Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11731 del 14/05/2010

Cassazione civile sez. un., 14/05/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 14/05/2010), n.11731

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente di sezione –

Dott. DI NANNI Luigi – Presidente di sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Luigi

Lucani 1, presso lo studio dell’avv. SARTORIO Giuseppe, che lo

rappresenta e difende per mandato in atti unitamente all’avv. Marco

Provera;

– ricorrente –

contro

Università degli Studi di Napoli Federico II, elettivamente

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

Azienda Ospedaliera Universitaria (OMISSIS), Istituto

Nazionale di Previdenza per i Dipendenti della Amministrazione

Pubblica e Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

– intimati –

per la cassazione della sentenza n. 332/2009, depositata il 9/3/2009

dalla Corte di appello di Napoli;

Udita la relazione della, causa svolta nella Pubblica udienza

dell’11/5/2010 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;

Udito l’avv. Provera;

Sentito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dr. IANNELLI

Domenico, che ha concluso per la dichiarazione della estinzione del

giudizio.

La Corte:

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

letto il ricorso proposto da T.A. per la cassazione della sentenza n. 332/2009, depositata il 9/3/2009 dalla Corte di appello di Napoli, rilevato che ha resistito con controricorso soltanto l’Università degli Studi di Napoli Federico II, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;

preso atto della rinuncia al ricorso successivamente presentata dal T. e sottoscritta anche dai difensori del ricorrente, oltre che dall’avvocato dello Stato per adesione;

considerato che occorre di conseguenza dichiarare l’estinzione del processo senza necessità di pronunciare sulle spese.

PQM

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, dichiara la estinzione del processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA