Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11731 del 14/05/2010
Cassazione civile sez. un., 14/05/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 14/05/2010), n.11731
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente di sezione –
Dott. DI NANNI Luigi – Presidente di sezione –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
T.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Luigi
Lucani 1, presso lo studio dell’avv. SARTORIO Giuseppe, che lo
rappresenta e difende per mandato in atti unitamente all’avv. Marco
Provera;
– ricorrente –
contro
Università degli Studi di Napoli Federico II, elettivamente
domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
Azienda Ospedaliera Universitaria (OMISSIS), Istituto
Nazionale di Previdenza per i Dipendenti della Amministrazione
Pubblica e Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
– intimati –
per la cassazione della sentenza n. 332/2009, depositata il 9/3/2009
dalla Corte di appello di Napoli;
Udita la relazione della, causa svolta nella Pubblica udienza
dell’11/5/2010 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;
Udito l’avv. Provera;
Sentito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dr. IANNELLI
Domenico, che ha concluso per la dichiarazione della estinzione del
giudizio.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
letto il ricorso proposto da T.A. per la cassazione della sentenza n. 332/2009, depositata il 9/3/2009 dalla Corte di appello di Napoli, rilevato che ha resistito con controricorso soltanto l’Università degli Studi di Napoli Federico II, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;
preso atto della rinuncia al ricorso successivamente presentata dal T. e sottoscritta anche dai difensori del ricorrente, oltre che dall’avvocato dello Stato per adesione;
considerato che occorre di conseguenza dichiarare l’estinzione del processo senza necessità di pronunciare sulle spese.
PQM
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, dichiara la estinzione del processo per rinuncia.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010