Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11734 del 14/05/2010
Cassazione civile sez. un., 14/05/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 14/05/2010), n.11734
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente di sezione –
Dott. DI NANNI Luigi – Presidente di sezione –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso per regolamento di giurisdizione proposto da:
Provincia di Lecce, elettivamente domiciliata in Roma, Via Mantegazza
24, presso lo studio del Dr. Marco Gardin, rappresentata e difesa per
mandato in atti dall’avv. VACCA Paolo Silvio;
– ricorrente –
contro
S.G. e So.Gi.;
– intimati –
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza
dell’11/5/2010 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;
Letta la requisitoria del P.G., nella persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. Carlo Destro, che ha concluso per la
dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato che con atto di citazione in data 9/12/1996, S. G. e Gi. hanno convenuto in giudizio l’Amministrazione Provinciale di Lecce per sentirla condannare al pagamento dell’indennità di occupazione legittima ed al risarcimento dei danni derivati dall’apprensione e successiva irreversibile trasformazione di un terreno, utilizzato per la realizzazione di una variante stradale senza l’emissione del necessario decreto di esproprio;
che la Provincia di Lecce si è costituita in giudizio, presentando successivamente istanza ex art. 41 c.p.c., per sentir dichiarare la devoluzione della controversia alla giurisdizione del giudice amministrativo;
che i S. non hanno svolto attività difensiva, mentre il PG ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione dell’AGO;
che così riassunte lei rispettive posizioni delle parti, osserva il Collegio che nel vigore della disciplina previgente alla riforma di cui al D.Lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dalla L. n. 205 del 2000, spettava al giudice ordinario la cognizione delle domande in tema non solo d’indennità, ma anche di danni da occupazione appropriativa di fondi (v., fra le ultime in tal senso, C. Cass. 2007/14955);
che trattandosi, nel caso di specie, di causa iniziata nel 1996, va pertanto dichiarata la giurisdizione dell’AGO sulla causa proposta dai S., essendo al riguardo ininfluente la modifica poi apportata dai provvedimenti legislativi sopra ricordati;
che ai sensi dell’art. 5 c.p.c., infatti, il giudice munito di giurisdizione in base alla legge vigente al momento della domanda non può esserne privato da un successivo mutamento dello stato di fatto o di diritto che non occorre provvedere sulle spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.
PQM
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione dell’adito giudice ordinario sulla domanda proposta dai S. nei confronti della Provincia di Lecce.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010