Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11732 del 08/06/2016

Cassazione civile sez. trib., 08/06/2016, (ud. 14/04/2016, dep. 08/06/2016), n.11732

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 50/2010 della COMM. TRIB. REG. della CAMPANIA

depositata il 05/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2016 dal Consigliere Dott. LA TORRE MARIA ENZA;

udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania (n. 50/44/10 dep. 5.3.2010), che ha rigettato l’appello dell’ufficio in relazione ad avviso di diniego di condono (L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, comma 1, in relazione ad Irpef anni 2000 e 2001), per mancato integrale pagamento dei relativi versamenti. La CTR ha in particolare ritenuto sufficiente il versamento della prima rata ai fini della validità del condono, in mancanza di esplicita declaratoria di nullità per il mancato versamento delle rate successive.

L’intimato non si è costituito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione di legge (L. n. 289 del 2002, art. 9 bis) per avere la CTR ritenuto valido il condono per il quale era stata corrisposta solo la prima rata, ritenendo il condono condizionato all’integrale pagamento di quanto dovuto.

2. Il motivo è fondato.

2.1. Il condono previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis disciplina la definizione degli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle presentate dichiarazioni, distinguendo le ipotesi in cui vi sia stata (comma 2) o meno (comma 1) l’iscrizione a ruolo, attribuendo al contribuente la possibilità di sanare le violazioni mediante il pagamento di quanto dovuto a titolo di imposta e di interessi, ovvero, in caso di mero ritardo, con il pagamento dei soli interessi, senza ulteriori aggravi, e in particolare senza le sanzioni. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, si tratta di una particolare forma di sanatoria (cd.

condono clemenziale), di natura invero diversa rispetto alla altre ipotesi previste dalla stessa legge (L. n. 289 del 2002, agli artt. 7, 8, 9, 15 e 16, cd. condono premiale), le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi secondo regole peculiari e diverse da quelle ordinarie, del proprio rapporto tributario (v. Cass. 31/8/2007, n. 18353; n. 20745 del 06/10/2010).

Data la natura delle disposizioni in materia di condoni fiscali, di carattere derogatorio rispetto a quelle generali dell’ordinamento tributario, che integrano sistemi compiuti di natura eccezionale, ne consegue che per ciascuna delle diverse ipotesi di definizione agevolata previste dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, è prevista una propria specifica disciplina, di stretta interpretazione, non suscettibile di essere integrata in via ermeneutica nè dalle norme generali dell’ordinamento tributario, nè da quelle dettate per altre forme di definizione, anche se contemplate dalla medesima legge.

2.2. Nella fattispecie, relativa a pagamento rateale previsto dall’art. 9 bis (come modificato dalla L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 45, recante legge finanziaria per il 2004), il condono è condizionato all’integrale pagamento di quanto dovuto, poichè la non applicazione delle sanzioni si verifica solo se si provvede al pagamento (in un’unica soluzione o in modo rateale) delle imposte, nei termini e nei modi di cui alla medesima disposizione, con la conseguenza che, nel caso di omesso o non integrale pagamento, l’istanza di definizione diviene inefficace e si verifica la perdita della possibilità di avvalersi della definizione anticipata (Cass. n. 19546 del 2011; n. 10650 del 2013; n. 25238 del 2013), senza la necessità di una esplicita dichiarazione di nullità del condono, come erroneamente ritenuto dalla CTR. 2.3. Deve conseguentemente escludersi che nell’ipotesi in considerazione il pagamento della prima nota sia atto sufficiente a determinare la definizione della lite pendente, essendo al riguardo invero necessario il versamento di tutti i residui ratei.

3. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata;

non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito (ex art. 384 c.p.c., comma 2), con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

4. In relazione al consolidamento della giurisprudenza citata successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo, vanno compensate le spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo del contribuente, compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA