Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11732 del 14/05/2010

Cassazione civile sez. un., 14/05/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 14/05/2010), n.11732

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente di sezione –

Dott. DI NANNI Luigi – Presidente di sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di giurisdizione proposto da:

G.S., elettivamente domiciliata in Roma, Via Sestio

Calvino 33, presso lo studio dell’avv. BOSCO Antonino, che la

rappresenta e difende per procura in atti unitamente all’avv. Aldo

Soldani;

– ricorrente –

contro

Comune di Orbetello, elettivamente domiciliato in Roma, Via

Tagliamento 55, presso lo studio dell’avv. DI PIERRO Nicola, che lo

rappresenta e difende per mandato in atti unitamente all’avv. Nicola

Tamburro;

– controricorrente –

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/5/2010 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;

Uditi gli avv. Soldani e Di Pierro;

Letta la requisitoria del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per la

dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo.

La Corte:

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che con determinazione dirigenziale n. 185/2004, il Comune di Orbetello ha bandito un concorso per la copertura di un posto di agente della Polizia Municipale;

che G.S. ha partecipato alla prova, risultando idonea ma non vincitrice;

che con successiva determinazione in data 17/1/2008, il Comune di Orbetello ha bandito un ulteriore concorso per la copertura di altri quattro posti di agente della Polizia Municipale;

che la G. si è allora rivolta al giudice del lavoro del Tribunale di Grosseto per sentir dichiarare il proprio diritto alla nomina previo scorrimento della graduatoria del primo concorso;

che ultimata la fase cautelare ed iniziata quella di merito, il Comune di Orbetello ha eccepito il difetto di giurisdizione dell’AGO;

che in conseguenza di ciò, la G. ha presentato istanza ex art. 41 c.p.c., nella quale ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi nel caso di specie di rivendicazione dell’assunzione “come conseguenza della decisione dell’amministrazione di coprire i posti disponibili”;

che il Comune di Orbetello ha depositato controricorso con cui ha invece sostenuto la riconducibilità della causa nel novero di quelle devolute alla cognizione del giudice amministrativo;

che così riassunte le rispettive posizioni delle parti e premesso, altresì, che anche il PG si è espresso per la giurisdizione del giudice amministrativo, devesi rilevare che in ordine all’assunzione mediante scorrimento della graduatoria approvata all’esito di una precedente selezione, la giurisprudenza delle Sezioni Unite ha in più occasioni stabilito che il fenomeno si colloca al di fuori della procedura concorsuale ed è conosciuto dal giudice ordinario quale controversia inerente al diritto alla costituzione del rapporto di lavoro;

che a tal fine è però necessario che l’Amministrazione abbia deciso di assegnare i posti mediante utilizzazione della vecchia graduatoria, perchè qualora abbia invece optato per la copertura degli stessi mediante nuovo concorso, la domanda dell’idoneo di essere assunto comporta necessariamente la previa verifica della conformità a legge della relativa delibera, in quanto l’esistenza del diritto da lui invocato potrebbe essere affermata solo dopo aver negato la legittimità della decisione di pubblicare il nuovo bando;

che mirando in definitiva ad ottenere tutela contro l’esercizio (in tesi scorretto) di un potere cui corrisponde una situazione d’interesse legittimo, la predetta controversia dev’essere infatti conosciuta dal giudice amministrativo (C. Cass. 2005/20107, 2006/16906, 2008/16527 e 2009/3055);

che trattandosi di principi che il Collegio condivide e ribadisce, va di conseguenza dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo, con rimessione delle parti davanti al TAR competente per territorio;

che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE A SEZIONI UNITE pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, rimette le parti davanti al TAR competente per territorio e compensa fra le stesse le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010

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