Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11731 del 08/06/2016

Cassazione civile sez. trib., 08/06/2016, (ud. 14/04/2016, dep. 08/06/2016), n.11731

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

LG COSTRUZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CUNFIDA 20, presso

lo studio dell’avvocato OLIVETI FRANCESCA, rappresentato e difeso

dall’avvocato PANNOZZO ENRICO giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 15/2009 della COMM. TRIB. REG. del LAZIO SEZ.

DIST. di LATINA, depositata il 27/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2016 dal Consigliere Dott. LA TORRE MARIA ENZA;

udito per il ricorrente l’Avvocato OLIVETI per delega dell’Avvocato

PANNOZZO che ha chiesto l’interruzione del procedimento come da

Sent. n.122 del Tribunale di LATINA che deposita e nel merito si

riporta agli scritti difensivi;

udito per il controricorrente l’Avvocato DETTORI che prende atto

della richiesta formulata dall’Avvocato di parte ricorrente e nel

merito chiede il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi veniva notificata alla LG Costruzioni s.r.l. cartella di pagamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis per Irpeg e Irap anno 2000, che la contribuente impugnava innanzi alla CTP di Latina. Questa respingeva il ricorso, ritenendo non obbligatoria la preventiva comunicazione di irregolarità, trattandosi di imposte dichiarate e non versate. La CTR del Lazio (n. 15/40/09 dep. 27.2.2009) rigettava l’appello interposto dalla società, confermando la decisione dei primi giudici.

Col presente ricorso LG costruzioni ricorre con due motivi per la cassazione della indicata sentenza.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

All’udienza di discussione il difensore della ricorrente deposita sentenza dichiarativa di fallimento della LG costruzioni s.r.l.

(Tribunale di Latina, n. 119/2015).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Si rileva preliminarmente che nel giudizio di Cassazione, caratterizzato dall’impulso di ufficio, non sono applicabili l’art. 299 c.p.c., e segg. e il D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 40 e 41 (per cui la sussistenza della causa interruttiva – costituita dalla dichiarazione di fallimento della ricorrente – potrà assumere rilievo soltanto rispetto giudizio di rinvio), e nel quale non è consentita, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., la produzione di nuovi documenti.

2. Col primo motivo del ricorso LG costruzioni s.r.l. deduce violazione di legge (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e L. n. 212 del 2000, art. 6), per nullità del procedimento, dato il mancato invio del c.d. avviso bonario prima della notifica della cartella D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis.

3. Col secondo motivo si deduce insufficiente motivazione, nella parte in cui i giudici di merito hanno ritenuto trattarsi di ipotesi di imposte dichiarate e non versate, per la quale non è necessario l’invio di richiesta di chiarimenti da parte dell’Amministrazione.

4. Il ricorso è infondato e va respinto.

5. L’emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, comma 3, (in materia di tributi diretti) e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, comma 3, (in materia di IVA) non è infatti condizionata dalla preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente, salvo che il controllo medesimo non riveli l’esistenza di errori, sussistendo solo in tale ipotesi l’obbligo di comunicazione per la liquidazione d’imposta (Cass. n. 17396 del 23/07/2010; n. 3154 del 17/02/2015).

L’invocata L. n. 212 del 2000, art. 6, presuppone la sussistenza di “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” in ordine alle quali necessitano chiarimenti; o la produzione, da parte del contribuente, dei documenti mancanti al fine della instaurazione del contraddittorio preventivo. La lettera della norma è chiara nel richiedere, per il sorgere dell’obbligo dell’invito del contribuente, la sussistenza non solo di profili di incertezza ma anche di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

Deve pertanto affermarsi che, a norma della L. n. 212 del 2000, art. 6, l’avviso, previa iscrizione a ruolo di un tributo dopo la liquidazione di una dichiarazione, deve essere inviato a pena di nullità nei soli casi in cui sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e non nella ipotesi, come quella in esame, nella quale, l’ufficio con l’atto impositivo controverso, ha soltanto liquidato l’imposta esposta nel Modello Unico e non versata, come si evince dalla sentenza impugnata (v. Cass. n. 795 del 2011).

Nel caso di specie tale comunicazione non era dovuta, come congruamente motivato dalla CTR, trattandosi di imposte dichiarate e non versate, per cui mancava il presupposto della incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione o di evidenti errori che avrebbe imposto l’invio della comunicazione preventiva.

L’esistenza di una diversa situazione, che avrebbe dovuto determinare l’Amministrazione ad attivare il contraddittorio inviando il c.d.

avviso bonario, non è stata dimostrata dalla ricorrente, non potendo la semplice affermazione della presenza di “una pluralità e varietà degli addebiti contestati” – genericamente dedotta, senza alcuna precisazione – rappresentare, come preteso, “un indice rivelatore della sussistenza di una evidente incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione”. Spettava alla contribuente idoneamente dimostrare che si trattava di ipotesi diversa da quella individuata da entrambi i giudici di merito, riportando in questa sede, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, gli atti di causa in cui tale dimostrazione era stata fornita. Il che non è avvenuto.

4) Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Le spese vengono regolate in dispositivo, in applicazione del principio della soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 3.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2016

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