Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11732 del 11/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/05/2017, (ud. 05/10/2016, dep.11/05/2017),  n. 11732

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11207/2015 proposto da:

B.F., B.G., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZALE CLODIO 13, presso lo studio dell’avvocato OLGA GERACI,

rappresentati e difesi dall’avvocato GIOVANNI PINO, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA,

depositato il 16/10/2014 e il 29/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI;

udito l’Avvocato Giovanni Pino, per i ricorrenti, che si riporta al

ricorso e ne chiede l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 14 febbraio 2011 B.F. e G. chiedevano alla Corte d’appello di Reggio Calabria il riconoscimento dell’equa riparazione, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, per la irragionevole durata di un processo civile (avente ad oggetto successione ereditaria con azione di riduzione delle donazioni) instaurato anche nei loro confronti da B.L. dinanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con atto di citazione notificato il 16.11.1994, definito, in primo grado, con sentenza depositata in data 18.12.2008, avverso la quale veniva proposta impugnazione davanti alla Corte di appello di Messina, giudizio non ancora concluso al momento della presentazione della domanda de qua.

La Corte di appello adita, con decreto depositato il 29 ottobre 2014, ha accolto la domanda di equa riparazione, ma pur riconoscendo il diritto dei ricorrenti iure proprio, ha determinato l’indennizzo in Euro 10.252,00 complessive per entrambi.

Avverso detto decreto i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

L’Amministrazione scaduti i termini per illustrare le difese, ha depositato “atto di costituzione” al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza.

Con l’unico motivo i ricorrenti deducono violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, artt. 554, 555, 557, 564 e 735 c.c., nonchè dell’art. 6 della CEDU, ritenendo illegittima la liquidazione dell’indennizzo in via solidale, nonostante fosse riconosciuto il loro diritto iure proprio e a fronte di una durata irragionevole stimata in undici anni, nove mesi e sedici giorni.

Il ricorso è fondato.

I ricorrenti hanno esercitato un diritto in proprio, diversamente da quanto presunto dalla corte distrettuale, essendo gli stessi costituiti personalmente nel giudizio presupposto – come si evince dalla lettura del decreto impugnato (v. pag. 1, primo cpv., laddove viene riconosciuto che i ricorrenti sono stati evocati nel giudizio successorio da B.L.) – per cui non si pone in questa sede alcuna questione di liquidazione dell’indennizzo iure successionis.

Appare evidente che il decreto impugnato soffre della macroscopica denunziata violazione di legge.

Esso, infatti, a fronte di un processo con pluralità di convenuti avente la incontestabile durata irragionevole, ritiene possibile – quasi reputasse il litisconsorzio processuale fonte di un unico e solidale credito alla pecunia doloris ex art. 6 C.E.D.U. – operare una liquidazione unitaria cumulativa dell’indennizzo, attribuendone l’importo alle parti del giudizio in via solidale.

La palese violazione di legge e la rilevante illogicità argomentativa impongono di accogliere il ricorso e di cassare il decreto impugnato.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c. e conseguentemente il danno non patrimoniale deve essere detetminato nella somma complessiva di Euro 10.252,00, con gli interessi legali dalla domanda, per ciascuno dei ricorrenti.

Ferma la statuizione sulle spese di merito, le spese del giudizio di cassazione vanno poste interamente a carico dell’Amministrazione soccombente.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso;

cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito determina l’indennizzo in favore di ciascuno dei ricorrenti in Euro 10.252,00, oltre interessi legali dalla domanda;

confermata la statuizione sulle spese di merito, condanna l’Amministrazione alla rifusione delle spese processuali del giudizio che liquida in complessivi Euro 800,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie e degli accessori come per legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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