglio 2015 la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 3894/19/14 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso della Star Wash srl contro la cartella di pagamento IVA ed altro 2009. La CTR osservava in particolare che la procedura seguita D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 54 bis, era corretta e che il credito IVA erariale risultava esattamente quello portato nella cartella esattoriale impugnata. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo un motivo unico.
Resistono con controricorso l’Agenzia delle entrate ed Equitalia Sud spa.
Nelle more del procedimento la società ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
Con l’unico mezzo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – lamenta violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 421, poichè la CTR ha ritenuto valida l’iscrizione a ruolo operata ai sensi della prima disposizione, mentre era necessario che essa venisse preceduta dalla notifica dell’atto di recupero di cui alla seconda.
La censura è infondata.
Anzitutto va rilevato che, diversamente da quanto sostiene la ricorrente, il tenore letterale della seconda disposizione evocata implica una “facoltà” per l’Ente impositore e non un obbligo.
In secondo luogo, appare comunque corretta l’applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, fatta con la sentenza impugnata, poichè, constatandosi in fatto che si tratta di una indebita compensazione di IVA chiaramente emergente dalle dichiarazioni fiscali della stessa contribuente nè risultando peraltro ex actis che tale pretesa fiscale sia mai stata contestata nell’an debeatur dalla società contribuente stessa, risulta evidente che il giudice di appello si è uniformato al principio che “In tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, è ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo, non potendosi, invece, con questa modalità, risolvere questioni giuridiche, sicchè il disconoscimento, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di un credito d’imposta non può avvenire tramite l’emissione di cartella di pagamento avente ad oggetto il relativo importo, senza essere preceduta da un avviso di recupero di credito d’imposta o quanto meno bonario” (Sez. 6-5, Ordinanza n. 11292 del 31/05/2016, Rv. 639864, peraltro conforme a Sez. U., Sentenza n. 17758 del 08/09/2016, Rv. 640942-01).
Il ricorso va dunque rigettato e la ricorrente condannata alle spese del presente giudizio a ciascuna parte controricorrente, secondo il generale principio della soccombenza applicato secondo causalità derivante dalla evocazione delle parti medesime nel presente giudizio di cassazione, in base ad una scelta che per quanto riguarda l’Agente della riscossione è stata puramente discrezionale.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 5.600 per ciascuna parte resistente oltre spese prenotate a debito per l’Agenzia delle entrate ed oltre Euro 200 per esborsi, 15% per contributo spese generali ed accessori di legge per Equitalia Sud spa.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017