Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11734 del 05/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 05/05/2021, (ud. 02/03/2021, dep. 05/05/2021), n.11734

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6909-2019 proposto da:

R.F., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della

CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso da

sè medesimo;

– ricorrente –

contro

GIUFFRE’ FRANCIS LEFEBVRE SPA, GIA’ DOTT. A. G. EDITORE SPA, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA BARBERINI N. 47, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCA ROSETTI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FRANCESCO ACCOMANDO GATTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8206/2018 del TRIBUNALE di MILANO, depositata

il 20/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CRICENTI.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1.- R.F. ha acquistato prodotti editoriali dal “Dott. G. Editore spa”, d’ora in poi ” G.”, convenendo con quest’ultimo un pagamento rateale, che però ha disatteso, inducendo l’editore ad agire con decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento del corrispettivo. L’acquirente ha proposto opposizione ed ha eccepito la prescrizione del credito, sulla base dell’argomento che, trattandosi di prestazioni di tipo periodico, ex art. 2948 c.c., dovesse applicarsi il termine di prescrizione breve.

2.- Questa tesi è stata disattesa prima dal Giudice di Pace e poi dal Tribunale, il quale, in sede di appello, ha osservato che la prestazione è unica, e ad effetto immediato, non incidendo sulla sua natura in alcun modo la rateizzazione del pagamento.

3.- R. propone un motivo di ricorso avverso tale decisione, mentre G. si costituito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4.- Con l’unico motivo di ricorso R.F. denuncia violazione dell’art. 2946 c.c., sostenendo come errata la tesi del giudice di merito secondo cui la prestazione di fornitura dei prodotti editoriali è ad effetto immediato e non di natura periodica, altra cosa essendo la rateizzazione del prezzo.

Secondo il ricorrente, invece, lui ha stipulato un contratto che lo obbligava ad un pagamento rateale a prescindere dal prezzo di ciascun prodotto acquistato, accordo, questo, che comporta una prestazione periodica.

Il motivo è inammissibile.

Difetta di specificità, nel senso che non riporta, nè indica come allegato, il contratto in oggetto, o almeno la clausola da cui può evincersi la natura periodica della obbligazione pattuita.

Senza questa allegazione è impossibile valutare il motivo di ricorso, il cui apprezzamento presuppone l’interpretazione del contratto ed in particolare delle condizioni che rendono la prestazione, secondo la tesi del ricorrente, come periodica.

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura di 1500,00 Euro, oltre 200,00 Euro di spese generali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2021

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