Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11731 del 17/06/2020

Cassazione civile sez. I, 17/06/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 17/06/2020), n.11731

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8989/2019 proposto da:

S.A.S.M., rappresentato e difeso

dall’avvocato Antonio Ammendola, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Prefettura di Napoli, in persona del Prefetto pro tempore;

– intimato –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di NAPOLI, depositata il

24/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/01/2020 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ordinanza depositata il 24-09-2018 il Giudice di Pace di Napoli ha respinto il ricorso di S.A.S.M., cittadino dell’Egitto, avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento del Prefetto di Napoli, emesso in data 15/06/2018 e notificato nella stessa data, che disponeva l’espulsione dal territorio nazionale del cittadino straniero, irregolarmente soggiornante in Italia.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti della Prefettura di Napoli, che è rimasta intimata.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1, c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta “Violazione dell’art. 309 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”. Deduce che erroneamente il Giudice di Pace alla prima udienza, nonostante la mancata comparizione del ricorrente e del suo difensore, aveva trattenuto la causa in decisione, senza fissare una nuova udienza. Altrettanto erroneo era il richiamo all’applicazione dei principi generali in tema di procedimento avanti al Giudice Amministrativo, secondo i quali, in caso di mancata comparizione del ricorrente, il ricorso può essere accolto solo se si evincano con immediatezza vizi di nullità dell’atto impugnato. Lamenta che sia stato, quindi, violato il suo diritto di difesa.

2. Con il secondo motivo lamenta “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”. Rileva che la motivazione deduttiva di cui all’ordinanza impugnata non trova giustificazione nella mancata comparizione del ricorrente, il quale, non essendo stato avvisato dell’ulteriore udienza di comparizione, si era trovato nella impossibilità di svolgere una compiuta difesa.

3. Con il terzo motivo lamenta “Violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. A) – Illegittimità dell’atto per la violazione dell’art. 10 Cost., comma 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 – D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 1 e segg. – D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 7, comma 1. Illegittimità degli atti per eccesso di potere per sviamento di potere e per erronea valutazione dei fatti e presupposti – difetto di motivazione”. Allega che nel decreto di espulsione il Prefetto di Napoli non accennava alla richiesta di protezione internazionale presentata dal ricorrente all’Ufficio Immigrazione della Questura di Napoli, nonostante tutta la documentazione relativa a detta richiesta fosse inserita nel fascicolo processuale. La motivazione dell’ordinanza impugnata consisteva in clausole di stile, risultando così violate le norme indicate in rubrica. Assume il ricorrente di aver chiesto in data 22-2-2018 alla Questura di Napoli un appuntamento per formalizzare la richiesta di protezione internazionale e in data 26 febbraio 2018 si era presentato presso l’Ufficio Immigrazione munito della documentazione necessaria. Il Questore di Napoli, nell’occasione e nonostante la richiesta di protezione, proponeva al Prefetto di Napoli, ottenendolo, il decreto di espulsione. Rileva che solo la Commissione Territoriale, e non il Prefetto, avrebbe dovuto valutare la sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione internazionale o umanitaria e richiama la decisione assunta in tal senso, in altra fattispecie, dallo stesso Ufficio giudiziario.

4. I primi due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.

4.1. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di riconoscimento della protezione internazionale dello straniero, nel procedimento di merito in unico grado, così come, prima delle modifiche di cui al D.L. n. 13 del 2017, nel giudizio di reclamo avanti alla corte d’appello, in caso di difetto di comparizione della parte interessata alla prima udienza, il giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, deve decidere nel merito, non essendo applicabile l’art. 181 c.p.c., comma 1 e restando esclusa la possibilità di una pronunzia di improcedibilità per “disinteresse” alla definizione o di rinvio della trattazione (salvo che, in tal caso, si sia verificata un’irregolarità nelle notificazioni) o di non luogo a provvedere (da ultimo Cass. n. 6061/2019).

4.2. I medesimi principi devono trovare applicazione anche nel procedimento di merito in unico grado avente ad oggetto l’opposizione avverso il decreto di espulsione, disciplinato, quanto al rito, dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18 e quindi da svolgersi secondo il rito sommario di cognizione, ma con chiare connotazioni di specialità, in virtù dell’esigenza di massima celerità della definizione, declinata dal legislatore con la previsione del termine di venti giorni, decorrenti dalla data di deposito del ricorso, per la conclusione del procedimento stesso.

Avuto, dunque, riguardo alle peculiarità di detto giudizio, caratterizzato non solo dall’urgenza ma anche dalla precisa delimitazione dell’ambito di cognizione, circoscritto unicamente al controllo, al momento dell’espulsione, dell’assenza del permesso di soggiorno perchè non richiesto (in assenza di cause di giustificazione), revocato, annullato ovvero negato per mancata tempestiva richiesta di rinnovo, il rinvio della trattazione si giustifica solo in caso di irregolarità della notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza.

4.3. Nel caso di specie, in disparte ogni considerazione sulla rubrica del secondo motivo, formulata secondo il paradigma legale non più vigente del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il ricorrente non allega alcuna irregolarità di notifica, nè allega il benchè minimo impedimento a comparire all’udienza, e si duole esclusivamente della mancata fissazione di una nuova udienza, a seguito della mancata comparizione delle parti alla prima fissata dal Giudice di Pace. Neppure il ricorrente precisa, nel lamentare la violazione del suo diritto di difesa, quale vulnus sia dipeso dalla mancata fissazione della nuova udienza e quali deduzioni difensive avrebbe potuto e voluto svolgere.

Le censure di cui trattasi sono, quindi, prive di fondamento, pur dovendosi dare atto, in ciò emendando in diritto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., la motivazione dell’ordinanza impugnata, che non è pertinente il riferimento effettuato dal Giudice di pace ai principi generali in tema di procedimento avanti al Giudice Amministrativo.

5. Il terzo motivo è inammissibile.

5.1. In disparte ogni considerazione sulla formulazione della censura di “illegittimità degli atti per eccesso di potere, per sviamento di potere e per erronea valutazione dei fatti e presupposti”, come rubricata in ricorso, le doglianze sono illustrate in modo non lineare e chiaro, riferendosi, indifferentemente, a vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione, mediante una generica critica dell’ordinanza impugnata sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e contraddittori, nonchè senza la precisa enunciazione dei motivi di opposizione proposti nel giudizio di merito e del contenuto del provvedimento impugnato (Cass. n. 11603/2018; Cass. 26790/2018).

Il ricorrente, nel richiamare l’ordinanza emessa in altro procedimento dal Giudice di Pace di Napoli, con riferimento ad una fattispecie che assume essere analoga alla sua, e nel lamentare l’illecita ingerenza del Prefetto nell’attività demandata alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, allega di essersi recato presso la Questura di Napoli per formalizzare la domanda di protezione internazionale in data 26 febbraio 2018. Deduce che nel decreto di espulsione il Prefetto di Napoli non faceva cenno alla sua richiesta di protezione internazionale e neppure il Giudice di Pace ne dava conto, “nonostante nel fascicolo processuale vi fosse tutta la documentazione relativa alla detta richiesta di protezione internazionale” (pag. n. 4 ricorso). Afferma, di seguito (pag.7 ricorso), il ricorrente che nel provvedimento di espulsione impugnato il Prefetto aveva ritenuto insussistenti le condizioni per il rilascio all’espellendo del permesso di soggiorno per motivi umanitari o per altri motivi, in ciò concretandosi l’illecita ingerenza del Prefetto di cui si duole nei termini infra precisati. Tanto premesso, in disparte la contraddittorietà riscontrata circa l’enunciazione del contenuto del decreto di espulsione, il ricorrente non allega specificamente di aver effettivamente depositato la domanda di protezione internazionale, prima o dopo l’emissione e la notifica del decreto di espulsione, avvenute il 15-6-2018, nè precisa quando, come e dove ciò sia avvenuto e in base a quali elementi probatori sia stato dimostrato nel giudizio di merito.

La censura è, pertanto, inammissibile per genericità e per difetto di autosufficienza.

6. In conclusione, il ricorso è rigettato, nulla dovendo disporsi circa le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata costituzione della Prefettura.

7. Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA