Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11732 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/05/2011, (ud. 13/04/2011, dep. 27/05/2011), n.11732

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 182-2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

GENERALI ASSICURAZIONI SPA;

– intimato –

sul ricorso 4085-2006 proposto da:

GENERALI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUIGI SETTEMBRINI 2 8

presso lo studio dell’avvocato BAIOCCHI ATTILIO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato TRIVELLATO FERDINANDO, giusta delega

a margine;

– controricorrente e ricorrente incid.-

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4667/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato DE STEFANO ALESSANDRO,che ha

chiesto l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato TRIVELLATO FERDINANDO, che si

riporta agli scritti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso principale, il rigetto dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma del il 02/11/2004 che aveva, rigettando l’appello del Ministero, confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto il ricorso delle Assicurazioni Generali S.P.A. avverso la ingiunzione fiscale emessa dal Ministero delle finanze – Dipartimento delle Dogane – ai sensi del R.D. n. 639 del 1910 con cui le si ingiungeva di pagare, quale fideiussore della s.r.l. Bellacarni s.r.l. L. 448.660.550, indebitamente percepita quale anticipazione della restituzione all’esportazione di carni verso paesi extracomunitari.

La Corte aveva osservato che dell’ingiunzione fiscale era sopravvissuta, all’abrogazione di cui al D.P.R. n. 43 del 1988, art. 130, comma 2 solo la parte relativa alla natura di accertamento.

Il ricorrente pone a fondamento del ricorso un unico motivo fondato su diversi profili di violazione di legge e di vizio motivazionale.

La contribuente ha resistito con controricorso e ha proposto appello incidentale condizionato in ordine all’omesso esame delle questioni, ritenute assorbite, relative alla decadenza della garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c. e prescrizione triennale per la riscossione del D.P.R. 43 del 1983, ex art 84.

La causa è stata rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico articolato motivo il Ministero deduce violazione e falsa applicazione dell’art 112 c.p.c., omessa e/o contraddittoria motivazione e violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 43 del 19988, art. 130, comma 2. Osserva in particolare che la contribuente aveva chiesto la revoca dell’ingiunzione fiscale e il Tribunale aveva rilevato l’inammissibilità al ricorso della procedura coattiva di riscossione e che, nell’appello, l’Ufficio aveva chiesto di riconoscere la natura di atto di accertamento, e la Corte aveva rigettato l’appello ritenendo la natura di atto esecutivo,pur richiamando la giurisprudenza che riteneva sopravvissuto il carattere di accertamento, ma senza entrare nel merito, e ciò con motivazione apparente e contraddittoria.

Il motivo è fondato.

La Corte territoriale, dopo avere correttamente affermato che permaneva la natura di accertamento della ingiunzione – questa Corte (Cass. n. 14812/2010, 20361/2006, 19194/2006) ha, invero, osservato, che l’ingiunzione fiscale e segnatamente l’ingiunzione doganale, anche dopo l’entrata in vigore (1.1.1990) del D.P.R. n. 43 del 1988 e l’abrogazione, ad opera dell’art. 130, stesso D.P.R., delle disposizioni regolanti, mediante rinvio al R.D. n. 639 del 1910, la riscossione coattiva dei tributi, ha conservato una precipua funzione accertativa, integrando un atto complesso rivolto a portare la pretesa fiscale a conoscenza del debitore ed a formare il titolo, autonomamente impugnabile, per la successiva ed eventuale esecuzione forzata – avrebbe di conseguenza dovuto esaminare le doglianze di merito che invece sono state ritenute assorbite.

Invero Cass. n. 14812/2010 ha ritenuto che “nel giudizio di opposizione all’ingiunzione, l’amministrazione, che sul piano dell’onere probatorio assume la posizione di attore in senso sostanziale, avanza una domanda di rigetto dell’opposizione che non può intendersi limitata agli aspetti formali, ma contiene quella di riconoscimento totale o parziale della pretesa fiscale. In corrispondenza a tale domanda, la cognizione del giudice di merito non può limitarsi alla verifica dei presupposti formali di validità dell’atto impositivo, ma deve estendersi al contenuto della pretesa erariale in esso espressa, sulla cui fondatezza è comunque tenuto a statuire, finanche a prescindere da una specifica richiesta in tal senso, sulla base degli elementi di prova acquisiti al giudizio, atteso che è lo stesso atto di accertamento notificato alla controparte, nei limiti in cui è da questa impugnato, ad integrare gli estremi della domanda sulla quale il giudice è chiamato a pronunciarsi, quando non sussistano ragioni preclusive (Cass. nn. 19194/2006, 18819/2006)”.

La sentenza presenta pertanto il vizio di omessa pronunzia sulle questioni di merito su cui la Corte avrebbe dovuto decidere in virtù della pur delibata natura di atto di accertamento della ingiunzione.

Il ricorso incidentale condizionato, tra l’altro non necessario essendo il contribuente totalmente vittorioso, deve ritenersi assorbito nell’accoglimento del ricorso dell’Agenzia, dovendo il giudice del rinvio decidere anche sulle questioni dedotte dalla contribuente e non decise. Il giudice del rinvio deciderà sulle spese

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce il ricorso principale e quello incidentale. Accoglie il ricorso dell’Agenzia, dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 13 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

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