Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11733 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/05/2011, (ud. 13/04/2011, dep. 27/05/2011), n.11733

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6943/2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA BORGHESANO

LUCCHESE 29 presso lo studio dell’avvocato PETRUCCIANI GIUSEPPE,

rappresentato e difeso dagli avvocati CORRERA Carlo e CIMA ANGELO

WALTER, con Studio in CAMPOBASSO TRAVERSA V. ZURLO 8 (avviso

postale), giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 101/2004 della COMM. TRIB. REG. di CAMPOBASSO,

depositata il 10/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

13/04/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito per il resistente l’Avvocato CORRERA’ CARLO e COLUCCI PIETRO

quest’ultimo per delega Avv. CIMA ANGELO, che hanno chiesto

l’inammissibilità del ricorso, in subordine il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise dep. il 10/01/2005 che aveva, rigettando l’appello dell’Ufficio, confermato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso che aveva accolto il ricorso di C.G., titolare della Alimentare Molisana, avverso gli avvisi di rettifica Iva dal 1994 al 1997 e cartella di pagamento Iva 1994.

La CTR aveva ritenuto che i prodotti della ditta dovevano essere sottoposti alla tariffa doganale del 4% e non del 9 e poi 10% in quanto la presenza di margarina vegetale e cocco idrogenato non faceva perdere le caratteristiche di formaggio.

La ricorrente Agenzia pone a fondamento del ricorso tre motivi basati sulla violazione di legge e il vizio motivazionale.

Il contribuente ha resistito con controricorso. La causa è stata rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia deduce difetto di motivazione, violazione del Reg. Ce n. 2991/94 e violazione del principio di specialità del regime tributario.

Deduce, in particolare, che il Regolamento comunitario sopradetto liberalizzava il commercio di prodotti misti ma non incideva nè si riferiva ai profili fiscali che sono regolati dalla tabella A parte 2 e 3 allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.

Col secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione del Reg. CE n. 1898/87 e violazione dalla tabella A parte 2 e 3 allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.

Assume, in particolare, che i prodotti che contengono grassi vegetali non possono essere qualificati “prodotti lattiero caseari” ma rientrano nella categoria “Preparazione alimentari non nominate nè comprese altrove” e che l’accertamento dell’UPICA relativo all’etichettatura non poteva influire sulla classificazione fiscale.

Col terzo motivo deduce vizio motivazionale sulla circostanza che l’aggiunta di margarina non incidesse sulla qualificazione del prodotto quale formaggio.

Sono di preliminare esame i motivi fondati su violazione di legge.

La Tabella A, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, in cui si premette che “Per l’applicazione della presente tabella si osservano le norme delle leggi doganali per le voci corrispondenti alla tariffa dei dazi doganali di importazione” nella Parte 2 (Beni e servizi soggetti all’aliquota del 4%) prevede al n. 4) “burro, formaggi e latticini (v.d. 04.03-04.04)”; nella Parte 3 (Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10%) prevede al n. 80) “preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura”. La tesi sostenuta dal contribuente e cioè che il Regolamento Ce n. 2991/1994 “che stabilisce norme per i grassi da spalmare” e che legittima la commercializzazione, sotto determinate garanzie di produzione e di etichettatura, i grassi composti da prodotti vegetali e/o animali(melange) – quali sono incontestatamente i prodotti in esame – consentirebbe di qualificare ai fini fiscali tali prodotti alimentari ai formaggi(con la conseguente minore aliquota iva) non è fondata.

Il predetto Regolamento ha, invero, cura di escludere “i prodotti la cui natura esatta è chiara per uso tradizionale” e prevede espressamente che lo stesso “deve applicarsi senza pregiudizio delle disposizioni del regolamento(CEE) n. 1898/87 del Consiglio, del 2 luglio – 1987, relativo alla protezione del latte e dei prodotti lattiero- caseari”.

Questo ultimo regolamento, al punto 2 n. 2 prevede che” ai sensi del presente regolamento si intendono per “prodotti lattiero-caseari” i prodotti derivati esclusivamente dal latte, fermo restando che possono essere aggiunte sostanze necessaria per la loro fabbricazione, purchè esse non siano utilizzate per sostituire totalmente o parzialmente uno o qualsiasi dei componenti del latte”.

Orbene deve escludersi che il Regolamento 2991/94 abbia introdotto un nuovo concetto di formaggio, comprensivo anche dei prodotti misti.

Tanto è vero che lo stesso Regolamento li considera prodotti “concorrenti” (e, pertanto, diversi da quelli “tradizionalmente” prodotti e commercializzati”) che vengono autorizzati in considerazione dello “sviluppo delle tecniche di produzione e delle attese dei consumatori” che importano “una sempre maggiore diversificazione del mercato dei grassi solidi destinati all’alimentazione umana”.

La ratio dei predetti interventi comunitari, lungi, pertanto, dal tendere alla “omologazione” in un’unica categoria dei prodotti in esame, invece, tende alla diversificazione dei medesimi.

La inesistenza, in base ai succitati regolamenti di un nuovo concetto di “formaggio” esclude ogni interferenza sulla valutazione merceologica e tariffaria adottata dalle tabelle IVA (e classificazioni doganali).

La CTR si è invece, discostata, da tali principi, per cui, assorbiti gli altri profili di censura, il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Molise, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al principio di diritto sopra enunciato, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Molise.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 13 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

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