Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11735 del 08/06/2016

Cassazione civile sez. lav., 08/06/2016, (ud. 16/02/2016, dep. 08/06/2016), n.11735

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Piergiovanni Adriano – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 459/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/04/2010 r.g.n. 9625/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2016 dal Consigliere Dott. NEGRI DELLA TORRE PAOLO;

udito l’Avvocato RICCARDI RAFFAELE per delega verbale Avvocato

FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione, in subordine rinvio a nuovo ruolo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 459/2010, depositata il 7 aprile 2010, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto stipulato da C.E. e da Poste Italiane S.p.A. in relazione al periodo 2/7/2002 – 30/9/2002 per “esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi comprendendo un più funzionale riposizionamento delle risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre 2001, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio, 13 febbraio, 17 aprile, 3 luglio e 18 settembre 2002, congiuntamente alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie contrattualmente dovute a tutto il personale nel periodo estivo”; dichiarava conseguentemente la prosecuzione giuridica del rapporto dopo il 30/9/2002 e condannava la società a risarcire il danno subito dal lavoratore, in misura pari alle retribuzioni spettanti dal 9/8/2004, data in cui la S.p.A. Poste Italiane era stata costituita in mora.

La Corte osservava, a sostegno della propria decisione, e per quanto di interesse, che il contratto dedotto in giudizio, nell’assoluta genericità delle espressioni utilizzate, non consentiva di individuare in concreto il nesso causale tra l’assunzione dell’appellante e le esigenze della società; nè le dimensioni e la complessità organizzativa di questa potevano attenuare l’onere di specificazione, e quindi di prova, circa la effettiva esistenza delle ragioni che avevano determinato il ricorso al contratto a termine: la clausola, pertanto, stante il suo contenuto, non poteva essere considerata conforme ai requisiti delineati nel D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la S.p.A. Poste Italiane, affidandosi a cinque motivi; il lavoratore è rimasto intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente motivazione è redatta in forma semplificata, previa deliberazione in tal senso del Collegio.

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, commi 1 e 2, e art. 4, comma 2, dell’art. 12 preleggi e dell’art. 1362 c.c., e s.s. e art. 1325 c.c., e s.s. per avere la Corte di appello omesso di considerare lo specifico riferimento, contenuto nel contratto, ai vari accordi sindacali sulla mobilità del personale e quindi di individuare, attraverso di essi, le concrete ragioni giustificative dell’apposizione del termine.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dalla compresenza, all’interno del contratto, di più ragioni idonee a costituire elementi di sufficiente specificazione delle esigenze allo stesso sottese e dall’idoneità dell’analitica indicazione dei numerosi accordi, siglati tra l’azienda e i sindacati, per l’attuazione dei processi di mobilità e di riposizionamento del personale sull’intero territorio nazionale a rispondere al medesimo fine.

2. I suddetti motivi, che possono esaminarsi congiuntamente, sono fondati e devono, pertanto, essere accolti.

3. In tema di specificità della clausola giustificativa del termine questa Corte si è ripetutamente pronunciata ed i principi dalla stessa enunciati devono essere in questa sede pienamente ribaditi.

4. Con riferimento a fattispecie, nelle quali erano state adoperate clausole giustificatrici di contenuto analogo a quello utilizzato nel caso in esame, questa Corte di legittimità (cfr. Cass. 1 febbraio 2010, n. 2279; Cass. 27 aprile 2010, n. 10033; Cass. 25 maggio 2012, n. 8286) – premesso che, in tema di apposizione del termine al contratto di lavoro, il legislatore, richiedendo l’indicazione da parte del datore di lavoro delle “specificate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”, ha inteso stabilire, in consonanza con la direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia (cfr. sentenza del 23 aprile 2000, in causa C-378/07 ed altre; sentenza del 22 novembre 2005, in causa C-144/04), un onere di specificazione delle ragioni oggettive del termine finale, vale a dire di indicazione sufficientemente dettagliata della causale nelle sue componenti identificative essenziali, sia quanto al contenuto, che con riguardo alla sua portata spazio-temporale e più in generale circostanziale, perseguendo in tal modo la finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto – ha precisato che tale specificazione può risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro attraverso il riferimento per relationem ad altri testi scritti accessibili alle parti (Nella specie, sostanzialmente analoga a quella in esame, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito, la quale – in controversia promossa da taluni lavoratori assunti dalle Poste Italiane con contratto a termine – non aveva adeguatamente valutato, al fine di verificare la sussistenza delle “specificate ragioni” dell’assunzione, la rilevanza degli accordi collettivi richiamati dallo stesso contratto individuale).

5. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi avendo ritenuto la mancanza di specificità della clausola senza aver previamente esaminato l’intero contenuto degli accordi, ai quali la clausola stessa faceva riferimento. In applicazione dei principi sopra enunciati occorre infatti uno specifico esame di tutti gli accordi citati nel contratto individuale per verificare se in concreto il requisito della specificità possa essere considerato sussistente o meno.

6. In relazione alle suddette conclusioni devono considerarsi assorbite le censure di cui al terzo, quarto e quinto motivo, in tema di riparto dell’onere probatorio, di mancata ammissione di prova testimoniale su fatti decisivi e di conseguenze di ordine economico derivanti dalla declaratoria di illegittimità del termine.

7. La sentenza deve essere, pertanto, cassata in relazione alle censure accolte con conseguente rimessione della causa ad altro giudice, indicato in dispositivo, che provvederà sulla base dei sopra indicati principi di diritto, oltre che sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

la Corte accoglie i primi due motivi, assorbiti gli altri; cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA