Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11734 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/05/2011, (ud. 13/04/2011, dep. 27/05/2011), n.11734

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19170/2006 proposto da:

RICCADONNA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

VARRONE 9 presso lo studio dell’Avvocato VANNICELLI Francesco che lo

rappresenta e difende unitamente all’Avvocato MALOSSINI SILVIO

(rinuncia al mandato), giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 268/2005 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 16/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

13/04/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato CINQUEMANI SILVIA MARIA per delega

Avv. VANNICELLI FRANCESCO, che ha chiesto 1’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’inammissibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Riccadonna s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trieste del il 11/03/2005 che aveva,rigettando l’appello della società, confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso la ingiunzione emessa dalla Dogana di Trieste per avere importato 40 bovini su titoli intestati alla Coalpe srl.

La Corte aveva osservato che alla data dell’importazione, 13/10/1997, la modificazione della ragione sociale da Riccadonna s.r.l. in Coalpe s.r.l. non era stata omologata con provvedimento comunicato il 1/09/1997 alla Dogana.

La ricorrente pone a fondamento del ricorso un unico motivo fondato sulla violazione di legge.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso.

La causa è stata rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ di preliminare esame il motivo di cui al controricorso con cui l’Ufficio deduce la inammissibilità del ricorso, in quanto la sentenza impugnata era stata notificata il 24/05/2005, onde decorreva il termine breve, mentre il ricorso era del giugno 2006 e pertanto tardivo.

Il motivo è fondato con i successivi chiarimenti.

Deve premettersi che la ricorrente non fa alcun riferimento alla notifica della sentenza (parla di sentenza pubblicata, cioè depositata, il 28/04/2005) e deposita presso questa Corte copia della sentenza in cui non v’è alcuna relata di notifica (copia evidentemente chiesta e rilasciata prima della notifica medesima).

Orbene la produzione di una copia di sentenza in cui non si fa menzione dell’avvenuta notifica (notifica che obbliga la parte ad impugnare la sentenza nel termine breve) non soddisfa all’obbligo(o meglio onere) imposto dall’art. 369 c.p.c., n. 2, di deposito della sentenza o della decisione impugnata “con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta”, in quanto impedisce al giudice di verificare la tardività del ricorso in relazione al termine breve che solo la costituzione dell’intimato, come nel caso in esame è avvenuto, potrebbe fare rilevare.

Appare, pertanto, preliminare alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso per tardività, dichiarare l’improcedibilità a norma dell’art. 369 c.p.c., predetto (così Cass. n. 888/2006, n. 19654/2004).

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese che liquida in Euro 1.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 13 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

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